Circolare ADM n. 40/2021
Chiarimenti operativi su importatore non stabilito nell’UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il ruolo dell’importatore non stabilito nell’UE nelle operazioni di importazione, distinguendo nettamente tra profili doganali e profili IVA. Viene ribadito che il soggetto extra-UE può essere identificato con codice EORI, ma non può presentare autonomamente la dichiarazione doganale se non è stabilito nel territorio doganale dell’Unione, dovendo quindi avvalersi di un rappresentante doganale stabilito in UE, con particolare rilievo della rappresentanza indiretta. Il rappresentante fiscale o il soggetto direttamente identificato ai fini IVA non assumono invece alcuna legittimazione doganale, potendo la partita IVA comparire solo ai fini degli adempimenti IVA.
Importatore non stabilito nell’UE: chiarimenti operativi su dichiarazione doganale, rappresentanza e IVA
Importatore non stabilito nell’UE: chiarimenti operativi
La circolare n. 40/2021 fornisce chiarimenti operativi sulle importazioni effettuate da soggetti economici non stabiliti nell’Unione europea, con particolare attenzione all’individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla presentazione della dichiarazione doganale e al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA. Il documento coordina le disposizioni del CDU, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e della normativa IVA interna, chiarendo i distinti ambiti di rilevanza doganale e fiscale.
Quadro normativo di riferimento
Il CDU, regolamento (UE) n. 952/2013, non contiene una nozione specifica di importatore. Tale nozione viene invece ricavata dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446, che individua l’importatore nella parte che presenta la dichiarazione di importazione o per conto della quale la dichiarazione è presentata.
Il concetto di dichiarante è distinto e definito dall’art. 5, par. 1, n. 15, CDU come la persona che presenta una dichiarazione in dogana a nome proprio oppure la persona in nome della quale la dichiarazione è presentata. La circolare richiama inoltre l’art. 77 CDU per i profili di obbligazione doganale, evidenziando che il dichiarante è il debitore dell’obbligazione doganale.
Presentazione della dichiarazione doganale da parte di soggetti non stabiliti
L’art. 170 CDU stabilisce che, salvo i casi specifici di deroga e con esclusione delle ipotesi di dichiarazione semplificata ed EIDR, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona in grado di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione del regime doganale, direttamente o tramite rappresentante. Tuttavia, il dichiarante deve, di regola, essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione.
Da tale combinato disposto ADM desume che il soggetto non stabilito nell’UE non può presentare autonomamente la dichiarazione doganale di importazione, perché manca del requisito dello stabilimento nel territorio unionale. Per operare, deve quindi ricorrere a un rappresentante doganale che sia stabilito nell’UE.
Rappresentanza doganale: diretta e indiretta
La circolare richiama l’art. 18 CDU e distingue le due forme di rappresentanza doganale:
- rappresentanza diretta, in cui il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; in questo caso il dichiarante resta il soggetto non stabilito nell’UE;
- rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce in nome proprio e assume la veste di dichiarante, soddisfacendo anche il requisito dello stabilimento nell’UE.
Per il soggetto non stabilito che effettua importazioni, la circolare individua nella rappresentanza indiretta la modalità idonea a consentire la presentazione della dichiarazione doganale, ferma restando l’eccezione dei casi richiamati dall’art. 170, par. 3, CDU.
Identificazione dell’importatore e codice EORI
Pur non essendo stabilito nell’Unione, l’importatore deve essere identificato ai fini doganali mediante attribuzione del codice EORI, ai sensi dell’art. 9 CDU. La circolare precisa che tale codice deve essere collegato alla partita IVA rilasciata al soggetto per identificazione fiscale diretta in uno Stato membro oppure alla partita IVA del rappresentante fiscale nominato nello Stato membro in cui vengono svolte le operazioni doganali.
