Sentenza del 05/02/2018 n. 524 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di liquidazione - registro - decreto ingiuntivo - Sentenza di Tribunale - opposizione a decreto ingiuntivo - tassazione in misura proporzionale - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta legittima la registrazione della sentenza in misura proporzionale, applicando l'aliquota dell'1% prevista dall'art. 8, lettera c), del DPR 131/1986. La sentenza emessa a seguito dell'opposizione non è stata considerata una decisione meramente processuale, poiché accerta un'obbligazione pecuniaria; pertanto, l'avviso di liquidazione risulta fondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della tassazione dell'imposta di registro applicata a una sentenza del Tribunale pronunciata in seguito all'opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna. La questione consiste nello stabilire se la sentenza, accertando un'obbligazione pecuniaria, debba essere registrata in misura proporzionale oppure scontare un diverso trattamento fiscale.
Norme richiamate
Art. 8, lettera c), del DPR 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Atti dell'autorità giudiziaria: "altre sentenze e provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori ..."
La sentenza che accerta o dispone il pagamento di una somma di denaro è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale, nella misura dell'1%.
Art. 40 del DPR 131/1986
La norma disciplina il rapporto tra imposta di registro e IVA e contribuisce a individuare il regime fiscale applicabile agli atti giudiziari.
Massime di principio
- Una sentenza pronunciata nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere valutata per il suo contenuto sostanziale e non soltanto per il fatto di derivare da un procedimento di opposizione.
- Quando il provvedimento giudiziario accerta o conferma un'obbligazione pecuniaria, la registrazione può essere soggetta a imposta proporzionale, anche se la decisione segue un decreto ingiuntivo.
- Per stabilire il trattamento fiscale di una sentenza occorre verificare se essa contiene una condanna o un accertamento economicamente rilevante, distinguendola dai provvedimenti aventi contenuto esclusivamente processuale.
- In situazioni analoghe, un avviso di liquidazione fondato sull'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1% può essere legittimo quando la sentenza riguarda il pagamento di somme e ricade nell'ambito dell'art. 8, lettera c), del DPR 131/1986.
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