Risposta n. 538 del 30/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeQualificazione convenzionale dei "juros sobre capital proprio" (JSCP) distribuiti da una società residente in Brasile e relativo credito d'imposta ex art. 165 TUIR.
Il quesito
ALFA S.p.A. chiede come qualificare, ai fini della Convenzione Italia-Brasile, le somme ricevute dalla controllata brasiliana a titolo di JSCP e quale credito d'imposta spetti in Italia per le imposte pagate in Brasile a titolo definitivo, anche alla luce del meccanismo di matching credit previsto dalla Convenzione.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene che i JSCP possano essere ricondotti, ai fini convenzionali, alla categoria degli interessi più che a quella dei dividendi, perché fiscalmente deducibili in Brasile e quindi non assimilabili a utili distribuiti; conseguentemente, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata tramite credito d'imposta in Italia ex art. 165 TUIR, applicando il matching credit convenzionale che considera pagata in Brasile un'imposta del 25% sull'ammontare lordo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia considera i flussi JSCP parzialmente interessi e parzialmente dividendi: la quota deducibile in Brasile è qualificata come interesse e concorre integralmente al reddito del socio italiano con diritto al matching credit convenzionale (aliquota figurativa del 25%); la quota non deducibile è qualificata come dividendo e, per la partecipazione superiore al 25% del capitale, beneficia dell'esenzione prevista dalla Convenzione. Non si applica l'esclusione del 95% ex art. 89 TUIR per la parte qualificata come interesse, e tali flussi non rilevano ai fini del limite di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR.
JSCP da società brasiliana e trattamento fiscale in Italia
L’interpello riguarda i flussi corrisposti da una società residente in Brasile, BETA Ltda, alla controllante italiana ALFA S.p.A. a titolo di "juros sobre capital proprio" (JSCP). La risposta dell’Agenzia affronta sia la qualificazione fiscale dei flussi ai fini della Convenzione Italia-Brasile, sia il corretto riconoscimento del credito per le imposte assolte in Brasile.
Fattispecie
ALFA S.p.A. detiene una partecipazione pari al 99,6% nella società brasiliana. La controllata ha erogato negli anni somme qualificate in Brasile come JSCP, istituto ispirato a misure di tipo ACE (Allowance for Corporate Equity), introdotto per incentivare il finanziamento con capitale proprio.
Nel sistema brasiliano tali importi:
- sono iscritti contabilmente come dividendi;
- sono deducibili fiscalmente per la società emittente come interessi passivi;
- subiscono, al momento della distribuzione al socio non residente, una ritenuta in uscita che, secondo la Convenzione, non dovrebbe eccedere il 15% dell’ammontare lordo.
In documentazione integrativa, la società istante ha precisato che i flussi JSCP sono stati percepiti dal 2012 al 2016 e poi nuovamente nel 2018 e nel 2019.
Quesito del contribuente
La società chiede:
- la corretta qualificazione convenzionale dei JSCP, cioè se debbano essere trattati come dividendi o come interessi;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante in Italia per le imposte pagate in Brasile.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
ALFA S.p.A. osserva che, secondo il diritto brasiliano, i JSCP hanno natura mista: dividendi dal punto di vista civilistico e contabile, interessi passivi sul piano fiscale. Sostiene quindi che, ai fini della Convenzione, i flussi possano essere attratti nella nozione di interessi, facendo leva sull’articolo 11, paragrafo 4, e sulla disciplina residuale ivi richiamata.
Secondo la società, qualificare i JSCP come dividendi produrrebbe un effetto non coerente con la logica convenzionale, poiché si avrebbe deduzione nello Stato della fonte e non tassazione nello Stato di residenza del socio. In alternativa, se i flussi sono trattati come interessi o dividendi convenzionali, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata mediante credito d’imposta ex art. 165 TUIR.
