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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25447/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del PM disponendo la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 273 c.p.p. e 74 d.P.R. 309/1990 per mancata specificazione degli indizi a suo carico in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, contestando anche l'attribuzione del nickname 'Stickywaiter' e il vincolo associativo con Demce Elvis; 2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle esigenze cautelari personali, con particolare riferimento alla concentrazione temporale delle condotte nel maggio 2020 e all'assoluzione intervenuta in altro procedimento dopo l'arresto del 9 giugno 2020, che secondo la difesa avrebbe reciso i legami con l'organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via principale ha rilevato un vizio formale: il ricorso era depositato via PEC priva di firma digitale, in violazione dell'art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150; tale inadempimento determina inammissibilità non sanabile e avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ordinare l'inammissibilità. Inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibili anche le censure di merito: ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi alla luce di intercettazioni, conversazioni su chat di gruppo, l'uso di telefoni criptati, riscontri investigativi (inchiesta Aquila azzurra) e dichiarazioni del collaboratore Capogna; ha altresì confermato la corretta applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p., valutando legittima la prognosi di pericolo di reiterazione e che il mero decorso del tempo non basta a escluderla. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 87-bis decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Stabilisce le regole transitorie per il deposito via PEC delle impugnazioni: l'atto deve essere documento informatico sottoscritto digitalmente e la mancanza di sottoscrizione digitale rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione e disponga l'esecuzione del provvedimento impugnato quando ricorrono le cause di inammissibilità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il criterio dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari; la Corte ricorda che il controllo in Cassazione è limitato a verificare l'assenza o la manifesta illogicità della motivazione circa la consistenza degli indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la decisione ha richiamato il ruolo della valutazione delle esigenze personali nel bilanciamento cautelare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati indicati dal comma 3 (tra cui alcuni reati gravi): la Corte ha confermato che tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici, non dal mero decorso del tempo.

  • d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina il traffico di stupefacenti e le sanzioni: gli artt. richiamati riguardano le ipotesi di traffico e la normativa sul trattamento degli stupefacenti, utilizzati per qualificare i reati contestati.

  • art. 416-bis cod. pen.

    comma 1 (citato come 416 bis 1)

    Aggravante per associazione di tipo mafioso o assimilabile; la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di riconoscimento dell'aggravante ai fini della valutazione della gravità dei fatti, avendo rilievo l'uso di telefoni criptati come indice di organizzazione ristretta.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso nel reato: richiamato per le ipotesi di concorso in cessione/acquisto di droga contestate.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia, per la trasmissione degli atti alla cancelleria.

Massime di principio

  • Un deposito di impugnazione via PEC privo di firma digitale, se richiesto dalla normativa applicabile, determina l'inammissibilità dell'atto: la forma è sostanziale e non sanabile.
  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: si verifica la presenza, la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non potendo sostituirsi nella valutazione del materiale probatorio.
  • Per reati di traffico di stupefacenti la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 comma 3 c.p.p.) rende più agevole la giustificazione della custodia cautelare; il decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a superare la presunzione senza elementi concreti contrari.
  • Elementi quali intercettazioni (anche su chat di gruppo), uso di telefoni criptati, riscontri investigativi incrociati e dichiarazioni di collaboratori possono costituire gravi indizi idonei a sostenere la misura cautelare.
  • Nelle impugnazioni cautelari è strategico dedurre e documentare specifiche esigenze cautelari personali (es. mutamento di condotte, legami recisi) per cercare di superare la presunzione ex art. 275 c.p.p.; argomentazioni generiche o basate solo sulla mera cronologia dei fatti risultano spesso inefficaci.

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