L.R. Calabria 4/2001
Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria un Fondo regionale per l’occupazione e disciplina un piano di progressiva stabilizzazione, anche part-time, dei lavoratori LSU/LPU e di altre categorie assimilate. Prevede contributi, incentivi e spese di assistenza tecnica, con termini e importi riferiti soprattutto al 2002 e al piano di stabilizzazione, poi prorogato più volte fino al 31 dicembre 2014. Oggi la disciplina è in larga parte superata e sostanzialmente obsoleta.
Misure regionali per la stabilizzazione occupazionale e le politiche attive del lavoro in Calabria
Misure di politiche attive dell’impiego e stabilizzazione occupazionale in Calabria
La legge disciplina interventi regionali per favorire l’occupazione in Calabria, con particolare attenzione alla progressiva stabilizzazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale e comunitaria richiamata e opera esclusivamente nel territorio regionale.
Obiettivi generali e finalità
La Regione Calabria promuove l’occupazione mediante politiche attive del lavoro e sostegno alla promozione del lavoro, dell’occupazione e della creazione d’impresa. Gli obiettivi prioritari sono:
- la progressiva riduzione del bacino regionale dei soggetti individuati dalla legge, tramite iniziative occupazionali;
- l’impiego ottimale delle risorse pubbliche, attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari statali, regionali e comunitari destinati al piano di stabilizzazione.
Fondo regionale per l’occupazione
La Regione istituisce un Fondo regionale per l’occupazione, alimentato da più fonti:
- risorse del Fondo per l’Occupazione previsto dal d.lgs. 81/2000, secondo le modalità di attribuzione richiamate dalla legge;
- risorse regionali definite con legge finanziaria regionale;
- risorse derivanti dalla decisione della Commissione europea n. C(2000) 2345 dell’8 agosto 2000;
- risorse statali destinate a interventi di programmazione negoziata.
Il Fondo costituisce il principale strumento finanziario per gli interventi di stabilizzazione e per gli incentivi previsti dalla disciplina regionale.
Destinatari del piano di stabilizzazione
Gli interventi finanziati dal Fondo sono rivolti alla stabilizzazione occupazionale, anche a tempo parziale di 4 ore, dei seguenti soggetti:
- lavoratori impegnati in attività socialmente utili alla data del 31 ottobre 2000;
- soggetti impegnati in attività di pubblica utilità sulla base della Convenzione 786/2000 con il Ministero del lavoro;
- soggetti inseriti in attività socialmente utili esclusi dal d.lgs. 81/2000 perché privi dei requisiti per il regime transitorio;
- soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 468/1997, alle condizioni previste dallo stesso decreto.
Piano di progressiva e graduale stabilizzazione
L’attuazione della legge avviene tramite un piano di progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale, anche part-time, che deve prevedere:
- le misure finalizzate alla creazione di occupazione stabile previste dal d.lgs. 81/2000;
- i soggetti destinatari;
- i tempi di realizzazione degli interventi;
- le risorse finanziarie di sostegno;
- un sistema di monitoraggio, assistenza tecnica e promozione.
Il piano è proposto dalle autonomie locali, dalle Camere di commercio e dalle associazioni degli imprenditori e della cooperazione, ed è approvato dalla Giunta regionale o, nei casi di competenza, dal Consiglio regionale. Le attività di monitoraggio, assistenza tecnica e promozione possono essere affidate, tramite convenzioni e nel rispetto delle regole comunitarie sugli affidamenti, a organismi di diritto pubblico o a strutture private specializzate.
Ruolo di Italia Lavoro e integrazione con altri programmi
Per conseguire gli obiettivi della legge, la Regione si avvale del contributo e delle competenze della società pubblica Italia Lavoro, sulla base di apposita convenzione.
La disciplina regionale deve inoltre integrarsi con:
- i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;
- gli interventi comunitari, nazionali e regionali in materia di imprenditorialità giovanile e promozione dell’occupazione.
