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Sentenza

Sentenza del 04/08/2016 n. 4406 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica della cartella di pagamento all'amministratore di fatto di una società estinta - Vizio proprio della cartella - Impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della notifica della cartella esattoriale effettuata nei suoi confronti quale amministratore di fatto di una società cancellata dal registro delle imprese. In particolare, ha dedotto l'insussistenza del presupposto che avrebbe consentito di agire contro di lui personalmente, ossia l'asserita distribuzione ai soci, prima della cancellazione, di somme appartenenti alla società, con consapevole pregiudizio dei creditori, incluso l'Erario.

La decisione

La controversia relativa all'insussistenza di tale presupposto riguarda un vizio proprio della cartella di pagamento ed è quindi impugnabile davanti al giudice tributario. La notifica all'amministratore di fatto di una società estinta non è automaticamente legittima: è ammessa soltanto per il recupero di somme che egli abbia effettivamente distribuito ai soci prima della cancellazione, arrecando un pregiudizio consapevole ai creditori. In assenza di tale presupposto, la pretesa notificata personalmente all'amministratore è illegittima.

Norme richiamate

  • Principi in materia di responsabilità dell'amministratore di fatto di società estinta

    La notifica all'amministratore di fatto è consentita [...] solo per il recupero di quelle somme che il medesimo risulti aver distribuito ai soci prima della cancellazione con ciò danneggiando i terzi, e tra essi l'Erario, pur essendo cosciente dell'esistenza di tali debiti.

    La responsabilità personale dell'amministratore di fatto non deriva automaticamente dalla cancellazione della società, ma richiede la prova della distribuzione di somme ai soci, del danno arrecato ai creditori e della consapevolezza dell'esistenza dei debiti tributari.

  • Principi sull'impugnabilità dei vizi propri della cartella di pagamento

    Laddove con l'impugnazione della cartella il ricorrente faccia valere l'insussistenza di tale presupposto e, di conseguenza, l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale nei propri confronti, ciò costituisce vizio proprio della cartella devolvibile alla cognizione del giudice tributario.

    La contestazione della legittimazione soggettiva del destinatario e dell'illegittimità della notifica costituisce un vizio proprio della cartella, che può essere fatto valere direttamente nel processo tributario.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società non consente, da sola, di notificare una cartella all'amministratore di fatto e di renderlo automaticamente responsabile dei debiti sociali.
  • Per agire personalmente contro l'amministratore di fatto occorre dimostrare una concreta distribuzione di somme o beni ai soci prima della cancellazione, nonché il pregiudizio arrecato ai creditori e la consapevolezza dei debiti tributari.
  • Il destinatario può impugnare la cartella davanti al giudice tributario contestando la propria legittimazione passiva e l'assenza dei presupposti della responsabilità personale.
  • La contestazione dell'illegittimità della notifica per mancanza dei presupposti soggettivi integra un vizio proprio della cartella, non una questione estranea al giudizio tributario.
  • In situazioni analoghe, è essenziale verificare se l'Amministrazione abbia indicato e provato le somme effettivamente distribuite, i beneficiari, il danno per l'Erario e la consapevolezza dell'amministratore circa l'esistenza dei debiti.

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