Sentenza del 03/08/2016 n. 16161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia relativa a un accertamento induttivo per l'anno 1998, fondato su maggiori ricavi non contabilizzati rilevati dalla Guardia di finanza, con conseguente rettifica del reddito ai fini IRPEF e IVA. I quattro motivi riguardavano: l'insufficiente, contraddittoria e inadeguata motivazione della CTR; la pretesa violazione delle norme sulle presunzioni, sostenendo che la rettifica fosse fondata su un unico elemento; l'uso di presunzioni derivate da altre presunzioni; e l'omessa pronuncia sulla mancata allegazione all'avviso di accertamento dei documenti richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva il necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. per le censure relative alla motivazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati: l'accertamento può fondarsi anche su un solo elemento presuntivo, purché grave, preciso e concordante, e la CTR aveva utilizzato elementi concreti e documentali, quali listini prezzi, fatture di acquisto, dosi e ingredienti. Il quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia sull'allegazione dei documenti, è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché il contribuente non aveva indicato specificamente quali documenti mancassero né la loro rilevanza. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo e rideterminato al 25% la percentuale di costi, perdite, sfridi e prodotti invenduti, disponendo la riliquidazione di imposte e sanzioni al minimo edittale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a elementi presuntivi e documentali per determinare maggiori ricavi non contabilizzati.
Art. 2729 c.c.
Disciplina le presunzioni semplici. Secondo la Corte, il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave, preciso e idoneo a sostenere logicamente la conclusione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
L'atto impositivo deve contenere o riprodurre il contenuto essenziale dei documenti richiamati. La contestazione della loro mancata allegazione deve essere specifica e indicare sia i documenti mancanti sia la loro rilevanza.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, imponeva, nei motivi relativi a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l'indicazione chiara del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza. La mancanza del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del motivo.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La CTR aveva omesso di pronunciarsi su una questione, ma la Cassazione ha deciso direttamente nel merito perché la censura era comunque generica e inammissibile.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario induttivo, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni e dati documentali anche senza una pluralità di elementi, purché l'elemento utilizzato sia grave, preciso e logicamente idoneo a sostenere la rettifica.
- Chi contesta un accertamento deve fornire elementi probatori specifici e concreti, non limitandosi a negare genericamente la validità delle presunzioni o dei calcoli dell'Ufficio.
- La contestazione della mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso deve indicare esattamente quali documenti mancano, quale contenuto avrebbero e perché la loro assenza ha impedito concretamente la difesa.
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla motivazione devono essere formulate in modo puntuale e autosufficiente, individuando chiaramente il fatto controverso e l'errore decisivo; motivi generici o cumulativi rischiano l'inammissibilità.
- Il giudice tributario può rideterminare il reddito sulla base delle caratteristiche dell'attività economica, come costi, sfridi e prodotti invenduti, purché la percentuale adottata sia sorretta da elementi concreti e da una motivazione logicamente adeguata.
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