La circolare richiama inoltre un orientamento della Commissione in materia Brexit, secondo cui un’impresa non stabilita in uno Stato membro può ottenere un numero EORI nello Stato membro in cui effettua per la prima volta le formalità doganali, ma per alcune formalità, come la presentazione della dichiarazione di importazione, resta necessario essere stabiliti nell’UE e quindi nominare un rappresentante.
Rappresentante fiscale ai fini IVA e limiti di operatività
La figura del rappresentante fiscale ai fini IVA ha natura esclusivamente tributaria e non doganale. La circolare ribadisce che la rappresentanza IVA serve solo all’assolvimento degli obblighi connessi all’imposta sul valore aggiunto per soggetti non stabiliti in Italia e non conferisce alcuna legittimazione a operare in ambiti giuridici diversi dall’IVA.
Di conseguenza, il rappresentante fiscale, così come il soggetto direttamente identificato ai fini IVA, non può presentare la dichiarazione doganale per conto del soggetto non stabilito. La partita IVA del rappresentante fiscale può comparire nel campo 44 della dichiarazione doganale esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal DPR 633/1972.
Indicazioni operative finali
ADM invita gli operatori economici a uniformare le proprie ordinarie attività di importazione alle indicazioni contenute nella circolare. Le strutture territoriali e gli uffici sono chiamati a monitorare il corretto svolgimento delle operazioni doganali e a segnalare eventuali criticità alle competenti strutture dell’Agenzia.
Punti principali
Nozione di importatore e dichiarante
Il CDU non contiene una definizione autonoma di importatore, ma il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 lo individua come la parte che presenta la dichiarazione di importazione o per conto della quale essa viene presentata. Diversa è la figura del dichiarante, definita dall’art. 5, par. 1, n. 15, CDU come la persona che presenta la dichiarazione in dogana a nome proprio o in nome della quale la dichiarazione è presentata, con conseguente qualità di debitore dell’obbligazione doganale.
Limite alla presentazione autonoma da parte di soggetti non stabiliti nell’UE
Ai sensi dell’art. 170 CDU, salvo specifiche deroghe e fuori dai casi di dichiarazione semplificata ed EIDR, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona in grado di fornire le informazioni richieste, direttamente o tramite rappresentante, ma il dichiarante deve di regola essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione. Ne deriva che un soggetto non stabilito nell’UE non può presentare autonomamente la dichiarazione doganale.
Ruolo del rappresentante doganale
Il soggetto non stabilito nell’UE deve avvalersi di un rappresentante doganale stabilito nell’UE. La circolare distingue tra rappresentanza diretta, nella quale il dichiarante resta il soggetto non stabilito, e rappresentanza indiretta, nella quale il rappresentante assume la veste di dichiarante e soddisfa anche il requisito dello stabilimento nell’UE. Per le operazioni di importazione del soggetto extra-UE, la soluzione operativa indicata è la rappresentanza indiretta, salvo i casi di deroga previsti dall’art. 170, par. 3, CDU.
Identificazione doganale ed EORI
Anche se non stabilito nell’UE, l’importatore deve essere identificato ai fini doganali tramite attribuzione del codice EORI ai sensi dell’art. 9 CDU. Tale codice deve essere collegato alla partita IVA ottenuta mediante identificazione diretta in uno Stato membro oppure alla partita IVA del rappresentante fiscale nominato nello Stato membro in cui vengono effettuate le operazioni doganali.
Funzione limitata del rappresentante fiscale ai fini IVA
La rappresentanza fiscale ha esclusiva rilevanza IVA e serve solo ad adempiere agli obblighi fiscali connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia. Il rappresentante fiscale, così come il soggetto direttamente identificato ai fini IVA, non è legittimato a presentare la dichiarazione doganale per conto del soggetto non stabilito. La partita IVA del rappresentante fiscale può però essere indicata nel campo 44 della dichiarazione doganale unicamente per gli adempimenti richiesti dal DPR 633/1972.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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