Regolamento (UE) 2025/959
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/959 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/959 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alle armi chimiche inserendo tre nuove entità nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542. La designazione si fonda sulle relazioni dell’OPCW del novembre 2024 e del febbraio 2025, che confermano l’uso dell’agente antisommossa CS come metodo di guerra sulla linea del fronte in Ucraina. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive per la proliferazione e l’uso di armi chimiche, con inserimento di tre entità russe nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Incide sul regime di misure restrittive UE contro la proliferazione e l’uso di armi chimiche, in particolare sull’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, limitatamente alle persone giuridiche, entità e organismi ivi elencati. Non disciplina in via generale operatori economici o settori produttivi, ma aggiorna la lista sanzionatoria con effetto dal 20 maggio 2025.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/959 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro le armi chimiche
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE istituito dal regolamento (UE) 2018/1542, che disciplina misure restrittive contro la proliferazione e l’uso di armi chimiche. La modifica è motivata dalle risultanze dell’OPCW, secondo cui in Ucraina sarebbero stati impiegati agenti antisommossa, in particolare il gas CS, come metodo di guerra in violazione della convenzione sulle armi chimiche.
Contesto e finalità
Il Consiglio richiama l’adozione del regolamento (UE) 2018/1542 e sottolinea la persistente minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall’uso di armi chimiche. Alla luce delle relazioni OPCW del 18 novembre 2024 e del 14 febbraio 2025, il legislatore unionale ritiene opportuno inserire nuove entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Ambito della modifica normativa
Il regolamento non riscrive l’intero sistema sanzionatorio, ma opera una modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542. L’intervento riguarda la rubrica "B) Persone giuridiche, entità e organismi" e aggiorna l’elenco delle soggettività colpite da misure restrittive a livello UE.
Presupposti della designazione
La motivazione giuridica della designazione si fonda sulle conclusioni dell’OPCW, che ha confermato la presenza dell’agente antisommossa CS e dei relativi composti nei campioni raccolti durante visite di assistenza tecnica in Ucraina. Secondo il regolamento, tale impiego costituisce un uso di armi chimiche come metodo di guerra sulla linea del fronte, vietato dall’articolo I, paragrafo 5, della convenzione sulle armi chimiche.
Entità aggiunte all’elenco
Sono inserite tre entità russe nell’allegato I:
- le Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa, indicate come entità competente delle forze armate russe responsabile della guerra chimica e biologica;
- il 27o centro scientifico del ministero della Difesa, qualificato come unità subordinata delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica e come principale entità di ricerca all’interno dell’esercito russo, associata allo sviluppo e all’uso di agenti chimici;
- il 33o istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo, anch’esso unità subordinata delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica, descritto come principale entità di ricerca e sperimentazione in ambito chimico all’interno dell’esercito russo. Per tutte le voci la data di inserimento nell’elenco è il 20 maggio 2025.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 1 rende efficace la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Inserimento di tre entità nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con aggiunta di tre voci nella rubrica "B) Persone giuridiche, entità e organismi".
Fondamento della designazione
I considerando richiamano le relazioni OPCW del 18 novembre 2024 e del 14 febbraio 2025, che confermano la presenza dell’agente antisommossa CS e dei relativi composti nei campioni raccolti, indicando un impiego come metodo di guerra vietato dall’articolo I, paragrafo 5, della convenzione sulle armi chimiche.
Entità inserite nell’elenco
Sono aggiunte: 1) le Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa; 2) il 27o centro scientifico del ministero della Difesa; 3) il 33o istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo. Per ciascuna voce sono indicati dati identificativi, motivazione della designazione e data di inserimento nell’elenco (20.5.2025).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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