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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1104

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Normativa europea32016R1104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento armonizza le regole di conflitto di giurisdizione e di leggi per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri aderenti alla cooperazione rafforzata. Stabilisce criteri di competenza, ammette la scelta della legge applicabile entro limiti precisi, e disciplina riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. Mira a favorire certezza del diritto, prevedibilità e libera circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle specificità nazionali in materia di unioni registrate.

Regola la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché l’accettazione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, nell’ambito di una cooperazione rafforzata tra Stati membri partecipanti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere, nei soli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata con decisione (UE) 2016/954 (o successiva decisione ex articolo 331 TFUE). Si applica ai rapporti patrimoniali tra partner e verso terzi, dalla gestione dei beni alla liquidazione del regime, e disciplina anche il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie. Sono espressamente esclusi la materia fiscale, doganale e amministrativa, nonché capacità giuridica dei partner, esistenza/validità/riconoscimento dell’unione registrata, obbligazioni alimentari, successione a causa di morte, sicurezza sociale, diritti pensionistici di trasferimento/adeguamento in taluni casi, natura dei diritti reali e iscrizioni/effetti delle iscrizioni nei registri.

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio – effetti patrimoniali delle unioni registrate

Il regolamento è adottato nel contesto di una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e mira a fornire un quadro uniforme in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, nonché circolazione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie relativi agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La finalità dichiarata è garantire certezza del diritto, prevedibilità e buon funzionamento della libera circolazione delle persone, nel rispetto delle tradizioni nazionali e dei diritti fondamentali della Carta.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere, limitatamente agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Rientrano nel suo campo le questioni patrimoniali tra partner e verso i terzi, sia nella gestione ordinaria dei beni sia nella loro liquidazione in caso di scioglimento o morte di un partner.

Sono invece esclusi, tra gli altri, la materia fiscale, doganale e amministrativa, la capacità giuridica dei partner, l’esistenza, validità e riconoscimento dell’unione registrata, le obbligazioni alimentari, la successione a causa di morte, la sicurezza sociale, alcune questioni pensionistiche, la natura dei diritti reali e i requisiti/effetti dell’iscrizione nei registri.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 definisce l’"unione registrata" come il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, soggetto a registrazione obbligatoria e alle formalità prescritte dalla legge ai fini della sua creazione. Gli "effetti patrimoniali" comprendono l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali tra partner e verso terzi, in conseguenza della registrazione o dello scioglimento dell’unione.

La nozione di "autorità giurisdizionale" è ampia e include, oltre ai giudici, anche altre autorità e professionisti legali che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega o sotto controllo giudiziario, purché offrano garanzie di imparzialità e di audizione delle parti e le loro decisioni siano impugnabili e abbiano effetti equivalenti a quelli di una decisione giudiziaria.

Competenza giurisdizionale

Gli articoli 4 e 5 concentrano la competenza, rispettivamente, sul giudice della successione del partner e su quello che conosce dello scioglimento o annullamento dell’unione, se i partner hanno concluso un accordo conforme all’articolo 7. Negli altri casi, l’articolo 6 prevede una serie progressiva di criteri di collegamento: residenza abituale dei partner, ultima residenza abituale comune, residenza del convenuto, cittadinanza comune, e infine legge in base alla quale l’unione è stata costituita.

Le parti possono scegliere il foro ai sensi dell’articolo 7, con accordo scritto, datato e firmato; è equiparata alla forma scritta la comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole. L’articolo 8 consente la competenza del giudice dello Stato membro la cui legge è applicabile se il convenuto compare, salvo eccezione per la comparizione al solo fine di eccepire l’incompetenza o nei casi di competenza già fissata dall’articolo 4.

L’articolo 9 introduce una competenza alternativa nei casi in cui il diritto nazionale dello Stato membro competente non preveda l’istituto dell’unione registrata: il giudice può declinare la competenza e le parti possono rivolgersi ad altro Stato membro competente secondo i criteri del regolamento. L’articolo 10 prevede una competenza sussidiaria limitata ai beni immobili situati nello Stato membro adito, mentre l’articolo 11 introduce un forum necessitatis per casi eccezionali con stretto collegamento a uno Stato terzo e rischio di diniego di giustizia.

Sono inoltre disciplinate la domanda riconvenzionale, la limitazione del procedimento quando vi siano beni in Stati terzi, il momento in cui l’autorità giurisdizionale si considera adita, il rilievo d’ufficio del difetto di competenza, la verifica della ricevibilità in caso di contumacia, e le regole su litispendenza, connessione e provvedimenti provvisori o cautelari.

