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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I883 n. 31925 del 15/04/2026

PREZZI MATERIALI PER EDILIZIA

AGCMI883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di Mapei, Kerakoll, Sika Italia, nonché di Fin-Firel e Sika AG, sulla base di una denuncia di Litokol e di documentazione trasmessa dalla Procura. La condotta ipotizzata consiste in una intesa orizzontale tra i principali produttori italiani di materiali chimici per l’edilizia, finalizzata a coordinare prezzi, sconti, promozioni e condizioni di pagamento verso i grossisti nazionali, con possibile pregiudizio al commercio intraeuropeo e violazione dell’art. 101 TFUE. Il provvedimento è un atto di avvio istruttoria: non accerta ancora l’infrazione né irroga sanzioni.

Mapei, Kerakoll e Sika Italia: presunta intesa orizzontale sui prezzi dei materiali chimici per l’edilizia; avvio istruttoria AGCM

Mapei, Kerakoll e Sika Italia: presunta intesa sui prezzi dei materiali chimici per l’edilizia, avvio istruttoria

Il provvedimento riguarda una presunta intesa orizzontale tra alcuni dei principali produttori italiani di materiali chimici per l’edilizia, segnalata da Litokol Lab S.p.A. e supportata da documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica. L’AGCM ritiene che gli elementi raccolti siano sufficienti per avviare un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 per possibile violazione dell’art. 101 TFUE.

Parti e contesto del procedimento

Le società interessate sono Mapei S.p.A., Kerakoll S.p.A. e Sika Italia S.p.A.; il provvedimento richiama anche Fin-Firel S.p.A. e Sika AG quali controllanti potenzialmente responsabili delle condotte delle controllate. Litokol Lab S.p.A. è la società segnalante. L’Autorità descrive i gruppi interessati come operatori di primissimo piano nel mercato dei materiali chimici per l’edilizia, con rilevanti fatturati in Italia e all’estero.

Origine della segnalazione e condotte ipotizzate

La denuncia di Litokol trae origine da documentazione acquisita in un procedimento penale, dalla quale emergerebbero riunioni segrete tra vertici di Mapei, Kerakoll e, almeno in alcune occasioni, Sika Italia. In particolare, risultano menzionati incontri del 22 gennaio, 24 marzo e 30 aprile 2021 presso l’hotel MH di Piacenza. Secondo l’ipotesi accusatoria, in tali riunioni le imprese avrebbero concertato le rispettive politiche commerciali verso i principali grossisti clienti a livello nazionale, coordinando:

  • aumenti di prezzo;
  • sconti da applicare ai singoli clienti;
  • promozioni;
  • tempistiche di pagamento.

Mercato rilevante e dinamica economica

L’Autorità individua in via di prima approssimazione il mercato merceologico nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici per l’edilizia. Dal punto di vista geografico, il mercato appare nazionale, in ragione dell’ambito di operatività dei clienti coinvolti. Il provvedimento sottolinea inoltre il contesto post-pandemico: la ripresa della domanda, il rialzo generalizzato dei prezzi lungo la filiera e l’effetto del Superbonus 110% avrebbero reso il mercato particolarmente favorevole a incrementi di prezzo e a una domanda poco sensibile al prezzo.

Qualificazione giuridica

Secondo l’AGCM, gli elementi in atti consentono di ipotizzare un coordinamento idoneo ad alterare in modo significativo la concorrenza tra le maggiori imprese operanti nel mercato nazionale, configurando una possibile intesa restrittiva della concorrenza in forma di accordo e/o pratica concordata. L’Autorità ritiene inoltre che la condotta, se accertata, sia suscettibile di pregiudicare il commercio intraeuropeo e quindi di integrare una violazione dell’art. 101 TFUE.

Responsabilità delle controllanti

Il provvedimento estende l’ipotizzata responsabilità anche a Fin-Firel S.p.A. e Sika AG, in applicazione della presunzione secondo cui la società madre che detiene la totalità o quasi totalità del capitale della controllata esercita un’influenza determinante sul suo comportamento. In base a tale ricostruzione, le controllanti possono rispondere della condotta delle rispettive controllate.

Esito del provvedimento e termini procedurali

L’AGCM delibera di avviare l’istruttoria nei confronti di Mapei S.p.A., Fin-Firel S.p.A., Kerakoll S.p.A., Sika AG e Sika Italia S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE. Le parti hanno sessanta giorni dalla notificazione per esercitare il diritto di essere sentite, con richiesta di audizione da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza. Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2027. Non sono indicate sanzioni, poiché il provvedimento è un atto di avvio e non di definizione del merito.

Punti principali

Parti coinvolte

Il procedimento riguarda Mapei S.p.A., Kerakoll S.p.A., Sika Italia S.p.A., Fin-Firel S.p.A. e Sika AG. Litokol Lab S.p.A. è il segnalante. L’Autorità richiama la posizione industriale di ciascun gruppo e i relativi fatturati, evidenziando il peso dei soggetti coinvolti nel mercato italiano dei materiali chimici per l’edilizia.

Condotta segnalata e origine dell’istruttoria

La denuncia di Litokol, integrata da documentazione della Procura, ipotizza incontri segreti tra esponenti di Mapei, Kerakoll e Sika Italia nel 2021, tra cui riunioni a Piacenza il 22 gennaio, 24 marzo e 30 aprile. In tali incontri le imprese avrebbero coordinato politiche commerciali verso i principali grossisti a livello nazionale, con particolare riguardo a prezzi di listino, sconti, promozioni e tempistiche di pagamento.

Mercato interessato e contesto economico

L’Autorità circoscrive in prima approssimazione il mercato rilevante alla produzione e commercializzazione di prodotti chimici per l’edilizia, con dimensione geografica nazionale. Il provvedimento sottolinea il contesto post-pandemico e la forte domanda indotta anche dal Superbonus 110%, che avrebbe reso il mercato più sensibile a incrementi di prezzo e condizioni commerciali peggiorative.

Valutazione giuridica e avvio del procedimento

Le condotte, ove confermate, sarebbero idonee a integrare un’intesa orizzontale illecita ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto volta a eliminare il confronto competitivo tra le imprese concorrenti. L’AGCM ritiene inoltre che la condotta sia suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri, giustificando l’applicazione della disciplina unionale.

Imputazione alle controllanti

Le condotte di Sika Italia e Kerakoll sono imputate anche a Sika AG e Fin-Firel S.p.A. sulla base della presunzione di influenza determinante esercitata dalla controllante che detenga la totalità o quasi totalità del capitale della controllata responsabile della violazione.

Esito procedurale

L’AGCM delibera l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti delle società indicate, concede il termine di sessanta giorni per essere sentite, indica la responsabile del procedimento e fissa la chiusura entro il 31 dicembre 2027. Il provvedimento non contiene alcun accertamento definitivo né sanzioni.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato rilevantescambio di informazioniprezzisettore ediliziaimprese madri e responsabilità della controllante

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