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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09400/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005 emesso con metodo sintetico (cd. redditometro), fondato su incrementi patrimoniali e possesso di beni indice, poi annullato in primo grado e riformato in appello a favore dell'Ufficio. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza di rigetto. Contro tale ordinanza ha poi esperito revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo due errori di fatto: con il primo motivo ha sostenuto che la Corte avesse erroneamente dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo del precedente ricorso senza esaminarli nel merito, precludendo la verifica della prova dell'effettivo reddito prodotto; con il secondo ha lamentato che la Corte non avesse considerato l'esaustività delle prove offerte a sostegno dell'infondatezza della pretesa erariale, incorrendo in errore di fatto nella valutazione del materiale probatorio e nell'applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione giuridica e probatoria compiuta nella precedente ordinanza di legittimità. Ha quindi ribadito che la revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo per sviste percettive su fatti non controversi, non per errori di diritto, di giudizio o di interpretazione degli atti. Poiché i motivi insistevano sulla sufficienza della motivazione e sulla rilettura delle prove, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto revocatorio nei limiti rigorosi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o dell'inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    errata applicazione dell'art. 360 comma 5 cpc

    Nel testo si ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; le critiche alla sufficienza della motivazione non possono essere traslate in revocazione come errori di fatto.

  • art. 111 Cost.

    Il sistema delle impugnazioni non impone ulteriori rimedi oltre la ricorribilità per cassazione nei limiti costituzionali indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa soltanto per errore di fatto revocatorio, cioè per una svista percettiva su un fatto storico risultante dagli atti, non per errori di diritto, di valutazione o di interpretazione.
  • Non integra errore di fatto la censura che, sotto l'apparenza della revocazione, miri a ottenere una nuova valutazione della motivazione, delle prove o delle argomentazioni già esaminate dalla Corte.
  • L'errore revocatorio deve essere decisivo, oggettivamente percepibile e non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata.
  • Se la pronuncia di legittimità ha comunque deciso sul motivo, anche senza confutare analiticamente ogni argomento, non è configurabile revocazione per errore di fatto.
  • La tassatività dei motivi di revocazione impone l'inammissibilità di ogni doglianza che non rientri nel perimetro dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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