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Ordinanza

Ordinanza n. 2182/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento -del P.E.I. e del verbale G.L.O. del 03.10.2025, nonchè di tutti gli atti susseguenti e prodromici; ⁃ nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.

Giustizia amministrativa202506212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza della dirigente ministeriale diretta a rinunciare all’incarico di commissario ad acta nominato con la sentenza di accoglimento del ricorso e a ottenere la nomina di un diverso commissario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio originario aveva a oggetto il P.E.I. e il verbale G.L.O. del 3 ottobre 2025, nonché il riconoscimento del diritto della minore a un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l’intero orario scolastico. Con sentenza in forma semplificata del 30 dicembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, per l’ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato commissario ad acta, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la nomina per asserita incompetenza dell’ufficio da lei diretto, sostenendo che il ruolo spettasse all’USR Campania, e ha rinunciato all’incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario. Il TAR richiama una precedente ordinanza, seguita da altre di identico contenuto, con cui la medesima istanza era stata dichiarata inammissibile e comunque respinta nel merito.

La decisione

Il TAR dichiara inammissibile l’istanza della dirigente ministeriale. La decisione si fonda sull’identità della richiesta rispetto a quella già esaminata in precedenti ordinanze della stessa Sezione e sull’inesistenza delle condizioni per l’attivazione, nel giudizio, del commissario ad acta. Il Collegio richiama integralmente, quale precedente, la motivazione dell’ordinanza collegiale del 2 febbraio 2026 e delle successive ordinanze di identico contenuto, senza riprodurne nel testo il dettaglio argomentativo. Resta quindi ferma la disciplina stabilita dalla sentenza originaria quanto alla nomina del commissario ad acta. L’ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al soggetto istante; ordina inoltre l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a.

    La sentenza originaria aveva utilizzato tale disposizione per nominare il commissario ad acta incaricato di provvedere, in caso di mancata ottemperanza, agli atti necessari all’esecuzione della decisione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della minore e degli altri dati idonei a identificarla.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali mediante oscuramento in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • È inammissibile l’istanza con cui il soggetto incaricato quale commissario ad acta contesti la propria nomina e chieda la designazione di un diverso commissario quando la medesima questione sia già stata esaminata e definita dal giudice con precedenti ordinanze nel medesimo contesto processuale.
  • La nomina del commissario ad acta disposta nella sentenza ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. non può essere modificata sulla base di una mera rinuncia dell’ufficio designato, dovendo la richiesta di sostituzione essere valutata dal giudice secondo la disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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