L.R. Calabria 22/2000
Modifiche alla legge regionale n. 38 del 10 dicembre 1996 - Azione programmata per
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’organizzazione del Centro regionale epilessie previsto dalla l.r. 38/1996, ricollocando posti letto e pianta organica nell’Unità operativa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria e ridefinendo personale e struttura. Restano salve le norme della legge del 1996 sui finanziamenti del Centro.
Modifiche al Centro regionale per l’assistenza e la ricerca sulle epilessie
Modifiche organizzative del Centro regionale epilessie
La legge regionale Calabria 27 dicembre 2000, n. 22 interviene sulla disciplina del Centro regionale epilessie già prevista dalla l.r. 38/1996, aggiornandone l’assetto organizzativo e funzionale. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e si concentra sulla collocazione del Centro presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria.
Collocazione strutturale e posti letto
I posti letto e la pianta organica del Centro regionale epilessie afferiscono all’Unità operativa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria. La disciplina prevede la creazione di un’unica unità operativa polifunzionale o struttura complessa dotata di 20 posti letto.
Assetto del personale
La direzione del Centro è affidata al dirigente preposto alla direzione dell’Unità Operativa o Struttura Complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. La dotazione di personale è definita in modo puntuale e comprende:
- 5 medici specialisti neurologi con comprovata esperienza in ambito epilettologico, nella diagnostica neurofisiologica o neuropsicologica, inquadrati nella dirigenza sanitaria;
- 7 unità di personale parasanitario, di cui 6 infermieri professionali e 1 operatore tecnico addetto all’assistenza;
- 4 tecnici di neurofisiopatologia in possesso del diploma universitario;
- 2 psicologi iscritti all’albo professionale degli psicologi e psicoterapeuti;
- 2 addetti alla segreteria;
- 1 esperto in informatica o statistica;
- personale medico e paramedico per l’informazione, fornito d’intesa con l’Università di Catanzaro.
Modalità di reperimento del personale
Le unità di personale indicate per le figure mediche, parasanitarie, tecniche, psicologiche, amministrative e di supporto possono essere fornite dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria mediante:
- mobilità interna dalla stessa Azienda Ospedaliera al Centro;
- concorsi pubblici;
- contratti di diritto privato.
Regime finanziario
Restano ferme le disposizioni della legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38 in materia di finanziamento del Centro. La legge del 2000 non introduce un nuovo regime economico, ma conferma quello già previsto dalla normativa originaria.
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