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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio privi di tale beneficio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in quiescenza a domanda il 31 marzo 2019, all'età di 56 anni e con 42 anni di servizio utile ai fini pensionistici, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni richiamate e dell'art. 1911 del codice dell'ordinamento militare, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, sostenendo che il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere liquidato il trattamento sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, e ha contestato nel merito la spettanza del beneficio e l'esistenza di un termine decadenziale.

La decisione

Il TAR ha qualificato la domanda, nonostante l'impugnazione formale della nota dell'INPS, come domanda di accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo trattandosi di pubblico impiego non contrattualizzato. Ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS, ritenendo che l'ente previdenziale sia l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Nel merito, ha aderito all'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non è un termine decadenziale per far valere il beneficio, ma un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare, senza modificare il regime del beneficio. Il TAR ha inoltre escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul calcolo dell'indennità di buonuscita, riguardando soltanto la base pensionabile. Ha quindi accolto il ricorso, accertato il diritto ai sei scatti, condannato l'INPS a rideterminare l'indennità di buonuscita includendoli nella base di calcolo e riconosciuto i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Ai fini ... della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

    Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e concorre a fondare il riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387.

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare e non introduce limiti ulteriori al beneficio.

  • artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    La controversia sul trattamento di fine servizio di un appartenente alla Polizia di Stato rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto relativa a pubblico impiego non contrattualizzato.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita né l'attribuzione dei sei scatti prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda quando siano stati compiuti 55 anni di età e maturati 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non costituisce un termine decadenziale per far valere il diritto ai sei scatti, ma un onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza introdurre limitazioni ulteriori rispetto ai requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla norma.
  • In materia di trattamento di fine servizio del personale della Polizia di Stato, l'INPS è legittimato passivamente quale soggetto obbligato alla liquidazione e corresponsione dell'indennità, anche quando abbia operato sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita né esclude l'inclusione dei sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Sulle somme riconosciute per il ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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