L.R. Calabria 21/2000
Istituzione della Commissione consiliare per l'Autoriforma della Regione Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria una Commissione per proporre riforme di Statuto, legge elettorale e regolamenti consiliari, nonché per esaminare iniziative sulla riforma dell’ordinamento regionale e il decentramento. Prevede composizione, ufficio di presidenza, principi e metodi di lavoro, relazione trimestrale e copertura finanziaria. È stata abrogata dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.
Commissione consiliare per l'autoriforma della Regione Calabria
Commissione consiliare per l’autoriforma della Regione Calabria
La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria una commissione consiliare speciale incaricata di elaborare proposte di riforma istituzionale regionale. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Calabria ed è oggi priva di applicazione pratica, perché l’atto risulta abrogato.
Finalità e competenze
La Commissione è chiamata a formulare al Consiglio regionale proposte in materia di:
- revisione organica dello Statuto regionale;
- legge elettorale regionale;
- regolamenti interni del Consiglio regionale.
Le sono inoltre assegnate, per l’esame di merito o per il parere, le proposte di legge e di provvedimento relative alla riforma dell’ordinamento regionale e al decentramento, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.
Composizione e rappresentanza politica
La Commissione è composta in modo proporzionale ai gruppi consiliari:
- due consiglieri regionali per ogni gruppo composto da almeno cinque consiglieri;
- un consigliere per tutti gli altri gruppi;
- un rappresentante della Giunta regionale;
- un componente dell’Ufficio di Presidenza espressione della minoranza.
La Commissione vota con il sistema del voto plurimo secondo il regolamento interno del Consiglio regionale. Ogni Presidente di gruppo può designare anche un supplente, che sostituisce il titolare in caso di assenza o impedimento e può partecipare alle sedute senza diritto di voto quando il titolare è presente.
Ufficio di Presidenza
Nella prima seduta successiva all’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale elegge l’Ufficio di Presidenza della Commissione secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio. La previsione disciplina quindi l’avvio operativo dell’organo subito dopo l’entrata in vigore della legge.
Principi guida dell’attività normativa
Nel formulare le proprie proposte, la Commissione deve attenersi a principi di carattere politico-istituzionale, tra cui:
- unità dello Stato nazionale, nel quadro dell’adesione dell’Italia all’Unione europea;
- valorizzazione dell’identità istituzionale della Regione Calabria in un assetto federale e solidale;
- sussidiarietà;
- rafforzamento dell’autonomia regionale, con esclusione di ogni forma di separatismo;
- effettivo trasferimento di funzioni e risorse agli enti locali.
Metodi di elaborazione e attività di relazione
L’attività della Commissione deve svolgersi mediante:
- formulazione di ipotesi normative prive di pregiudiziali di parte e orientate all’interesse generale della comunità calabrese;
- apertura al confronto riformatore in atto nella società nazionale ed europea;
- ricerca del più ampio consenso sulle proposte definitive da sottoporre al Consiglio regionale.
Entro tre mesi dall’insediamento e successivamente con cadenza trimestrale, la Commissione deve predisporre una relazione sull’attività svolta da sottoporre al Consiglio regionale.
Organizzazione, risorse e compensi
Al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario della Commissione spetta, per la durata dell’incarico, l’indennità prevista per gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari permanenti.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione, deve assicurare:
- una struttura speciale analoga a quella delle commissioni permanenti;
- strumenti e personale adeguati ai compiti affidati;
- la possibilità di avvalersi di consulenti ed esperti di particolare qualificazione.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2000 e, per gli anni successivi, tramite la legge annuale di bilancio.
Entrata in vigore e regime attuale
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Calabria. È però espressamente indicata come abrogata dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28; pertanto non è oggi un testo utile per applicazioni operative.
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