Sentenza del 12/01/2015 n. 44 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Costi rappresentati da fatture per operazioni inesistenti - Prova, per presunzioni gravi, precise e concordanti, dell'inesistenza delle operazioni fatturate - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, di costi rappresentati da fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. L'Amministrazione ha contestato la reale esecuzione delle prestazioni, rilevando che l'impresa emittente non disponeva di personale dipendente sufficiente a svolgerle, non risultavano contratti di subappalto né fatture di altre imprese incaricate dell'esecuzione, e i pagamenti erano stati effettuati in modo frammentario e con modalità non tracciabili. Il contribuente contestava la validità dell'accertamento e l'idoneità di tali elementi a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Gli elementi relativi all'insufficiente struttura organizzativa dell'emittente, all'assenza di subappalti o di soggetti alternativi incaricati delle prestazioni e alle modalità irregolari o non tracciabili dei pagamenti sono stati considerati idonei a fondare la presunzione di inesistenza. Di conseguenza, la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata e i costi non sono stati riconosciuti come deducibili.
Norme richiamate
Principio generale in materia di prova presuntiva nel processo tributario
La prova dell'inesistenza di operazioni fatturate può essere raggiunta anche con presunzioni gravi, precise e concordanti.
L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova documentale diretta dell'inesistenza delle operazioni; può utilizzare un insieme coerente di elementi indiziari, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Disciplina IRES della deducibilità dei costi
Un costo è deducibile solo se riferito a un'operazione effettivamente sostenuta e inerente all'attività d'impresa. La fattura, da sola, non dimostra l'effettiva esecuzione della prestazione.
Massime di principio
- La presenza di una fattura non è sufficiente, da sola, a provare che la prestazione sia stata realmente eseguita e che il costo sia deducibile.
- L'inesistenza dell'operazione può essere dimostrata tramite una pluralità di indizi convergenti, come l'assenza di personale o mezzi adeguati, la mancanza di subappalti documentati e pagamenti non tracciabili.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe conservare documentazione concreta dell'esecuzione della prestazione, quali contratti, ordini, rapporti di lavoro, documenti di consegna, relazioni, corrispondenza e pagamenti tracciabili.
- La valutazione deve riguardare il complesso degli elementi disponibili: un singolo indizio potrebbe non essere decisivo, ma più circostanze coerenti possono fondare legittimamente l'accertamento.
- Quando l'Amministrazione presenta presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e specifica della reale esecuzione delle operazioni e della congruità dei costi.
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