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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 395 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che il titolare di un ristorante di Roma effettuava un trattamento di dati personali tramite un impianto di videosorveglianza senza fornire un’informativa adeguata agli interessati, in violazione del principio di trasparenza e dell’art. 13 GDPR. Pur a fronte delle difese del titolare, l’Autorità ha ritenuto insufficiente la cartellonistica esistente e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.400 euro, ordinando anche l’adeguamento dei cartelli informativi nelle aree interne ed esterne videosorvegliate.

Ristorante Carlo Menta s.r.l.: sanzione per omessa/inidonea informativa sulla videosorveglianza del locale

Ristorante Carlo Menta s.r.l. - videosorveglianza senza adeguata informativa

Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da un ristorante romano mediante un sistema di videosorveglianza interno ed esterno, a seguito di una segnalazione trasmessa dalla Questura di Roma. L’istruttoria ha riguardato l’assenza di cartellonistica informativa idonea a rendere gli interessati consapevoli della presenza delle telecamere.

Origine del procedimento e accertamenti in loco

La vicenda prende avvio dal verbale di sopralluogo del 24 ottobre 2025 presso il locale. Dalla documentazione trasmessa all’Autorità è emerso che:

  • il sistema di videosorveglianza era attivo e funzionante;
  • erano presenti telecamere sia all’interno sia all’esterno del ristorante;
  • la cartellonistica informativa risultava assente o, comunque, non idonea secondo quanto rilevato dagli operanti.

La documentazione richiamava anche l’autorizzazione rilasciata dal competente Servizio/Ispettorato del lavoro, dalla quale risultava un impianto composto da 7 telecamere.

Avvio del procedimento sanzionatorio e difese del titolare

Con nota del 16 febbraio 2026 il Garante ha avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione del principio di trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del GDPR.

Nel contraddittorio, il titolare ha sostenuto che:

  • all’ingresso del locale era presente un cartello adesivo indicante l’area videosorvegliata;
  • tale avviso sarebbe stato solo parzialmente coperto da un mobile;
  • l’incompletezza non avrebbe inciso sulla conoscibilità del trattamento;
  • successivamente erano state installate ulteriori vetrofanie e cartelli sia all’esterno sia all’interno.

Quadro giuridico richiamato

Il Garante ha ricordato che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare:

  • il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • l’obbligo di informativa di cui all’art. 13 GDPR.

L’Autorità ha richiamato inoltre le proprie indicazioni in materia di videosorveglianza, le FAQ pubblicate sul sito istituzionale e le Linee guida EDPB n. 3/2019, secondo cui l’informativa di primo livello deve consentire agli interessati di comprendere in modo immediato i dati essenziali del trattamento, mediante cartelli ben visibili, leggibili e collocati prima dell’accesso alla zona sorvegliata.

Valutazione dell’illiceità

Il Garante ha ritenuto che il trattamento non fosse conforme al quadro regolatorio, poiché l’impianto risultava privo di cartelli informativi idonei. Le difese del titolare sono state considerate non decisive, anche perché:

  • le risultanze della Questura e del verbale ispettivo erano univoche nel segnalare l’assenza di cartellonistica idonea;
  • i cartelli prodotti successivamente erano in ogni caso insufficienti, perché riportavano soltanto il pittogramma della telecamera e l’avviso di area videosorvegliata, senza indicazioni minime come finalità del trattamento e identità del titolare;
  • la cartellonistica non risultava adeguata a segnalare chiaramente le aree interne ed esterne effettivamente sorvegliate.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha considerato:

  • la natura colposa della condotta;
  • la possibile ampia platea di interessati, trattandosi di esercizio pubblico;
  • la circostanza che l’obbligo informativo fosse da tempo oggetto di consolidati orientamenti del Garante e della giurisprudenza;
  • l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare;
  • la cooperazione successiva, con l’installazione di nuovi cartelli, pur ancora non pienamente conformi.

In applicazione dell’art. 83 GDPR, la sanzione è stata determinata in euro 1.400,00 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.

Dispositivo e prescrizioni

Il Garante ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento;
  • ordinato il pagamento della sanzione di euro 1.400,00 entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge;
  • ingiunto l’adeguamento della cartellonistica semplificata, integrandola almeno con l’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite, e collocandola in modo chiaramente percepibile presso le aree interne ed esterne videosorvegliate.

È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Punti principali

Origine della segnalazione e accertamenti

Il procedimento trae origine da una comunicazione della Questura di Roma – Commissariato di P.S. Trastevere, che ha trasmesso il verbale di operazioni compiute relativo al sopralluogo del 24 ottobre 2025 presso il ristorante "Carlo Menta". Dagli accertamenti è emerso che l’impianto di videosorveglianza era attivo e funzionante, con telecamere interne ed esterne, ma mancava la cartellonistica informativa idonea a rendere edotti gli interessati della presenza del trattamento.

Difese del titolare e valutazione del Garante

Il titolare ha sostenuto che un cartello adesivo fosse presente all’ingresso, ma parzialmente coperto da un mobile, e ha rappresentato di aver successivamente rafforzato l’informativa con nuove vetrofanie interne ed esterne. Il Garante ha però ritenuto le difese non decisive, sia perché contrastanti con le risultanze degli accertamenti, sia perché i cartelli prodotti risultavano comunque inidonei a soddisfare i requisiti dell’informativa ex art. 13 GDPR e delle linee guida sulla videosorveglianza.

Violazioni accertate

L’Autorità ha qualificato il trattamento come illecito per violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e dell’obbligo informativo di cui all’art. 13 GDPR. In particolare, è stata contestata l’omessa predisposizione di idonei cartelli informativi, necessari per segnalare chiaramente agli interessati l’accesso a una zona videosorvegliata e per consentire loro di comprendere finalità, titolarità e caratteristiche essenziali del trattamento.

Sanzione e misure imposte

Tenuto conto della natura colposa della violazione, dell’ampia platea di interessati potenzialmente coinvolta, dell’assenza di precedenti specifici e della cooperazione del titolare, il Garante ha irrogato una sanzione di 1.400 euro. Contestualmente ha ingiunto di adeguare la cartellonistica semplificata, integrandola con almeno l’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite, e collocandola in modo chiaramente percepibile nelle aree interne ed esterne videosorvegliate.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzasanzioni gdprtrasparenza e informativamisure di sicurezza

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