Cassazione Civile, Ordinanza n. 34196/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ma aveva ritenuto di non poter modificare il capo relativo alle spese della consulenza tecnica d'ufficio perché non era stato proposto uno specifico motivo di appello contro quella statuizione. I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 336 e 329 c.p.c., sostenendo che, una volta accolta in parte l'impugnazione e riformata la decisione di primo grado, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di CTU, essendo quel capo travolto dalla riforma della sentenza e dovendo le spese essere ripartite in base all'esito complessivo della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve provvedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, comprese quelle di CTU, perché la riforma travolge le statuizioni dipendenti e la ripartizione degli oneri va compiuta secondo l'esito globale del giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura e rinviato la causa alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese, incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, applicato all'esito complessivo della lite.
art. 92 c.p.c.
Le spese rientrano nella disciplina generale della loro ripartizione e possono essere oggetto di regolamento unitario all'esito del giudizio.
art. 329 c.p.c.
È evocato come norma asseritamente violata dai ricorrenti, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull'effetto devolutivo della riforma e sul principio di cui all'art. 336 c.p.c.
art. 336 c.p.c.
"la riforma [della sentenza impugnata] ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata"
La riforma della sentenza di primo grado travolge anche le statuizioni dipendenti, imponendo al giudice d'appello di rideterminare d'ufficio le spese in base all'esito finale della lite.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado viene riformata, anche solo parzialmente, il giudice di appello deve riesaminare d'ufficio la regolazione delle spese processuali e delle spese di CTU, perché il capo sulle spese dipendenti non resta autonomamente stabile.
- La ripartizione delle spese va compiuta secondo un criterio unitario e globale, rapportato all'esito complessivo della lite, e non con riferimento isolato ai singoli gradi di giudizio.
- L'omessa impugnazione specifica del capo sulle spese non impedisce la sua riconsiderazione in appello se quel capo è travolto dalla riforma della decisione di merito da cui dipende.
- Il giudice del rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità quando la cassazione avviene con rinvio.
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