Tale integrazione può avvenire anche tramite accordi e intese di programma con i soggetti titolari degli interventi.
Incentivi per la stabilizzazione e per l’autoimpiego
Per sostenere i programmi di stabilizzazione dei lavoratori LSU, la legge prevede contributi regionali cumulabili con:
- quelli del fondo occupazionale previsto dal d.lgs. 81/2000;
- i benefici contributivi della legge 407/1990.
I contributi sono destinati a soggetti, anche pubbliche amministrazioni purché organizzati in forma di impresa, o a società miste con partecipazione pubblica. L’ammontare è commisurato al numero dei soggetti del bacino regionale assunti a tempo indeterminato o inseriti in cooperative, anche come soci lavoratori, ed è collegato al raggiungimento degli obiettivi e dei termini del piano.
È previsto un contributo analogo anche per i soggetti che intraprendono lavoro autonomo, compresa la collaborazione coordinata e continuativa.
Misura dell’incentivo e regime temporale
La disciplina originaria degli incentivi è riferita a stabilizzazioni realizzate nel 2002 e prevede importi determinati o determinabili dalla Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili. In particolare, il testo consolidato richiama:
- un contributo di lire 30 milioni per ogni rapporto stabilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002;
- per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2002, un incentivo stabilito dalla Giunta regionale entro il limite delle risorse accreditate dal Ministero del lavoro e con tetto massimo di euro 15.493,71.
Per le stabilizzazioni a tempo indeterminato con orario ridotto, l’incentivo è corrisposto proporzionalmente alle ore previste per il tempo pieno.
Utilizzo del fondo regionale da parte degli enti locali
Dal 1° agosto 2002, agli enti locali che non abbiano realizzato il piano di stabilizzazione si applica una riduzione del corrispettivo complessivo degli assegni e sussidi gravante sul fondo regionale, con riferimento al numero dei destinatari. Gli enti utilizzatori devono integrare a proprio carico quanto dovuto ai lavoratori LSU e LPU impiegati in forza delle convenzioni.
La Giunta regionale è inoltre autorizzata a compensare, sulle risorse dovute per l’anno 2002 agli enti sottoscrittori di convenzioni per le finalità della legge, le risorse attribuite ai sensi della L.R. 18/1996 e non ancora utilizzate.
Contributi per spese di assistenza tecnica e per società miste
Ai datori di lavoro privati e alle agenzie di promozione del lavoro e di impresa certificate dal Ministero del lavoro è riconosciuto un contributo per spese documentate di assistenza tecnica e formativa finalizzate alla creazione di occupazione stabile, fino a un massimo di lire 10 milioni.
Agli enti che partecipano a società miste pubbliche di nuova costituzione è previsto un contributo a fondo perduto fino a lire 50 milioni in conto capitale, proporzionato alla quota azionaria sottoscritta.
Rapporto con la normativa regionale previgente
Sono abrogate le norme della L.R. 18/1996 incompatibili con la nuova disciplina e con i richiami alla legge statale n. 144/1999 e al d.lgs. 81/2000. Per quanto non previsto dalla legge, continuano ad applicarsi le disposizioni sugli incentivi all’imprenditorialità del Titolo II della L.R. 18/1996.
Concertazione istituzionale e sindacale
La Regione si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con i soggetti istituzionali interessati, indicati nel testo come ANCI, UPI, UNCEM e organizzazioni sindacali, al fine di programmare il progressivo svuotamento del comparto LSU ed LPU.
Termine di applicazione e stato di attualità
Il testo consolidato indica un termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione fissato al 31 dicembre 2014, con previsione che, dopo tale data, gli enti non ancora arrivati alla stabilizzazione possano operare solo con risorse proprie e integrare con fondi propri il sussidio dei soggetti non stabilizzati.
Considerata la natura della disciplina, fortemente legata a lavoratori, convenzioni, incentivi e finanziamenti di un periodo ormai concluso, la legge risulta oggi sostanzialmente superata e priva di utilità applicativa corrente.
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