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Legge

L.R. Calabria 5/2001

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava, per la Regione Calabria, organizzazione e funzioni del sistema dei servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro, programmazione regionale e provinciale, Azienda Calabria-Lavoro e sistema informativo lavoro. È stata però abrogata dall’art. 33, comma 1, l.r. 28 giugno 2023, n. 25, quindi oggi non è più applicabile.

Politiche del lavoro e servizi per l’impiego in Calabria

Politiche del lavoro e servizi per l’impiego in Calabria

La legge ha disciplinato, per la Regione Calabria, il sistema regionale dei servizi per l’impiego, le funzioni di Regione e Province, la programmazione delle politiche del lavoro e il ruolo di Azienda Calabria-Lavoro. Il testo consolidato, tuttavia, risulta oggi abrogato e quindi privo di applicazione attuale.

Finalità e ambito della disciplina

La norma mirava a regolare le funzioni regionali e locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione dell’occupazione, definendo i principi del sistema regionale dei servizi per l’impiego in attuazione del d.lgs. n. 469/1997. La Regione perseguiva l’incontro tra domanda e offerta di lavoro integrando i servizi per l’impiego con orientamento, istruzione, formazione, ricerca e politiche produttive e sociali, nel rispetto delle pari opportunità.

Riparto di funzioni tra Regione e Province

Alla Regione erano attribuite funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica del sistema regionale per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. In tale ambito, la Regione:

  • promuoveva l’occupazione, la nuova imprenditorialità, il reinserimento lavorativo e l’inserimento di giovani, disabili, soggetti svantaggiati e immigrati;
  • elaborava programmi regionali per lavoro e occupazione;
  • promuoveva lavori socialmente utili e di pubblica utilità, tirocini, borse di lavoro e strumenti di solidarietà ed emersione;
  • determinava standard, criteri generali e modelli di intervento del sistema;
  • svolgeva vigilanza sugli atti fondamentali di Azienda Calabria-Lavoro e sul rispetto degli standard;
  • curava i rapporti con organismi nazionali e con l’Unione europea, avvalendosi della rete EURES. Le Province esercitavano funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione, nel rispetto degli indirizzi regionali e con partecipazione degli enti locali e concertazione con le parti sociali. Potevano inoltre stipulare intese tra Province e convenzioni con Comuni o strutture pubbliche/private per ampliare e qualificare i servizi.

Sistema regionale per l’impiego e servizi offerti

Il sistema regionale per l’impiego era descritto come una rete di strutture per l’esercizio integrato delle funzioni pubbliche e per la gestione dei servizi. I servizi per l’impiego comprendevano attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza e sostegno, anche finanziario, finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione e l’imprenditorialità, con parità di accesso e divieto di discriminazione. Ne facevano parte centri per l’impiego, Azienda Calabria-Lavoro, Commissione regionale tripartita, commissioni provinciali, Comitato di coordinamento istituzionale e sistema informatico regionale del lavoro.

Commissioni, concertazione e coordinamento istituzionale

La disciplina attribuiva un ruolo centrale alla concertazione con le parti sociali e al coordinamento istituzionale. Era prevista una Commissione regionale tripartita, con compiti di proposta, concertazione e valutazione sulle politiche del lavoro, sugli indirizzi, sugli ambiti territoriali dei centri per l’impiego e sulle convenzioni con soggetti pubblici e privati. Era inoltre istituito un Comitato di coordinamento istituzionale per assicurare l’integrazione tra Regione ed enti locali e tra servizi per l’impiego, politiche attive e formative; il Comitato proponeva gli indirizzi per gli ambiti territoriali dei centri per l’impiego e valutava qualità, omogeneità ed efficacia del sistema. A livello provinciale, le Province istituivano una Commissione provinciale tripartita quale organo permanente di concertazione, con partecipazione del consigliere di parità e, per il collocamento obbligatorio, dei rappresentanti delle categorie interessate.

Centri per l’impiego: organizzazione e funzioni

Le Province erano tenute a costituire i centri per l’impiego entro termini fissati dalla legge e sulla base dei bacini territoriali individuati tenendo conto dei criteri demografici del decreto legislativo n. 469/1997. Potevano essere previste sedi locali coordinate per migliori esigenze di diffusione territoriale. I centri per l’impiego svolgevano le principali attività operative, tra cui:

  • gestione del collocamento, compreso quello mirato e quello dei lavoratori extracomunitari;
  • servizi connessi alle politiche attive del lavoro;
  • rilevazione di opportunità formative e di lavoro;
  • informazione e orientamento individuale e di massa;
  • consulenza a lavoratori e piccoli imprenditori;
  • tenuta delle liste di mobilità;
  • preselezione per l’incontro tra domanda e offerta;
  • progettazione di percorsi di sviluppo professionale;
  • bilancio di competenze;
  • diffusione di informazioni su agevolazioni per nuova imprenditorialità e reinserimento lavorativo. La Giunta regionale emanava direttive per uniformare i comportamenti delle Province nei rapporti con i privati.

