Cassazione Penale, Sentenza n. 27405/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato ristretto in esecuzione pena che aveva chiesto al tribunale di sorveglianza il differimento dell'esecuzione della pena, in subordine nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., per gravi condizioni di salute. Il tribunale di sorveglianza di Catania aveva respinto l'istanza ritenendo non accoglibile la richiesta e disponendo invece il collocamento del detenuto in una struttura SAI da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per la mancata valutazione di un certificato medico depositato dalla difesa il 10 febbraio 2026 e per il mancato confronto con gli ulteriori elementi di segno favorevole, nonché con la precedente perizia svolta nella fase precedente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul bilanciamento tra l'aggravamento e rapido decadimento delle condizioni di salute e la residua pericolosità del detenuto, sostenendo che la soluzione adottata fosse drastica e inumana. Il sostituto procuratore presso la Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo osservando che, in materia di differimento della pena e detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute, il giudice deve procedere a un accertamento completo e coerente dello stato patologico, valutando la documentazione clinica acquisita, gli eventuali accertamenti peritali già svolti e la concreta compatibilità tra malattia e regime detentivo. Nel caso concreto, il tribunale di sorveglianza aveva fondato la decisione solo sulla relazione ASL del dicembre 2025, senza adeguatamente confrontarsi con la precedente perizia e senza dare conto della certificazione medica del 10 febbraio 2026. La decisione è stata ritenuta inoltre contraddittoria nella parte in cui disponeva il trasferimento in SAI. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 146, comma 1, n. 3, c.p.
se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ... ovvero ... da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione
Il differimento obbligatorio della pena opera quando ricorrono le condizioni tassative di grave patologia e incompatibilità con la detenzione, unitamente alla fase avanzata della malattia non più responsiva alle terapie disponibili.
art. 147, comma 1, n. 2, c.p.
Il differimento facoltativo può essere concesso quando la grave infermità rende incompatibili le condizioni di salute con il carcere.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
In presenza dei presupposti sanitari, il giudice può disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione, se ritiene prevalente l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo rispetto alla tutela della salute.
art. 11 ord. pen.
Le condizioni di salute vanno valutate anche rispetto alla possibilità di cura in istituti di pena, centri clinici penitenziari o altri luoghi esterni di cura.
Massime di principio
- In materia di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, il giudice deve svolgere un accertamento effettivo e aggiornato sul quadro clinico del condannato, non potendo fondare il diniego su una sola fonte sanitaria se negli atti sono presenti ulteriori elementi clinici pertinenti.
- La valutazione della grave infermità ai fini del differimento o della detenzione domiciliare per motivi di salute richiede un giudizio bifasico: prima astratto, sull'inquadramento della patologia e sulla possibilità di cura; poi concreto, sulle modalità di trattamento nel specifico contesto detentivo e sulle strutture effettivamente disponibili.
- Quando sono presenti dati o documentazione clinica seri e non univoci, il giudice che intenda respingere l'istanza deve disporre gli accertamenti medici necessari, anche mediante nomina di perito, per verificare la compatibilità tra stato di salute e detenzione.
- Il bilanciamento tra tutela della salute e residua pericolosità sociale del detenuto deve essere espresso in modo coerente, motivato e non contraddittorio; una soluzione detentiva alternativa non può essere disposta senza spiegare come essa sia compatibile con il percorso argomentativo seguito.
- La valutazione giudiziale deve tenere conto non solo della diagnosi, ma anche della concreta incidenza della patologia sulle condizioni di sofferenza e sulla dignità della detenzione, verificando se il trattamento possa essere adeguatamente garantito intramurariamente o presso strutture sanitarie penitenziarie.
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