Legge applicabile

Il regolamento adotta il principio dell’applicazione universale: la legge designata si applica anche se non è la legge di uno Stato membro. Inoltre, l’articolo 21 afferma l’unità della legge applicabile: la legge scelta o designata regola tutti i beni soggetti agli effetti patrimoniali dell’unione, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

L’articolo 22 consente ai partner o futuri partner di scegliere o modificare la legge applicabile, purché tale legge attribuisca effetti patrimoniali all’istituto dell’unione registrata e sia una delle seguenti:

  • la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o di uno di essi al momento dell’accordo;
  • la legge di uno Stato di cui uno dei partner ha la cittadinanza al momento dell’accordo;
  • la legge dello Stato ai sensi della cui legge l’unione è stata costituita.

Il mutamento della legge applicabile produce, salvo diverso accordo, effetti solo per il futuro; gli effetti retroattivi non possono pregiudicare i diritti dei terzi. Gli articoli 23-25 disciplinano la forma e la validità sostanziale degli accordi di scelta della legge e delle convenzioni tra partner. In linea generale, è richiesta la forma scritta, datata e firmata; possono aggiungersi i requisiti formali previsti dalla legge dello Stato membro della residenza abituale dei partner o dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali.

Legge applicabile in assenza di scelta

Se non vi è scelta, l’articolo 26 applica la legge dello Stato ai sensi della cui legge l’unione è stata costituita. In via eccezionale, su richiesta di uno dei partner, il giudice può applicare la legge di un altro Stato se i partner vi avevano l’ultima residenza abituale comune per un periodo significativamente lungo e avevano fatto affidamento su quella legge nell’organizzazione o pianificazione dei rapporti patrimoniali.

La legge alternativa opera, di regola, dalla costituzione dell’unione; se uno dei partner si oppone, opera dalla data di stabilimento dell’ultima residenza abituale comune in tale Stato. Resta salva la tutela dei diritti dei terzi. La disposizione non si applica se i partner avevano già concluso una convenzione tra partner prima della data di stabilimento della residenza abituale comune nello Stato interessato.

Ambito della legge applicabile e rapporti con i terzi

L’articolo 27 elenca gli aspetti regolati dalla legge applicabile, tra cui classificazione e circolazione dei beni tra categorie patrimoniali, responsabilità per debiti, poteri e diritti sui beni, divisione e liquidazione in caso di scioglimento, effetti sui rapporti con i terzi e validità formale della convenzione tra partner.

L’articolo 28 limita l’opponibilità ai terzi: la legge applicabile non può essere fatta valere contro un terzo salvo che questi ne fosse a conoscenza o fosse tenuto a conoscerla con l’ordinaria diligenza. Sono previste presunzioni di conoscenza, ad esempio quando la legge applicabile è quella della transazione, della residenza abituale comune o, per i beni immobili, del luogo in cui essi sono situati, oppure quando siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità o registrazione previsti dalla legge pertinente.

Diritti reali, norme imperative e ordine pubblico

L’articolo 29 impone, se necessario, l’adattamento di un diritto reale non conosciuto nello Stato membro richiesto al diritto reale equivalente più vicino previsto da tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli effetti del diritto originario.

L’articolo 30 riconosce l’applicazione delle norme di applicazione necessaria del foro; l’articolo 31 consente di escludere una disposizione della legge designata solo se la sua applicazione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. L’articolo 32 esclude il rinvio, riferendosi solo alle norme sostanziali dello Stato designato.

Ordinamenti plurilegislativi

Gli articoli 33 e 34 disciplinano l’ipotesi di Stati con più unità territoriali o con più sistemi giuridici applicabili a categorie di persone. In tali casi occorre fare riferimento alle regole interne di conflitto dello Stato interessato; in mancanza, il regolamento indica criteri sostitutivi legati alla residenza abituale, alla cittadinanza o al collegamento più stretto. L’articolo 35 precisa che uno Stato membro con conflitti interni territoriali non è tenuto ad applicare il regolamento ai soli conflitti interni tra le proprie unità.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Le decisioni rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri senza procedimento speciale. Il riconoscimento può essere contestato secondo il procedimento previsto dagli articoli 44-57; in via incidentale decide il giudice adito.

I motivi di diniego sono tassativi e comprendono:

  • manifesta contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto;
  • mancata notifica tempestiva al convenuto contumace, salvo mancata impugnazione nonostante la possibilità di farlo;
  • incompatibilità con una decisione tra le stesse parti nello Stato richiesto;
  • incompatibilità con una precedente decisione tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, se riconoscibile nello Stato richiesto.

