Cassazione Penale, Sentenza n. 21512/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Romano impugna il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale relativo alla pena definitiva del 21/3/2018, deducendo due motivi: 1) nullità della decisione per omessa notifica nei suoi confronti del decreto di fissazione dell'udienza del 30/01/2025, poiché la raccomandata attestata dall'ufficiale giudiziario non risulta essere stata ricevuta (mancanza della cartolina di ricezione e della prova di giacenza), eccepita con memoria del 29/01/2025; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova nel rigetto della domanda di affidamento in prova, senza adeguata istruttoria sulla sua attività lavorativa e sulla condotta successiva alla condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente): l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza nel procedimento di esecuzione costituisce nullità di ordine generale e assoluta. Dagli atti non risulta perfezionata la notifica (mancanza della cartolina firmata o dell'attestazione di giacenza ai sensi dell'art.157 c.p.p.). L'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio esclusivamente in relazione alla domanda di affidamento in prova, con obbligo di instaurare il rituale contraddittorio tra le parti. (Il provvedimento circa la concessione della detenzione domiciliare non è stato annullato nella parte espressa dalla sentenza di cassazione, che si limita al riesame dell'affidamento in prova.)
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
La Corte richiama la necessità che la notifica sia perfezionata mediante cartolina di ricezione sottoscritta o attestazione di giacenza; la mancanza di tali elementi determina la nullità della notifica e del provvedimento adottato senza regolare avviso.
art. 127 cod. proc. pen.
Applicata in combinato con l'art.157: le regole sulla citazione e notifica sono estensivamente applicabili nel procedimento esecutivo/sorveglianza quando è obbligatoria la presenza dell'interessato, e la loro violazione determina nullità rilevabile d'ufficio.
art. 161 cod. proc. pen.
Citato tra le norme processuali di riferimento per la regolarità della procedura; la Corte considera l'insieme delle norme sulle notifiche ai fini del perfezionamento.
art. 178 cod. proc. pen.
Rilevato come parte del corpus normativo sulle notifiche e sulle formalità procedurali pertinenti al perfezionamento degli atti nel processo penale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di riproduzione dei motivi in cassazione (il ricorso riportato nei limiti dell'art.173 disp. att.).
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e): la Corte valuta i motivi dedotti ai sensi delle lettere indicate, ritenendo fondato il motivo per violazione delle norme di notifica.
art. 47 Ord. pen.
Norma disciplinante l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte valuta che la questione relativa al merito dell'affidamento non possa essere decisa senza che sia stato garantito il contraddittorio a causa della nullità della notifica.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 404 dell'11/11/2020 (Rv. 280189 - 01)
Richiamata per affermare il principio secondo cui l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, nel procedimento di esecuzione, costituisce nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza è una nullità assoluta: se manca la prova della notifica (cartolina firmata o attestazione di giacenza della raccomandata), il provvedimento è annullabile d'ufficio.
- La nullità per difetto di notifica è rilevabile in ogni stato e grado del processo e può assorbire questioni di merito (cioè il giudice di legittimità può non entrare nel merito se trova una nullità formale assorbente).
- Se la notifica risulta viziata, il rimedio è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio con obbligo di rituale instaurazione del contraddittorio; il nuovo giudizio può limitarsi alla parte interessata dalla nullità.
- La difesa deve documentare e tempestivamente eccepire la nullità della notifica (es. memoria o istanza) e può trarre vantaggio dalla mancanza di cartolina di ricezione o di attestazione di giacenza presente negli atti.
- Il giudice che decide su misure alternative (es. affidamento in prova) deve assicurare la regolarità delle notifiche prima di decidere sul merito; la regolarità formale è condizione per pronunciamenti validi sulle misure.
- Quando vi sia contestazione sulla motivazione relativa alla valutazione della condotta post-condanna o all'attività lavorativa, tali profili saranno riaperti e riesaminati nel nuovo giudizio dopo che sarà stato garantito il contraddittorio.
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