Parere del Garante n. 240 del 29/04/2025
Parere Provincia Autonoma di Bolzano su una proposta di legge di novella della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale" - 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina una proposta di novella della legge provinciale bolzanina n. 1/1992, che introduce una base normativa per la comunicazione all’INPS dei dati sanitari relativi alla disabilità accertata dalle commissioni mediche provinciali. La misura è finalizzata a consentire all’Istituto le verifiche di competenza per il riconoscimento di prestazioni economiche collegate a invalidità e disabilità. Il Garante ritiene l’impianto complessivamente conforme al quadro privacy, ma richiede una precisazione sulla natura dell’atto attuativo demandato alla Giunta provinciale, che deve essere conforme all’art. 2-sexies del Codice e sottoposto al previo parere dell’Autorità.
Parere favorevole, con condizione, sulla proposta di legge della Provincia autonoma di Bolzano che novella la legge provinciale n. 1/1992 in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale, per la comunicazione all’INPS di dati sulla disabilità
Parere sulla novella della legge provinciale bolzanina in materia di medicina legale e comunicazione dati all’INPS
La Provincia autonoma di Bolzano ha richiesto il parere del Garante su una proposta di legge di modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, concernente le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale. Il parere è reso ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. c), GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.
Quadro normativo e competenze coinvolte
Il Garante ricostruisce il contesto istituzionale della Provincia autonoma, richiamando gli artt. 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e l’art. 23 della legge provinciale n. 1/1992, che attribuisce all’Azienda sanitaria le funzioni in materia di medicina legale, compreso l’accertamento della disabilità. Tale accertamento, in Provincia, è svolto dalle commissioni sanitarie istituite presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, in deroga al modello ordinario dell’art. 4 della l. n. 104/1992, che attribuisce la funzione all’INPS.
A livello statale, il parere ricorda la ripartizione delle competenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità tra Aziende sanitarie e INPS, con richiamo, tra l’altro, all’art. 20 del d.l. n. 78/2009, all’art. 4 della l. n. 104/1992, all’art. 1 della l. n. 295/1990, all’art. 1 della l. n. 68/1999 e all’art. 45, comma 3-bis, del d.l. n. 73/2022.
Contenuto della proposta di novella
La proposta introduce un comma 9-bis all’art. 6 della legge provinciale n. 1/1992, autorizzando l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a comunicare all’INPS i dati sanitari relativi alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni mediche, ma solo quando tali dati siano necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Istituto.
La comunicazione è riferita agli scopi di rilevante interesse pubblico perseguiti dall’INPS, ricondotti alle materie di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) e aa), del Codice. La norma è quindi costruita come base giuridica per la trasmissione dei dati sanitari verso l’Istituto, che deve poter valutare i requisiti per l’accesso alle prestazioni economiche correlate a invalidità e disabilità.
Profilo privacy e garanzie previste
Il Garante evidenzia che la novella si conforma ai rilievi già formulati con riferimento a una disciplina analoga della Provincia autonoma di Trento, richiamando il parere del 14 novembre 2024, n. 692. In particolare, il testo limita la comunicazione ai soli dati necessari e prevede che il trattamento da parte dell’INPS sia fondato su una norma conforme all’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) e aa), del Codice.
Il provvedimento prevede inoltre che la trasmissione possa avvenire anche mediante piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché delle misure di protezione previste dall’art. 25 GDPR.
Misure attuative demandate alla Giunta provinciale
Al terzo periodo del comma introdotto, la proposta demanda alla Giunta provinciale la definizione delle tipologie di dati personali oggetto di trasmissione, delle modalità del trattamento e delle misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello adeguato di sicurezza, la tutela dei diritti degli interessati e l’osservanza del principio di esattezza.
Sul punto il Garante non solleva obiezioni di merito, ma ritiene necessario precisare che la deliberazione giuntale deve avere una natura necessariamente conforme all’art. 2-sexies, comma 1, del Codice e deve essere sottoposta al previo parere dell’Autorità.
Conclusioni
Il Garante conclude che la proposta legislativa, essendo funzionale all’accertamento da parte dell’INPS dei requisiti per l’accesso alle prestazioni economiche in materia di disabilità e invalidità, non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Il parere è quindi favorevole, ma con la condizione che il testo chiarisca la natura della deliberazione della Giunta provinciale e la sottoponga al previo parere del Garante, in coerenza con l’art. 2-sexies del Codice privacy.
Punti principali
Oggetto della proposta normativa
La Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto il parere su una proposta di legge di novella della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, relativa alle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale. La modifica introduce un comma 9-bis all’art. 6 per consentire la comunicazione all’INPS dei dati sanitari sulla disabilità accertata dalle commissioni mediche provinciali.
Contesto istituzionale e competenze
Il Garante richiama il quadro statutario e normativo provinciale e statale. In Provincia di Bolzano le funzioni di medicina legale, incluso l’accertamento della disabilità, sono svolte dall’Azienda sanitaria tramite il servizio di medicina legale e dalle commissioni sanitarie locali. A livello statale, invece, per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità operano ASL e INPS, con attribuzione all’INPS degli accertamenti definitivi in base alle norme richiamate.
Finalità e base giuridica della comunicazione all’INPS
La novella è giustificata dall’esigenza che l’INPS disponga dei dati sanitari contenuti nei verbali delle commissioni mediche provinciali per verificare i requisiti di accesso alle prestazioni economiche previste dalla normativa statale. Il trattamento è ricondotto agli scopi di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lettere s) e aa), del Codice privacy, fungendo la disposizione provinciale da presupposto di liceità per la trasmissione dei dati da parte dell’Azienda sanitaria provinciale.
Modalità di trasmissione e misure di garanzia
Il testo prevede che la comunicazione possa avvenire anche tramite piattaforme o applicazioni informatiche idonee a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’art. 25 GDPR. Inoltre, demanda alla Giunta provinciale la definizione delle tipologie di dati, delle modalità del trattamento e delle misure tecniche e organizzative necessarie a garantire sicurezza, tutela dei diritti degli interessati ed esattezza dei dati.
Valutazione del Garante e condizione finale
Il Garante ritiene che la proposta non presenti profili di criticità in materia di protezione dei dati personali ed esprime parere favorevole. Tuttavia impone una condizione: deve essere precisata nell’ultimo periodo del comma la natura della deliberazione della Giunta provinciale, che deve essere necessariamente conforme all’art. 2-sexies, comma 1, del Codice e sottoposta al previo parere del Garante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 29 apr 2025Parere del Garante n. 255 del 29/04/2025
- Parere · 29 apr 2025Parere del Garante n. 241 del 29/04/2025
- Parere · 17 apr 2025Parere del Garante n. 235 del 17/04/2025
- Parere · 17 apr 2025Parere del Garante n. 234 del 17/04/2025
- Parere · 10 apr 2025Parere del Garante n. 199 del 10/04/2025
- Parere · 10 apr 2025Parere del Garante n. 198 del 10/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →