Sentenza del 22/03/2019 n. 8126 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.A. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA dovuta dalla società per l'anno 1991, sostenendo di essere legittimato ad agire in nome della società e di avere un interesse personale concreto, quale amministratore di fatto potenzialmente responsabile dei debiti tributari. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché l'accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto, contenuto in una sentenza poi sospesa, era ancora sub iudice. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, che l'appello non avesse riproposto adeguatamente le censure di merito e, dall'altro, che l'interesse e la capacità processuale di G.A. potessero fondarsi su una sentenza di primo grado successivamente integralmente riformata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia: quando il primo giudice decide il processo su una questione pregiudiziale senza esaminare il merito, è sufficiente che in appello siano riproposte le domande e le censure già formulate, senza uno specifico motivo contro l'omessa decisione sul merito. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erroneo fondare la capacità processuale e l'interesse personale di G.A. su una sentenza di primo grado integralmente riformata in appello. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio, affinché il giudice regionale, in diversa composizione, verifichi nuovamente se G.A. avesse effettivamente esercitato poteri gestori nella società prima del fallimento e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine lungo per impugnare
La riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma. Per il giudizio iniziato nel 2008 continuava ad applicarsi il termine annuale, con sospensione feriale.
Art. 155, comma 5, c.p.c.
se il giorno di scadenza è sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo
La scadenza del termine per proporre il ricorso, cadendo di sabato, è stata prorogata al lunedì successivo; il ricorso dell'Agenzia è stato quindi ritenuto tempestivo.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione, poiché l'appellante aveva riproposto le richieste e i motivi formulati in primo grado.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate devono essere riproposte in appello se la parte intende mantenerle. Non è tuttavia necessario formulare uno specifico motivo quando il primo giudice non le abbia esaminate perché assorbite da una questione pregiudiziale.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'appello deve contenere le contestazioni rilevanti; tuttavia, quando la decisione di primo grado si è fermata a una questione preliminare, è sufficiente riproporre i motivi di merito già formulati.
Art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione e deve consistere in un'esigenza concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile, conseguibile tramite la pronuncia giudiziale. Deve sussistere per tutta la durata del processo.
Art. 75, comma 3, c.p.c.
La persona fisica che agisce in rappresentanza di una società deve avere un effettivo potere rappresentativo. Se tale potere deriva da una nomina formale risultante da atti soggetti a pubblicità legale, normalmente non deve provarlo; se invece deriva dall'assunzione di fatto della gestione, grava su chi agisce l'onere di dimostrarlo.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere la propria capacità processuale quale amministratore di fatto deve provare i fatti costitutivi di tale ruolo, inclusi gli effettivi poteri gestori esercitati nella società.
Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La possibile responsabilità personale di amministratori o liquidatori per obbligazioni tributarie della società può fondare un interesse personale all'impugnazione, ma tale interesse presuppone la prova attuale e attendibile della qualità e dei poteri dai quali la responsabilità deriva.
Massime di principio
- Chi impugna atti fiscali in nome di una società deve dimostrare di avere il potere di rappresentarla; se sostiene di essere amministratore di fatto, non basta richiamare una sentenza di primo grado successivamente riformata.
- L'amministratore di fatto deve provare concretamente l'esercizio di poteri gestori analoghi a quelli dell'amministratore formale, mediante elementi stabili e verificabili, soprattutto quando la società è fallita.
- L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale al momento della decisione e permanere durante il processo; non può fondarsi soltanto su un possibile o futuro pregiudizio non adeguatamente dimostrato.
- Quando il primo giudice respinge il ricorso per una questione preliminare senza esaminare il merito, in appello è normalmente sufficiente riproporre le domande e i motivi originari.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la validità della cartella: impone al giudice di merito un nuovo accertamento sulla legittimazione processuale, sull'interesse ad agire e sull'effettivo ruolo dell'amministratore di fatto.
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