La società richiama inoltre l’articolo 23, paragrafo 4, della Convenzione, che prevede un credito figurativo, sostenendo che, ai fini del credito per le imposte brasiliane, l’imposta debba considerarsi sempre pari al 25% dell’ammontare lordo dei dividendi, interessi e canoni corrisposti, anche se l’imposta effettivamente pagata è inferiore.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR, sulla qualificazione dei titoli e strumenti finanziari similari alle azioni;
- l’articolo 89, comma 3, TUIR, sull’esclusione parziale dei dividendi;
- l’articolo 96 TUIR, sul limite alla deducibilità degli interessi passivi;
- l’articolo 165 TUIR;
- gli articoli 23 e 169 TUIR;
- la Convenzione Italia-Brasile del 3 ottobre 1978;
- il Commentario OCSE all’articolo 23;
- la circolare n. 19/E del 21 aprile 2009.
Valutazione dell’Agenzia sulla qualificazione interna
L’Agenzia osserva che, per determinare il trattamento fiscale dei flussi percepiti da un soggetto italiano, occorre prima qualificarli secondo la disciplina interna.
In base all’articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR, i titoli possono essere considerati similari alle azioni soltanto se la relativa remunerazione è totalmente indeducibile nello Stato estero di residenza dell’emittente. Nel caso esaminato, tale condizione non è soddisfatta, perché la remunerazione JSCP è in parte deducibile in Brasile.
Di conseguenza:
- i titoli partecipativi non possono essere considerati similari alle azioni;
- la remunerazione non è qualificabile interamente come dividendo;
- il flusso deve essere considerato come interesse attivo e non come dividendo ai fini interni;
- non si applica l’esclusione del 95% prevista dall’articolo 89, comma 3, TUIR.
Qualificazione convenzionale dei flussi
Sul piano convenzionale, l’Agenzia richiama il Commentario OCSE all’articolo 23, secondo cui per qualificare i redditi in uscita dallo Stato della fonte occorre fare riferimento alla legislazione fiscale di quello Stato.
Poiché nel caso di specie il diritto brasiliano distingue tra:
- quota deducibile a titolo di JSCP, e quindi assimilabile a interesse;
- quota non deducibile, assimilabile a dividendo, la Convenzione deve essere applicata in modo coerente con tale ripartizione.
Pertanto:
- la porzione di provento corrispondente alla quota dedotta in Brasile è qualificata come interesse;
- la porzione di provento corrispondente alla quota non dedotta è qualificata come dividendo.
Effetti in termini di eliminazione della doppia imposizione
Per la quota qualificata come dividendo, l’Agenzia ritiene applicabile il regime di esenzione previsto dall’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Brasile, a condizione che la partecipazione superi il 25% del capitale. Nel caso dell’istante, la partecipazione del 99,6% soddisfa tale requisito.
Per la quota qualificata come interesse, invece, il reddito concorre integralmente alla formazione del reddito del socio italiano e il contribuente ha diritto al matching credit previsto dall’articolo 23, paragrafo 4, della Convenzione, nella misura dell’aliquota del 25% dell’ammontare lordo degli juros.
L’Agenzia chiarisce inoltre che il trattamento convenzionale prevale sulla disciplina interna, richiamando:
- l’articolo 169 TUIR;
- l’articolo 117 della Costituzione.
Esclusione dall’articolo 96 TUIR
L’Agenzia precisa che i flussi JSCP, non essendo collegati a un rapporto di natura finanziaria ma a un investimento partecipativo, non rientrano tra gli interessi attivi o proventi assimilati rilevanti ai fini del limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96 TUIR.
Richiama a sostegno la circolare n. 19/E del 2009, che adotta una nozione sostanziale di interessi e non meramente nominalistica.
Conclusioni operative
In sintesi, la risposta dell’Agenzia stabilisce che:
- i JSCP vanno scissi tra quota deducibile e quota non deducibile in Brasile;
- la quota deducibile è qualificata come interesse ai fini convenzionali e consente il matching credit del 25%;
- la quota non deducibile è qualificata come dividendo e, in presenza di partecipazione superiore al 25%, beneficia dell’esenzione convenzionale;
- non si applica l’esclusione del 95% ex art. 89 TUIR alla parte qualificata come interesse;
- tali flussi non incidono sul plafond degli interessi passivi ex art. 96 TUIR.
L’esito complessivo è quindi una qualificazione bifasica dei JSCP, con applicazione coordinata di esenzione per la parte-dividendo e credito d’imposta figurativo per la parte-interesse.
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