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Sentenza

Sentenza del 25/10/2018 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Savona

TIA - riscossione a mezzo ingiunzione di pagamento ex RD.14 aprile 1910 n.639 - validità - assoggettamento ad Iva - natura di tributo - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della riscossione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) mediante ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e contestava l'assoggettamento della tariffa all'IVA. La controversia riguardava, in particolare, la validità dell'ingiunzione quale strumento di riscossione definitiva, considerato che essa era stata preceduta da una fattura non impugnata, nonché la natura giuridica della TIA: se corrispettivo soggetto a IVA oppure prelievo di natura tributaria assimilabile alla tassa sui rifiuti.

La decisione

La riscossione è stata ritenuta valida. La fattura previamente emessa e non impugnata ha consolidato la pretesa creditoria, consentendo la successiva riscossione a titolo definitivo mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910. È stata inoltre riconosciuta la natura tributaria della TIA, assimilabile alla tassa sui rifiuti, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'IVA, che non può gravare su un prelievo avente natura di tributo.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639

    L'ingiunzione fiscale può essere utilizzata per la riscossione della TIA quando la pretesa sia già stata formalizzata e non contestata, anche mediante una fattura non impugnata, rendendo possibile la riscossione a titolo definitivo.

  • Disciplina della Tariffa di igiene ambientale (TIA)

    La TIA è stata qualificata come prelievo di natura tributaria, sostanzialmente assimilabile alla tassa sui rifiuti, e non come corrispettivo contrattuale per una prestazione soggetta a IVA.

  • Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

    L'IVA non si applica alla TIA in quanto il presupposto dell'imposta richiede un corrispettivo per una prestazione di servizi, mentre la TIA ha natura tributaria.

Massime di principio

  • Quando una pretesa relativa alla TIA è stata formalizzata tramite fattura o altro atto conoscibile dal contribuente e non è stata tempestivamente impugnata, essa può consolidarsi ed essere successivamente riscossa mediante ingiunzione fiscale.
  • La qualificazione sostanziale del prelievo prevale sulla sua denominazione: se la tariffa per la gestione dei rifiuti ha natura tributaria, non costituisce un corrispettivo commerciale soggetto a IVA.
  • La mancata contestazione dell'atto presupposto può limitare fortemente la possibilità di contestare successivamente, in sede di ingiunzione, l'esistenza o l'ammontare della pretesa, salvo vizi propri dell'ingiunzione o altri motivi non già deducibili.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra contestazioni relative all'atto originario, che devono essere proposte nei termini, e contestazioni relative all'atto di riscossione, che possono riguardare soltanto vizi propri di quest'ultimo o questioni non precedentemente definibili.

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