Regolamento (UE) 2024/2850
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adottа l’elenco 2024 degli Stati terzi che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. L’elenco serve a determinare, per le emissioni del 2024, quali Stati sono considerati rilevanti nell’attuazione della misura mondiale ICAO in materia di compensazione e riduzione delle emissioni del trasporto aereo internazionale. Restano esclusi i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito, nonché San Marino e Monaco per ragioni fattuali legate all’assenza di aeroporti e di voli rilevanti.
Elenco per il 2024 degli Stati terzi che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per il trasporto aereo.
Ambito di applicazione
Si applica, per le emissioni del 2024, nell’ambito del sistema ETS dell’Unione disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE, con riferimento alle attività di trasporto aereo e all’identificazione degli Stati diversi dai paesi SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva. Non riguarda i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito, esclusi dall’elenco perché le rotte tra tali paesi rientrano nei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni. L’allegato include gli Stati notificanti a ICAO per il 2024, ma San Marino e Monaco sono espressamente esclusi perché non dispongono di aeroporti né hanno effettuato voli su tratte soggette a CORSIA ai fini della direttiva.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850: elenco 2024 degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE
Il regolamento della Commissione disciplina, per le emissioni del 2024, l’elenco degli Stati terzi che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE sul sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS). La misura si colloca nel quadro della progressiva integrazione tra disciplina UE sulle emissioni del trasporto aereo e il regime internazionale ICAO di compensazione e riduzione delle emissioni del trasporto aereo internazionale.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama, nei considerando, che le attività di trasporto aereo rientrano nel sistema ETS dell’Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE. Viene inoltre evidenziato che la direttiva (UE) 2023/958 ha modificato la direttiva 2003/87/CE per attuare correttamente CORSIA dell’ICAO. Ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare ogni anno l’elenco degli Stati diversi dai paesi SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva, con riferimento alle emissioni dell’anno considerato e alla base di riferimento dell’85 % delle emissioni del 2019 a decorrere dal 2024.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente il trasporto aereo e la sua interazione con l’EU ETS e con CORSIA per l’anno 2024. L’elenco ha rilievo per l’individuazione degli Stati terzi rilevanti ai fini della disciplina applicabile alle rotte aeree, mentre restano fuori dall’ambito dell’elenco:
- i paesi dello Spazio economico europeo;
- la Svizzera;
- il Regno Unito.
Il considerando 5 chiarisce inoltre che San Marino e Monaco, pur compresi nell’elenco ICAO per il 2024, non sono inseriti nell’allegato del regolamento, poiché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte soggette a CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
Criterio di formazione dell’elenco
Per il 2024, l’inclusione nell’elenco si fonda sulla notifica inviata da uno Stato al segretariato ICAO circa l’intenzione di applicare CORSIA per le emissioni dell’anno. La Commissione richiama che il segretariato ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati notificanti e che, per tenere conto delle variazioni annuali, l’elenco UE deve essere aggiornato ogni anno mediante apposito regolamento di esecuzione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone che l’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024 è riportato nell’allegato. L’allegato comprende 93 Stati, tra cui, tra gli altri, Australia, Canada, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Turchia, Emirati arabi uniti, Stati Uniti e Uruguay.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la natura direttamente applicabile dell’atto in tutti gli Stati membri, in linea con la forma del regolamento UE.
Rilievi pratici per gli operatori
Per i soggetti del settore aereo e per i professionisti che assistono operatori ETS, il regolamento rileva come atto tecnico di aggiornamento annuale dell’elenco degli Stati rilevanti per CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. La consultazione dell’allegato è necessaria per verificare la disciplina applicabile alle rotte e agli obblighi connessi alle emissioni del 2024.
Disposizioni principali
Adozione dell’elenco 2024 CORSIA
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024.
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/958, per dare attuazione all’elenco annuale degli Stati aderenti a CORSIA ai fini dell’EU ETS.
Criterio di inclusione ed esclusioni
L’inclusione nell’elenco si basa sulla notifica a ICAO dell’intenzione di applicare CORSIA per il 2024. Sono esclusi i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito; San Marino e Monaco, pur presenti nell’elenco ICAO, non figurano nell’allegato del regolamento perché privi di aeroporti e di voli su tratte rilevanti.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco degli Stati
L’allegato elenca 93 Stati, tra cui, a titolo esemplificativo, Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti, Regno dell’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia e molti altri Stati terzi notificanti per il 2024.
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