Sono vietati il riesame della competenza del giudice d’origine e il riesame del merito. L’autorità adita può sospendere il procedimento se la decisione è impugnata nello Stato d’origine. La decisione esecutiva in uno Stato membro è eseguita in un altro solo dopo dichiarazione di esecutività, ottenuta con una procedura semplificata e documentata da copia autentica della decisione e attestato standard dell’autorità d’origine.

Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività va proposto entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, ovvero entro 60 giorni se la parte è domiciliata in altro Stato membro. La decisione sul ricorso è a sua volta impugnabile solo secondo i mezzi comunicati dallo Stato membro interessato. Sono previste esecutività parziale, patrocinio a spese dello Stato più favorevole, divieto di cauzioni o garanzie per ragioni di cittadinanza o domicilio estero e divieto di imporre imposte o tasse proporzionali al valore della controversia.

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Gli atti pubblici formati in uno Stato membro hanno negli altri la stessa efficacia probatoria o l’effetto più comparabile, salvo contrasto manifesto con l’ordine pubblico. La contestazione dell’autenticità va proposta nello Stato membro d’origine; la contestazione del contenuto o dei rapporti giuridici ivi registrati va proposta davanti al giudice competente ai sensi del regolamento e decisa secondo la legge applicabile del capo III.

Gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine e le transazioni giudiziarie esecutive sono dichiarati esecutivi in un altro Stato membro secondo la stessa procedura prevista per le decisioni. Il rifiuto o la revoca della dichiarazione di esecutività sono ammissibili solo se l’esecuzione è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione.

Disposizioni generali, cooperazione amministrativa e revisione

Non è richiesta legalizzazione né altra formalità analoga per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del regolamento. Il regolamento coordina la propria applicazione con le convenzioni internazionali esistenti, senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’articolo 351 TFUE, ma prevale tra Stati membri sulle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse tra loro nelle materie disciplinate.

Gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni sulle proprie legislazioni e procedure, sulle autorità competenti e sull’opponibilità ai terzi, per consentire la pubblicazione e la disponibilità al pubblico attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione e procedura consultiva, moduli standard per gli attestati relativi alle domande di esecutività e per gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie.

La Commissione deve presentare una relazione generale sull’applicazione del regolamento entro il 29 gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni; entro il 29 gennaio 2024 deve inoltre presentare una relazione specifica sugli articoli 9 e 38.

Disposizioni transitorie ed entrata in applicazione

Il regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse dal 29 gennaio 2019. Le decisioni rese dopo tale data in procedimenti iniziati prima possono beneficiare del capo IV se la competenza è stata determinata secondo il capo II.

Le disposizioni del capo III sulla legge applicabile si applicano solo ai partner che hanno registrato la loro unione o scelto la legge applicabile dopo il 29 gennaio 2019. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; si applica dal 29 gennaio 2019, con anticipazione del 29 aprile 2018 per gli articoli 63 e 64 e del 29 luglio 2016 per gli articoli 65, 66 e 67. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 circoscrive il regolamento agli effetti patrimoniali delle unioni registrate e ne esclude espressamente materia fiscale, doganale e amministrativa, nonché capacità, esistenza/validità/riconoscimento dell’unione, alimenti, successioni, sicurezza sociale, alcune questioni pensionistiche, natura dei diritti reali e profili di registrazione nei pubblici registri e relativi effetti.

Definizioni chiave e nozione di autorità giurisdizionale

L’articolo 3 definisce unione registrata, effetti patrimoniali, convenzione tra partner, atto pubblico, decisione, transazione giudiziaria, Stato membro d’origine e Stato membro dell’esecuzione. La nozione di autorità giurisdizionale è ampia e include anche altre autorità o professionisti legali che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega, se soddisfano determinate garanzie.

Competenza giurisdizionale

Gli articoli 4-13 disciplinano la competenza in caso di morte di un partner, di scioglimento o annullamento dell’unione, e negli altri casi tramite criteri successivi di collegamento (residenza abituale, ultima residenza abituale, residenza del convenuto, cittadinanza comune, legge della registrazione). Sono previsti elezione del foro (art. 7), comparizione del convenuto (art. 8), competenza alternativa se il diritto nazionale non conosce l’unione registrata (art. 9), competenza sussidiaria limitata ai beni immobili situati nello Stato membro (art. 10), forum necessitatis (art. 11), domanda riconvenzionale (art. 12) e limitazione del procedimento rispetto a beni situati in Stati terzi (art. 13).

