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Sentenza

Sentenza n. 16245/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 27.02.2025, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 08.12.2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202507055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, adottato il 27 febbraio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato l’8 dicembre 2020 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero ha respinto l’istanza considerando elementi penali a carico del coniuge convivente: segnalazioni per maltrattamenti in famiglia (17 agosto 2020, 10 marzo 2021 e 3 febbraio 2024), indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito (2 luglio 2022), guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente (10 ottobre 2022), nonché sostituzione di persona, lesioni, truffa, ricettazione e indebito utilizzo di carte (22 marzo 2023). L’istruttoria ha inoltre rilevato procedimenti penali per maltrattamenti e lesioni, per l’uso indebito di carte e un decreto penale di condanna del 13 dicembre 2022 per guida in stato di ebbrezza. Dopo il preavviso di rigetto del 28 novembre 2024, la ricorrente aveva sostenuto che i reati del coniuge non potevano costituire motivo ostativo e che il diniego si fondava su documentazione relativa a un terzo, non su una valutazione personale della richiedente. Ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione e travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione degli artt. 3 e 7 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo del Ministero. Ha escluso che l’amministrazione abbia trasferito alla ricorrente la responsabilità penale del coniuge: i fatti a carico di quest’ultimo sono stati considerati quali elementi del contesto familiare rilevanti per valutare l’affidabilità e l’inserimento della richiedente nella comunità nazionale. La pluralità, reiterazione e natura delle condotte, comprese quelle di violenza, contro il patrimonio e di guida in stato di ebbrezza, sono state ritenute indicatori idonei a sorreggere il giudizio di inaffidabilità e di mancata compiuta integrazione. I fatti storici restano valutabili in sede amministrativa anche quando il procedimento penale si sia concluso con assoluzione per particolare tenuità, sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità o esito positivo della messa alla prova, poiché la valutazione amministrativa è autonoma da quella sulla responsabilità penale. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’ordinaria stabilità lavorativa e sociale non superasse gli elementi negativi, e che il periodo di osservazione dovesse considerarsi sino all’eventuale giuramento. Le censure di difetto di istruttoria, motivazione, travisamento e violazione procedimentale sono state quindi respinte, anche perché il Ministero aveva esplicitato le ragioni del diniego e la ricorrente non aveva contestato la sussistenza dei fatti né indicato meriti speciali. Spese a carico della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.

    Il requisito della residenza decennale previsto per la naturalizzazione non opera soltanto come soglia quantitativa di soggiorno legale, ma anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta, durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento privo di mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori della comunità.

  • art. 6 l. 91/1992

    In tale prospettiva, vale ricordare che la maggior parte degli addebiti a carico del marito della ricorrente sono puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tali da farli rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).

    Il TAR ritiene che gli addebiti per reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni, ostativi alla cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6, possano a fortiori essere valorizzati nel giudizio discrezionale sulla naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessata con ministeriale del 28/11/2024, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in riscontro della quale la difesa di parte ricorrente ha eccepito che la natura dei reati contestati al coniuge non può considerarsi ostativa al rilascio della cittadinanza.

    Il testo attesta l’invio del preavviso di rigetto e la possibilità per l’interessata di presentare osservazioni; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione dell’art. 10-bis, ma respinge la relativa censura nel quadro della legittimità del procedimento e della motivazione del diniego.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il fatto che la ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

    La stabilità lavorativa, l’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione ordinaria sono requisiti connessi al soggiorno legale e non costituiscono, da soli, meriti speciali sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il fatto che la ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

    La sentenza considera l’integrazione ordinaria e gli elementi richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno come condizioni minime della permanenza regolare, non come ragioni autonome sufficienti per ottenere la cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate quale fondamento, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, il requisito della residenza legale decennale ha anche una dimensione qualitativa: costituisce un periodo di osservazione della condotta, nel quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori della comunità nazionale.
  • Nel giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’inserimento del richiedente la cittadinanza, l’amministrazione può valutare globalmente la natura, la reiterazione e i reciproci rapporti degli elementi pregiudizievoli, senza esaminarli in modo atomistico, e può considerarli anche quando riguardino componenti del nucleo familiare convivente, purché non imputi al richiedente la responsabilità penale altrui ma li utilizzi come elementi del contesto familiare rilevanti per la prognosi.
  • La valutazione amministrativa della condotta ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: i fatti storici possono essere apprezzati come indicatori di affidabilità anche in presenza di assoluzione per particolare tenuità, sostituzione della pena o esito positivo della messa alla prova.
  • La stabilità lavorativa e l’integrazione sociale ordinarie, necessarie per il soggiorno regolare e per la presentazione della domanda, non costituiscono di per sé meriti speciali idonei a superare elementi negativi emersi nel giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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