Sentenza del 22/06/2020 n. 433 - Comm. Trib. Prov. Torino
Compensazione di propri debiti tributari con crediti IRPEF inesistenti - Applicabilità delle sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’applicazione delle sanzioni per aver compensato propri debiti tributari con crediti IRPEF inesistenti, adducendo in modo generico che l’errore fosse riconducibile al professionista incaricato. Sosteneva inoltre, in sostanza, che non dovesse essergli imputata la violazione. Il giudice ha rilevato che non era stata fornita prova dell’addebito al professionista e che il contribuente non aveva vigilato sul suo operato; ha inoltre giudicato non credibile che, pur essendo debitore verso l’Erario di somme rilevanti, non si fosse mai informato dell’estinzione del debito.
La decisione
È stata confermata l’applicabilità delle sanzioni per l’indebita compensazione di debiti tributari con crediti IRPEF inesistenti. Il generico richiamo alla responsabilità del professionista non è stato ritenuto sufficiente: il contribuente ha tenuto una condotta negligente, omettendo di vigilare e di verificare se i propri debiti fossero stati effettivamente estinti. Non ricorrevano i presupposti per escludere le sanzioni, né per obiettiva incertezza normativa né per una comprovata iniziativa contro il consulente infedele in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Il testo fornito non indica gli importi, le date, il giudice e il grado della decisione impugnata, né l’esito sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2
La disposizione è richiamata come fondamento della sanzionabilità della violazione tributaria: la compensazione con crediti inesistenti non sottrae il contribuente alle sanzioni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
La responsabilità sanzionatoria non è esclusa dal mero affidamento dell’adempimento a un professionista. Il contribuente deve fornire elementi concreti a sostegno dell’addebito al consulente e non può trascurare la vigilanza e le verifiche che, nel caso concreto, erano ragionevolmente esigibili.
Massime di principio
- La delega degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità per compensazioni indebite: occorre provare concretamente l’errore o la condotta infedele del consulente e il proprio comportamento diligente.
- Quando il contribuente è consapevole di avere debiti tributari rilevanti, è ragionevole attendersi che verifichi se siano stati effettivamente pagati o estinti mediante compensazione; l’assenza di controlli può integrare negligenza.
- Per ottenere l’esclusione delle sanzioni non basta invocare genericamente un errore del professionista: vanno dimostrati i presupposti previsti dalla legge, come l’obiettiva incertezza normativa o, nei casi di violazioni penalmente rilevanti, l’iniziativa contro il consulente infedele.
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