Litispendenza, connessione e provvedimenti provvisori

Gli articoli 14-19 stabiliscono quando un’autorità giurisdizionale si considera adita, l’obbligo di rilievo d’ufficio del difetto di competenza, la verifica della ricevibilità in caso di contumacia, le regole di litispendenza e connessione tra procedimenti pendenti in Stati membri diversi, e la possibilità di chiedere provvedimenti provvisori e cautelari allo Stato membro del foro anche se il merito spetta a un altro Stato.

Legge applicabile e scelta di legge

Gli articoli 20-27 introducono applicazione universale della legge designata e unità della legge per tutti i beni. I partner o futuri partner possono scegliere la legge applicabile tra quelle con collegamento stretto, purché attribuisca effetti patrimoniali alle unioni registrate; il cambiamento ha normalmente effetto solo per il futuro e non pregiudica i terzi. Sono disciplinate forma e validità sostanziale dell’accordo di scelta, nonché la validità formale e sostanziale della convenzione tra partner.

Legge applicabile in mancanza di scelta

In assenza di scelta, l’articolo 26 applica la legge dello Stato ai sensi della cui legge l’unione è stata costituita. In via eccezionale, su richiesta di un partner, può applicarsi la legge di un altro Stato con cui entrambi avevano l’ultima residenza abituale comune per un periodo significativamente lungo e rispetto alla quale entrambi avevano fatto affidamento, con effetti e limiti specificamente regolati.

Ambito della legge applicabile e opponibilità ai terzi

L’articolo 27 elenca le materie regolate dalla legge applicabile: classificazione e trasferimento dei beni, responsabilità per debiti, poteri e diritti sui beni, divisione/liquidazione e effetti sui rapporti con terzi. L’articolo 28 limita l’opponibilità ai terzi, richiedendo conoscenza o conoscibilità della legge applicabile; prevede presunzioni di conoscenza in casi tipici e regole sussidiarie per i rapporti con i terzi.

Diritti reali, norme di applicazione necessaria e ordine pubblico

Gli articoli 29-32 disciplinano l’adattamento dei diritti reali non conosciuti nello Stato membro richiesto, l’applicazione delle norme di applicazione necessaria del foro, il limite dell’ordine pubblico e l’esclusione del rinvio.

Ordinamenti plurilegislativi

Gli articoli 33-35 fissano le regole per Stati con più unità territoriali o più sistemi giuridici, indicando come individuare la legge applicabile e prevedendo che gli Stati con conflitti interni di leggi territoriali non debbano applicare il regolamento ai soli conflitti interni.

Riconoscimento ed esecutività delle decisioni

Gli articoli 36-57 prevedono riconoscimento automatico delle decisioni tra Stati membri, motivi tassativi di diniego (ordine pubblico, difetto di notifica al contumace, incompatibilità con decisioni precedenti), divieto di riesame della competenza e del merito, e procedimento uniforme per la dichiarazione di esecutività con termini di impugnazione di 30 giorni o 60 giorni se la parte è domiciliata in altro Stato membro. Sono previste regole su patrocinio a spese dello Stato, assenza di cauzioni e assenza di imposte proporzionali al valore della controversia.

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Gli articoli 58-60 stabiliscono che gli atti pubblici hanno negli altri Stati membri la stessa efficacia probatoria o gli effetti più comparabili, salvo ordine pubblico; disciplinano la contestazione dell’autenticità e del contenuto, l’esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie e i casi in cui il rifiuto di esecuzione è ammesso solo per manifesta contrarietà all’ordine pubblico.

Disposizioni generali, informazioni, moduli e revisione

Gli articoli 61-68 prevedono l’esenzione da legalizzazione, i rapporti con convenzioni internazionali, gli obblighi informativi degli Stati membri verso la Commissione e i cittadini, l’adozione di moduli standard tramite atti di esecuzione, la procedura di comitato e clausole di revisione con relazioni della Commissione entro il 29 gennaio 2024 e il 29 gennaio 2027, poi ogni cinque anni.

Disposizioni transitorie e applicazione temporale

L’articolo 69 limita l’applicazione ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formati o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse dal 29 gennaio 2019; le regole sul riconoscimento/esecuzione possono applicarsi anche a decisioni successive a procedimenti iniziati prima di tale data, se la competenza è conforme al capo II. Le norme sulla legge applicabile si applicano solo ai partner che hanno registrato l’unione o scelto la legge dopo il 29 gennaio 2019. L’articolo 70 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 29 gennaio 2019, con anticipazione al 29 aprile 2018 per gli articoli 63 e 64 e al 29 luglio 2016 per gli articoli 65-67.

Come è indicizzato

Materiediritto internazionale privatocompetenza giurisdizionalelegge applicabilericonoscimento ed esecuzione delle decisionieffetti patrimoniali delle unioni registrate

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