Programmazione regionale e provinciale delle politiche del lavoro

Il Consiglio regionale approvava, su proposta della Giunta e sentiti gli organismi di concertazione, il programma regionale per le politiche dell’impiego e del lavoro, in connessione con bilancio annuale e pluriennale. Tale programma definiva obiettivi, risorse, standard qualitativi, criteri di valutazione, raccordi con formazione, istruzione e politiche sociali, forme di sostegno ai lavori socialmente utili e alle nuove assunzioni, risorse finanziarie e criteri di riparto, nonché procedure per trasparenza e semplificazione. Le Province adottavano atti di programmazione pluriennali e annuali delle politiche locali del lavoro, integrati con formazione professionale e istruzione, in coerenza con il programma regionale.

Azienda Calabria-Lavoro: natura, funzioni e assetto

La legge istituiva l’Azienda Calabria-Lavoro come ente pubblico economico strumentale della Regione, con sede in Reggio Calabria, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Lo statuto era approvato dalla Giunta su proposta del direttore generale. L’Azienda svolgeva funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro, monitoraggio e assistenza tecnica, supporto alla programmazione e valutazione delle politiche attive, assistenza tecnica alle Province, qualificazione dei servizi per l’impiego, supporto istruttorio agli organi regionali e pubblicizzazione di elaborazioni statistiche e risultati di ricerca. Gestiva inoltre il sistema informativo lavoro regionale e le banche dati dei servizi per l’impiego. La Giunta regionale poteva attribuirle ulteriori funzioni in materia di fasce deboli, tirocini e altre attività tecniche e strumentali.

Organi dell’Azienda, gestione e controlli

Gli organi dell’Azienda erano il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale era nominato dal Presidente della Giunta regionale, con requisiti di elevata professionalità e competenza in materia di lavoro e organizzazioni complesse, con incarico regolato da contratto di diritto privato e incompatibile con cariche elettive o attività lavorative dipendenti o professionali. Il direttore esercitava la rappresentanza legale, la gestione e i poteri di amministrazione; adottava statuto, regolamenti, bilancio, rendiconto, programma annuale, convenzioni, assegnazioni di obiettivi e risorse, e presentava una relazione annuale alla Giunta. Il contratto poteva essere risolto anticipatamente in presenza di incompatibilità, violazioni di legge, persistenti inadempienze o gravi irregolarità. Il collegio dei revisori controllava la gestione economico-finanziaria, redigeva relazione sul rendiconto, verificava periodicamente la cassa e vigilava sulla regolarità amministrativa. L’Azienda era soggetta alla vigilanza della Giunta regionale e al controllo strategico della Regione.

Personale, beni, mezzi finanziari e sistema informativo

Le Province utilizzavano le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite dallo Stato per l’esercizio delle funzioni conferite e subentravano nei rapporti patrimoniali relativi ai beni trasferiti. La Regione poteva assegnare ulteriori risorse. L’Azienda disponeva di finanziamenti regionali annuali, di risorse per specifiche attività, di entrate patrimoniali e di ulteriori trasferimenti previsti dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie. La Regione assegnava beni e attrezzature già in dotazione all’Agenzia per l’impiego e poteva trasferire altri beni in uso o comodato. Il Sistema Informativo Calabrese sul Lavoro (SICAL) era gestito dall’Azienda e collegato al sistema informativo nazionale, con acquisizione e elaborazione dei dati delle strutture territoriali. Le Province sopportavano gli oneri per i collegamenti di rete e la manutenzione degli impianti.

Disciplina transitoria, finanziaria e cessazione di efficacia

Le norme transitorie prevedevano la nomina degli organi dell’Azienda entro 60 giorni dall’entrata in vigore e il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni non espressamente trasferite. La copertura finanziaria era assicurata dalle risorse statali trasferite, dai fondi comunitari e dagli stanziamenti annuali di bilancio. Il testo è oggi espressamente abrogato dall’art. 33, comma 1, l.r. 28 giugno 2023, n. 25, e pertanto non è più vigente né utilizzabile come disciplina attuale.

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