Cassazione Civile, Sentenza n. 28067/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva negato i rimborsi dell'accisa sul gas naturale (anni 2013-2016) richiesti dalla società, ritenendo che il gas dovesse essere tassato come uso civile poiché impiegato per la produzione di acqua calda/altro calore destinato alla cessione a terzi e non per un uso produttivo dell'impresa. In primo grado i ricorsi della società furono rigettati; in appello la Commissione tributaria regionale di Trento accolse l'impresa ritenendola utilizzatore finale e quindi collocabile negli usi industriali ai sensi dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 504/1995. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha censurato la valutazione della Corte territoriale sostenendo errata applicazione dell'art. 26, comma 2 e 3, stante che la produzione di calore destinata alla cessione a terzi è qualificabile come uso civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo fondata la censura: il giudice d'appello ha erroneamente applicato l'art. 26, comma 3, mentre doveva trovare applicazione l'art. 26, comma 2, che considera uso civile la produzione di acqua calda/altro calore quando non destinata all'impiego produttivo dell'impresa ma ceduta a terzi. La sentenza impugnata è cassata e la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società. Le spese dei gradi precedenti e del presente giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 1
testo relativo alla sottoposizione ad accisa del gas naturale destinato alla combustione per usi civili e industriali
Stabilisce il principio generale di imposizione; contestualizza la distinzione tra usi civili e industriali al momento della fornitura o del consumo
D.lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 2
"Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale... alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili"
La Corte ha ritenuto che la produzione di calore finalizzata alla cessione a terzi sia comunque uso civile e dunque non rientri nell'agevolazione per usi industriali; l'agevolazione è subordinata alla localizzazione e alla finalità produttiva interna
D.lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 3
testo che elenca gli impieghi considerati usi industriali (attività industriali produttive di beni e servizi, alcune attività commerciali/ricettive, teleriscaldamento da cogenerazione...)
Va interpretato restrittivamente; può applicarsi agli impieghi industriali produttivi e, in via specifica, al teleriscaldamento solo se alimentato da impianti di cogenerazione con le caratteristiche tecniche previste dalla legge n.10/1991 art.11, comma 2, lett. b
L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 11, comma 2, lett. b
riferimento tecnico alle caratteristiche degli impianti di cogenerazione
Definisce i requisiti tecnici necessari perché il teleriscaldamento alimentato da cogenerazione possa rientrare nell'eccezione industriale prevista dall'art. 26, comma 3
L. n. 448/1998, art. 8, comma 10, lett. c
riferimento normativo relativo ad agevolazioni per uso di GPL in zone montane non metanizzate (citato dalla parte)
La Corte ha ritenuto la questione estranea al giudizio concreto e non decisiva per la qualificazione del caso specifico; eventuali differenze normative su altre fonti di energia non incidono sull'interpretazione dell'art. 26 nel caso di specie
Cass. civ., 8 luglio 2021, n. 19401
Conferma che la disciplina dell'art. 26 è di interpretazione restrittiva e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti
Massime di principio
- Le agevolazioni sull'accisa per usi industriali devono essere interpretate in modo restrittivo: l'uso deve essere effettivamente collegato all'attività produttiva interna e/o svolto nei locali destinati alla produzione.
- La produzione di acqua calda o di altro calore è qualificata come uso civile se non è destinata a impieghi produttivi dell'impresa ma ceduta a terzi, indipendentemente dalla complessità del processo con cui il calore è ottenuto.
- L'essere titolare o gestore di un impianto complesso che trasforma il gas non trasforma automaticamente la cessione del calore a terzi in un 'uso industriale'; ciò dipende dalla finalità d'uso (proprio vs. cessione a terzi).
- L'eccezione prevista per il teleriscaldamento industriale opera solo se il servizio è alimentato da impianti di cogenerazione che rispettino i requisiti tecnici specifici indicati dalla normativa (legge n.10/1991).
- Le eccezioni di incostituzionalità o di disparità di trattamento richiedono una dimostrazione concreta e puntuale delle condizioni comparabili e degli effetti normativi; mere asserzioni generiche sono insufficienti.
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