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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato una cartella di pagamento relativa a omessi e tardivi versamenti IVA risultanti dalla dichiarazione Modello Unico 2002, anno d'imposta 2001. Ha dedotto: la mancata preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatizzato e dell'avviso bonario, con conseguente perdita della possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni; l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione della cartella; la tardività dell'iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella. La Corte ha rilevato anche che il ricorso non indicava in modo specifico le affermazioni della sentenza impugnata asseritamente contrarie alle norme richiamate, violando i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali: 10.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e 7.500 euro in favore di Riscossione Sicilia, oltre agli ulteriori accessori previsti. Nel merito, la Corte ha comunque precisato che la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato non è necessaria quando l'Ufficio si limita a riscuotere imposte dichiarate ma non versate e non emergono errori o incertezze nella dichiarazione. Ha inoltre ritenuto valida la cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, poiché relativa a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, nonché priva della sottoscrizione del funzionario, purché la sua provenienza dall'amministrazione sia certa. La notificazione del 4 maggio 2006 è stata considerata tempestiva e l'iscrizione a ruolo del 27 dicembre 2005 non decaduta.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, artt. 360, comma 1, n. 3, e 366, comma 1, n. 4

    Il ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata ritenute errate e confrontarle con le norme e i principi applicabili; la mera indicazione delle disposizioni asseritamente violate non è sufficiente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato è necessaria quando il risultato del controllo è diverso da quello indicato nella dichiarazione o sussistono incertezze rilevanti; non è invece necessaria per riscuotere somme dichiarate dal contribuente ma non versate.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    In materia IVA, la comunicazione dei risultati del controllo automatizzato opera quando emerge un errore rispetto alla dichiarazione, non quando l'imposta dichiarata risulta semplicemente omessa o tardivamente versata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    Lo Statuto del contribuente non impone l'invio della comunicazione preventiva in assenza di errori o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni collegata alla comunicazione dell'esito del controllo presuppone che tale comunicazione sia dovuta; inoltre, la Corte ha rilevato che una possibilità di pagamento agevolato è prevista anche dopo la notifica della cartella.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento si applica alle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008, non a quelle riferite a ruoli anteriori.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; la mancata sottoscrizione autografa del funzionario non determina di per sé l'invalidità quando sia certa la riferibilità dell'atto all'amministrazione competente.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla legge n. 156 del 2005

    La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    Il termine decadenziale per la notificazione della cartella derivante dal controllo automatizzato è rispettato se la notifica avviene entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

  • D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-octies, convertito dalla legge n. 112 del 2003

    Per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, il termine per l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione automatizzata era prorogato al 31 dicembre 2005.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, l'avviso bonario non è normalmente obbligatorio quando l'amministrazione richiede imposte già dichiarate dal contribuente ma non pagate; è invece necessario quando il controllo modifica i dati della dichiarazione o evidenzia incertezze rilevanti.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento produce effetti invalidanti solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; per i ruoli anteriori tale omissione non comporta automaticamente la nullità.
  • La cartella di pagamento non necessita necessariamente della firma autografa del funzionario se la provenienza dell'atto dall'amministrazione è comunque certa e il modello normativo non richiede espressamente la sottoscrizione.
  • Per contestare una sentenza in cassazione non basta elencare le norme violate: occorre indicare con precisione i passaggi della decisione impugnata e spiegare perché siano giuridicamente errati.
  • La tempestività della cartella va verificata distinguendo il termine per l'iscrizione a ruolo da quello per la notificazione al contribuente e applicando le eventuali discipline transitorie o proroghe vigenti per l'anno della dichiarazione.

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