Cassazione Civile, Sentenza n. 4862/2021 del 23/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla richiesta di ripetizione dell'indebito promossa da Vittorio Zecca nei confronti dell'avvocato Luciano Giannini. In una procedura esecutiva promossa da Di Martino contro Zecca la banca pignorata (Banca Popolare di Sondrio) ha versato all'avvocato Giannini, indicato dal creditore, una somma superiore a quella dovuta. Zecca ha chiesto la restituzione della somma indebitamente versata all'avvocato. Giannini ha eccepito di non essere legittimato passivamente in quanto mero mandatario all'incasso del credito di Di Martino (il reale accipiens sarebbe il creditore mandante), e in subordine ha contestato la pretesa avversaria perché compensata con gli eventuali crediti a lui spettanti per spese legali derivanti dalla procedura esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Giannini quanto al primo motivo, ritenendo che in caso di pignoramento presso terzi il "solvens" è il debitore esecutato e l'"accipiens" è il creditore procedente; pertanto l'azione di ripetizione dell'indebito doveva essere rivolta contro il creditore (o, comunque, il reale accipiens) e non contro il mandatario all'incasso. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2 c.p.c., la Corte ha dichiarato infondata la pretesa di Zecca nei confronti di Giannini, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto la restituzione all'avvocato di quanto pagato nei giudizi di merito. Ha condannato Zecca al pagamento delle spese processuali in favore di Giannini nelle misure indicate e ha compensato le spese tra Giannini e la banca intimata.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
ripetizione dell'indebito
L'azione di ripetizione dell'indebito deve essere rivolta all'effettivo accipiens del pagamento; quando il pagamento è avvenuto tramite mandatario all'incasso gli effetti dell'atto si producono direttamente nel patrimonio del rappresentato, per cui la legittimazione passiva spetta al rappresentato (creditore), non al mandatario.
art. 553 cod. proc. civ.
pignoramento presso terzi
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato ha effetto estintivo sul debito del debitore esecutato e sul debito del terzo verso il debitore; per gli effetti della procedura il mezzo del pagamento è imputato al patrimonio del debitore esecutato, sicché il "solvens" è il debitore, non la banca terza.
art. 1387 c.c.
rimesse e rapporti rappresentanza (richiamato dal ricorrente)
Richiamata nel motivo del ricorrente come norma connessa alla rappresentanza e agli effetti dei pagamenti compiuti dal mandatario; la Corte ha richiamato il principio generale della rappresentanza volontaria per affermare che gli atti compiuti dal rappresentante producono effetti nel patrimonio del rappresentato.
art. 1388 c.c.
rappresentanza (richiamato dal ricorrente)
Richiamata a sostegno della tesi sulla responsabilità e sugli effetti degli atti del mandatario nei confronti del rappresentato; la Corte valorizza il principio secondo cui gli effetti del pagamento operato dal rappresentante ricadono sul rappresentato.
art. 629 cod. proc. civ.
estinzione del processo esecutivo (richiamato nel motivo subordinato)
Richiamato nel motivo secondario relativo alla compensazione del credito per spese legali; la Corte ha assorbito il motivo subordinato senza accoglierlo, ritenendo inammissibile che l'estinzione del processo estingua automaticamente il credito azionato.
art. 632 cod. proc. civ.
estinzione del processo esecutivo (richiamato nel motivo subordinato)
Citato dal ricorrente nell'ambito della seconda doglianza; la Corte ha ritenuto assorbita la questione, concentrandosi sulla carenza di legittimazione passiva.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
decidere il merito in cassazione
La Corte ha deciso nel merito la questione in cassazione ai sensi di questa norma, dichiarando infondata la domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi il pagamento del terzo pignorato si imputa al patrimonio del debitore esecutato: il "solvens" rilevante per la ripetizione dell'indebito è il debitore esecutato e non la banca terza che ha materialmente pagato.
- L'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere proposta nei confronti dell'effettivo accipiens (il creditore procedente), e non del mandatario all'incasso; la prova del trasferimento materiale delle somme dal mandatario al mandante è irrilevante ai fini della legittimazione passiva.
- Le questioni relative ai rapporti interni tra mandatario e mandante (ad es. obbligo di consegna, responsabilità per l'eventuale appropriazione) restano rilevanti solo nei rapporti interni tra le parti e non incidono sulla individuazione dei soggetti legittimati nell'azione di ripetizione dell'indebito promossa dal solvens.
- Chi riceve una richiesta di restituzione per somme ricevute in qualità di mandatario all'incasso può eccepire la carenza di legittimazione passiva e chiedere che l'azione sia proposta contro il creditore mandante; è opportuno valutare anche eventuali domande riconvenzionali o eccezioni di compensazione solo se fondate su crediti effettivamente esistenti e non estinti per effetto del processo.
- In cassazione è possibile chiedere che la Corte decida nel merito ex art. 384, comma 2 c.p.c., quando la questione sia già sufficientemente delineata nei profili di diritto e di fatto.
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