Cassazione Civile, Ordinanza n. 16924/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un proprietario di immobile aveva commissionato lavori di ristrutturazione e, dopo la comparsa di infiltrazioni d'acqua, aveva promosso accertamento tecnico preventivo e poi azione di condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle imprese esecutrici e dei tecnici incaricati. Il tribunale aveva ritenuto responsabili, in diversa misura, l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori e il progettista strutturale per vizi connessi soprattutto alla guaina impermeabilizzante e ai tagli praticati in essa per il passaggio degli impianti. In appello il direttore dei lavori aveva contestato: l'erronea attribuzione di responsabilità, l'erronea qualificazione del capo sulla consulenza tecnica come non impugnato e coperto da giudicato interno, l'errata valutazione delle prove e della documentazione prodotta in appello, l'erronea ricostruzione del suo ruolo professionale e la mancata affermazione della solidarietà anche nei confronti del progettista strutturale. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione delle regole su giudicato interno, non contestazione, prova e appello, nonché motivazione apparente, perché la corte territoriale aveva reputato irrevocabile l'accertamento peritale e non aveva esaminato le contestazioni e i documenti sopravvenuti; 2) violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. e motivazione apparente, per avere la sentenza fondato la responsabilità del ricorrente su dichiarazioni di parti e testi asseritamente non idonei; 3) violazione delle norme sulle competenze professionali e sulla disciplina tecnica delle opere strutturali, oltre che degli artt. 2697 e 116 c.p.c., perché la corte avrebbe attribuito al ricorrente un ruolo di direttore dei lavori generale e non avrebbe correttamente qualificato la guaina impermeabilizzante; 4) violazione degli artt. 1292 ss. e 2055 c.c. e motivazione apparente, per avere escluso la solidarietà passiva con il progettista strutturale nonostante l'accertato concorso causale alla produzione del medesimo danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ha rigettato il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha escluso che l'apprezzamento del Tribunale sulla non contestazione della consulenza tecnica costituisse un autonomo capo coperto da giudicato e ha ritenuto che le contestazioni e i documenti sopravvenuti fossero esaminabili in appello. Ha invece confermato che la valutazione delle prove sul ruolo del ricorrente non integrava violazioni di legge né motivazione apparente. Sul punto decisivo della solidarietà, ha affermato che, in presenza di un concorso causale di più soggetti alla produzione delle medesime conseguenze dannose, la responsabilità ex art. 2055 c.c. sussiste verso il danneggiato, mentre l'eventuale diversa incidenza quantitativa dei singoli apporti rileva solo nei rapporti interni.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Riferito al rito sommario di cognizione con cui era stata introdotta l'azione risarcitoria.
art. 332 c.p.c.
La notifica al contumace in appello è stata ritenuta effettuata ai soli fini di litis denuntiatio, poiché la decisione che lo riguardava era ormai passata in giudicato.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare il trattamento del gravame e delle questioni devolute in appello.
art. 345 c.p.c.
La produzione documentale in appello, se successiva alla sentenza di primo grado, non è preclusa dal divieto di nuove prove/documenti.
art. 195 c.p.c.
Evocato dal ricorrente in relazione alle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che la censura è configurabile solo come violazione dell'onere della prova, non come mera diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 2909 c.c.
Richiamato per contestare la configurazione del giudicato interno, poi esclusa dalla Corte di cassazione.
art. 116 c.p.c.
È violato solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applichi il prudente apprezzamento in modo legalmente scorretto; non quando si chieda una diversa valutazione del merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio per il secondo e il terzo motivo, ma lo ha ritenuto fondato, insieme alla violazione di legge, sul quarto motivo relativo alla solidarietà.
art. 111 Cost.
Usato come parametro della motivazione effettiva e della ragionevole durata del processo.
art. 6 CEDU
Evocato quale parametro del giusto processo e della motivazione della decisione.
art. 2055 c.c.
La solidarietà passiva richiede che le condotte autonome concorrano alla produzione delle medesime conseguenze dannose; la diversa incidenza quantitativa rileva solo per i rapporti interni di regresso.
artt. 1292 ss. c.c.
Richiamati in relazione alla solidarietà passiva e alla pluralità di debitori.
L. 2 febbraio 1974, n. 64
Evocata dal ricorrente in tema di disciplina tecnica delle opere strutturali; la Corte ne ha escluso la decisività nel caso concreto.
L. 5 novembre 1971, n. 1086
Richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza del progettista strutturale; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva sul piano del merito.
art. 46 d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
Richiamato per le competenze professionali, senza accoglimento della censura.
art. 2232 c.c.
Richiamato in relazione al rapporto professionale e alle competenze tecniche, senza effetto decisivo sulla decisione.
Massime di principio
- L'apprezzamento del giudice di primo grado che consideri non contestate alcune risultanze tecniche non integra, di per sé, un autonomo capo di sentenza coperto da giudicato interno; se quel passaggio è investito da specifiche censure di appello, il giudice del gravame deve esaminarle senza bloccarne il riesame con un richiamo apodittico all'irrevocabilità.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio che non introducono nuovi fatti, domande, eccezioni o prove sono argomentazioni difensive proponibili anche per la prima volta in appello; i documenti formatisi successivamente alla sentenza di primo grado non sono preclusi dall'art. 345 c.p.c.
- Il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il ricorrente censura soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: la norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata o decide in modo incompatibile con la sua ripartizione.
- Il vizio di cui all'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale non previsto o disattende il criterio del prudente apprezzamento in modo giuridicamente scorretto; non basta contestare la persuasività o la concludenza della lettura delle prove.
- In tema di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., il presupposto dell'unicità del fatto dannoso va individuato nelle conseguenze pregiudizievoli risarcibili e non nel mero evento-lesione: la solidarietà sussiste quando più condotte concorrono a produrre il medesimo danno-conseguenza, anche se con diversa incidenza causale.
- Se il giudice accerta un concorso causale di più soggetti nella produzione del medesimo danno, non può escludere la solidarietà verso il danneggiato solo perché le rispettive responsabilità siano percentualmente diverse; tali differenze rilevano, di regola, soltanto nei rapporti interni di regresso.
- Quando le condotte dei diversi autori producono danni autonomamente identificabili e causalmente separabili, la solidarietà ex art. 2055 c.c. non opera, anche se le condotte incidono sul medesimo bene giuridico.
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