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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - Bari, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 230/2024 del 5 febbraio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 6 febbraio 2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 6 febbraio 2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 6 febbraio 2024, per l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani n. 230/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 230/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Ha chiesto l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, inclusa, se necessario, la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. In sede camerale, il TAR ha rilevato che nel fascicolo non risultava depositata la prova documentale dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo alle amministrazioni resistenti, le quali non si erano costituite in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, invitando la parte ricorrente a depositare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la prova documentale dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo. La necessità dell'incombente deriva dall'assenza, agli atti, della documentazione comprovante la notificazione e dalla mancata costituzione delle amministrazioni intimate. La causa è stata rinviata all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla nomina del commissario ad acta, sulla penalità di mora o sull'esecuzione del giudicato; le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di fissazione di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non decide sulla sua applicazione.

  • sentenza n. 230/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani

    Costituisce il giudicato del quale è chiesta l'esecuzione; il testo dell'ordinanza non ne indica il contenuto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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