Sentenza del 19/04/2016 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA - IRAP -cartella di pagamento - avviso di liquidazione - notifica - servizio postaleordinario - è valida - relata di notifica - non è necessaria - presunzione diconoscenza - art. 1335 c.c. - compiuta giacenze della raccomandata - èsufficiente. IVA - IRAP - cartella di pagamento - accertamento definitivo -intimazione di pagamento - è tale - nuovo ed autonomo atto impositivo - nonsussiste - impugnabilità - vizi propri. L'avviso diliquidazione, che deve essere notificato in ottemperanza alle disposizioniconcernenti il servizio postale ordinario, si presume consegnato e conosciutodal destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., salvo che questi dia prova diessersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Neconsegue che la notifica dell'avviso a mezzo raccomandata è da considerarsivalida anche se non ritirata presso l'Ufficio postale senza necessitàdell'invio di altra raccomandata informativa. La cartella di pagamento,derivante da un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in unaintimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra unnuovo ed autonomo atto impositivo, sicché la stessa potrà essere oggetto digravame solo ed esclusivamente per vizi propri, con esclusione, quindi, di ogniquestione relativa all'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di un avviso di liquidazione effettuata mediante raccomandata del servizio postale ordinario, non ritirata dal destinatario, nonché la possibilità di contestare, mediante impugnazione della successiva cartella di pagamento, vizi riferibili all'accertamento ormai definitivo. Il principio affermato è che la raccomandata si presume consegnata e conosciuta ai sensi dell'art. 1335 c.c. anche quando il destinatario non la ritiri presso l'ufficio postale, senza necessità di una ulteriore raccomandata informativa, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di averne cognizione.
La decisione
La notificazione dell'avviso di liquidazione è stata ritenuta valida secondo le regole del servizio postale ordinario e la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. La cartella di pagamento derivante da un avviso di accertamento divenuto definitivo è stata qualificata come mera intimazione di pagamento, non come nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, la cartella può essere contestata soltanto per vizi propri, mentre non possono essere nuovamente sollevate questioni relative all'accertamento ormai definitivo.
Norme richiamate
Art. 1335 del codice civile
Gli atti recettizi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La norma consente di presumere la conoscenza dell'avviso quando la raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario, anche se non è stata ritirata presso l'ufficio postale. Il destinatario può superare la presunzione soltanto dimostrando l'impossibilità incolpevole di prendere conoscenza dell'atto.
Disposizioni sulla notificazione mediante servizio postale ordinario
Per la notificazione dell'avviso di liquidazione tramite raccomandata ordinaria non è necessaria una seconda raccomandata informativa in caso di mancato ritiro, purché siano rispettate le modalità previste per la consegna e la giacenza postale.
Disciplina della cartella di pagamento conseguente ad accertamento definitivo
La cartella fondata su un avviso di accertamento divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto di riscossione e intimazione di pagamento. Può quindi essere impugnata esclusivamente per vizi propri.
Massime di principio
- La mancata presa in consegna di una raccomandata non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità della notificazione: quando l'atto è giunto all'indirizzo del destinatario, opera una presunzione di conoscenza, superabile solo con la prova di un'impossibilità incolpevole.
- Per gli atti notificati tramite servizio postale ordinario, la validità della notifica non richiede necessariamente l'invio di una raccomandata informativa ulteriore, salvo che una specifica disciplina applicabile preveda diversamente.
- Una cartella di pagamento fondata su un accertamento divenuto definitivo non consente di riaprire il merito dell'accertamento: in sede di impugnazione devono essere dedotti soltanto vizi propri della cartella o della sua notificazione.
- Le contestazioni relative all'ammontare o alla fondatezza del tributo devono essere proposte tempestivamente contro l'atto impositivo originario; se questo diventa definitivo, tali contestazioni non possono essere riproposte contro il successivo atto di riscossione.
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