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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11893/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società cessionaria di crediti bancari ha presentato domanda di ammissione al passivo di una liquidazione giudiziale, ottenendo l'ammissione solo di un credito ipotecario e il rigetto, invece, di un credito chirografario di importo elevato riferito alla quota di spettanza di due finanziamenti concessi da un pool di banche in attuazione di un piano di risanamento. Il giudice delegato ha rigettato la domanda per difetto di specificazione: non erano indicate, per ciascun finanziamento, le somme dovute distinguendo capitale e interessi, cosicché non era possibile verificare la fondatezza del credito. L'opposizione allo stato passivo è stata respinta dal tribunale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 201, comma 3, lett. b), C.C.I.I., sostenendo che per l'ammissione del credito chirografario non sarebbe richiesta una tale specificazione e che essa sarebbe comunque desumibile dalla documentazione prodotta. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 201, comma 6, C.C.I.I., assumendo che i documenti depositati fossero sufficienti a provare esistenza e consistenza del credito e che il tribunale avesse errato nel valutare la prova; ha anche invocato il principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura non integrasse una vera violazione di legge e fosse comunque infondata, poiché tra gli elementi necessari della domanda di ammissione al passivo vi è la specificazione del credito, intesa come indicazione del petitum e della causa petendi, e tale specificazione deve risultare dal ricorso; non basta un generico rinvio al corredo documentale. Ha inoltre osservato che la tesi della ricorrente non era coerente con l'oggetto della domanda così come proposta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che non era effettivamente denunciata una falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., poiché non si contestava la regola di riparto dell'onere della prova, che resta a carico di chi chiede l'ammissione al passivo. La doglianza si risolveva invece in una richiesta di rivalutazione dell'accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Il richiamo all'art. 115 c.p.c. è stato giudicato inconferente, poiché la procedura concorsuale non si era costituita nel giudizio di opposizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 201, comma 3, lett. b) C.C.I.I.

    "specificazione del credito"; "indicazione del petitum e della causa petendi"

    La domanda di ammissione al passivo deve contenere la specificazione del credito, non essendo sufficiente che tale elemento sia solo ricavabile dalla documentazione prodotta.

  • art. 201, comma 3, lett. c) C.C.I.I.

    Concorre, insieme alla lett. b), a delimitare il contenuto necessario della domanda di ammissione al passivo, che deve consentire il controllo della fondatezza del credito.

  • art. 201, comma 6, C.C.I.I.

    È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ricava una regola diversa: l'onere di dimostrare il credito rimane a carico del creditore istante.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata una sua falsa applicazione, perché non era in discussione il principio per cui chi chiede l'ammissione del credito deve provarne i presupposti.

  • art. 115 c.p.c.

    "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"

    Il principio di non contestazione è stato ritenuto inconferente, perché la procedura concorsuale non si era costituita nel giudizio di opposizione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per formulare i motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione deve contenere una specifica indicazione del credito azionato, tale da consentire l'individuazione del petitum e della causa petendi; la mera allegazione documentale non supplisce alla carenza di specificazione del ricorso.
  • L'onere di provare i presupposti del credito grava sul creditore che chiede l'ammissione al passivo; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia errato nella distribuzione dell'onere probatorio, non quando la parte contesti il risultato della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti dedotti contro una parte costituita; se la parte intimata non si costituisce, il richiamo a tale principio non è pertinente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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