Parere del Garante n. 241 del 29/04/2025
Parere su uno schema di novella del regolamento interno di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di modifica dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, finalizzato ad adeguare la disciplina della pubblicità delle sedute alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il parere è favorevole: il Garante ritiene corretto il bilanciamento tra trasparenza e tutela dei dati, soprattutto per i dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR e per la disciplina delle riprese e della trasmissione anche tramite soggetti terzi. L’unica osservazione riguarda l’opportunità di integrare la clausola di salvaguardia con il richiamo esplicito anche al Codice privacy, oltre che al GDPR.
Parere favorevole con osservazione su una novella dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, relativa alla pubblicità e alla trasmissione delle sedute
Parere sullo schema di novella dell’art. 17 del regolamento interno del C.P.G.A.
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere su una proposta di modifica dell’art. 17 del regolamento interno di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2004. La novella è finalizzata ad adeguare la disciplina della pubblicità delle sedute consiliari alla normativa sopravvenuta in materia di protezione dei dati personali, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta all’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama il Regolamento (UE) 2016/679, in particolare l’art. 57, par. 1, lett. c), il Codice privacy (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.) e la disciplina interna già adottata dal Consiglio in materia di protezione dei dati personali. Viene evidenziato che il regolamento privacy del 2020 non affrontava il tema specifico della pubblicità delle sedute consiliari, lasciando quindi spazio all’intervento correttivo proposto.
Oggetto e contenuto della novella
La modifica interviene sull’art. 17, che nella versione vigente disciplinava la pubblicità delle sedute e le riprese audio, video e fotografiche, ma senza specifiche cautele privacy. La novella introduce anzitutto un principio generale di rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, con richiamo agli artt. 5 e 6 GDPR, e prevede la preventiva pubblicazione di un’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 GDPR.
Eccezioni alla pubblicità delle sedute
Il testo propone di escludere la pubblicità delle sedute quando la trattazione riguardi affari che comportino il trattamento di dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR, cioè categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali e reati, tutelati da un regime rafforzato. Il Garante considera questa previsione opportunamente calibrata, perché consente di preservare la riservatezza nei casi più delicati senza compromettere in generale la trasparenza dell’organo.
Riprese audio, video e fotografiche da parte della stampa
Il nuovo comma 4 consente agli organi di stampa e comunicazione, quali autonomi titolari del trattamento, di effettuare riprese audio, video e fotografiche previo accreditamento dell’Ufficio stampa. La norma è letta come strumento di tutela dell’attività giornalistica, con la possibilità per il Consiglio di escludere le riprese per motivi di ordine pubblico, tutela della riservatezza degli interessati o altri gravi motivi.
Registrazione e trasmissione delle sedute anche su canali di terzi
La riformulazione del comma 5 amplia la disciplina delle riprese audiovisive, prevedendo espressamente la possibilità di registrare e trasmettere le sedute pubbliche anche su canali gestiti da soggetti terzi. Tale possibilità è subordinata a delibere del Consiglio che devono definire almeno:
- l’individuazione del designato e del responsabile;
- i requisiti di accessibilità;
- le modalità e i tempi di registrazione;
- le misure di sicurezza;
- i criteri di minimizzazione.
Secondo la prospettazione del Consiglio, il trattamento è necessario per finalità di trasparenza, nell’adempimento di un compito di interesse pubblico e nell’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), e par. 3 GDPR, nonché dell’art. 2-ter, comma 1-bis, del Codice.
Precisazioni redazionali sulla riservatezza
Il comma 6 contiene anche correzioni di drafting, tra cui la sostituzione della formula generica di “riservatezza” con quella più precisa di “riservatezza degli interessati”, così da riferire il divieto di pubblicità alla tutela dei soggetti coinvolti e non ad accezioni pubblicistiche del termine.
Valutazione del Garante
Il Garante ritiene che la novella realizzi un corretto bilanciamento tra due interessi di rango: da un lato la protezione dei dati personali, richiamata anche in relazione all’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dall’altro la trasparenza dell’attività del Consiglio, funzionale alle garanzie costituzionali connesse all’art. 101 Cost. Per tale ragione il parere è favorevole.
Osservazione finale e conclusione
L’unica osservazione formulata riguarda la clausola di salvaguardia inserita nel comma 1, che il Garante ritiene opportuno integrare con un richiamo espresso anche al Codice privacy, oltre che al GDPR. Il parere è quindi favorevole sulle modifiche proposte all’art. 17, con tale precisazione.
Punti principali
Oggetto della richiesta e finalità della novella
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha chiesto il parere del Garante su una novella dell’art. 17 del proprio regolamento interno di funzionamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2004. La modifica mira a disciplinare in modo espresso la pubblicità delle sedute consiliari e i relativi trattamenti di dati personali, colmando una lacuna rispetto alla sopravvenuta normativa privacy.
Contesto normativo e funzione del regolamento
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice privacy, sottolineando che l’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa dispone di autonomia organizzativa e funzionale anche nella disciplina del proprio assetto sotto il profilo della protezione dei dati personali. Viene ricordato che il regolamento privacy del 2020 non affrontava specificamente il tema della pubblicità delle sedute.
Contenuto della modifica all’art. 17
La novella introduce come principio generale il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con richiamo agli artt. 5 e 6 GDPR, e prevede la pubblicazione preventiva di una informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 GDPR. Viene inoltre stabilita come eccezione alla pubblicità delle sedute la trattazione di affari che comportino il trattamento dei dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR.
Riprese, diffusione e ruolo degli organi di stampa
Il nuovo comma 4 consente a organi di stampa e comunicazione, quali autonomi titolari del trattamento e previo accreditamento dell’Ufficio stampa, di effettuare riprese audio, video e fotografiche. È inoltre riconosciuta al Consiglio la possibilità di escludere le riprese per ragioni di ordine pubblico, tutela della riservatezza degli interessati o altri gravi motivi.
Registrazione e trasmissione anche tramite soggetti terzi
Il comma 5 è modificato per consentire la registrazione e la trasmissione delle sedute pubbliche anche su canali gestiti da soggetti terzi, sulla base di delibere del Consiglio che individuino designato e responsabile, requisiti di accessibilità, modalità e tempi di registrazione, misure di sicurezza e criteri di minimizzazione. Il trattamento è ricondotto dal richiedente alle finalità di trasparenza e all’esercizio di pubblici poteri, in coerenza con l’art. 6, par. 1, lett. e), e par. 3 GDPR e con l’art. 2-ter, comma 1-bis, del Codice.
Valutazione del Garante e osservazione conclusiva
Il Garante considera positivamente la proposta perché realizza un corretto bilanciamento tra protezione dei dati personali e trasparenza dell’attività dell’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa. L’unica osservazione è di integrare la clausola di salvaguardia del comma 1 richiamando espressamente anche il Codice privacy, oltre al Regolamento.
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