Regolamento (UE) 2018/2034
Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il triennio 2019-2021. Esso attua l'obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca, confermando alcune esenzioni legate al tasso di sopravvivenza e alcune esenzioni de minimis, e introducendo misure tecniche di selettività per il Mar Celtico e il Mare d'Irlanda. In diversi casi le deroghe sono temporanee e subordinate alla trasmissione di ulteriori dati scientifici e alla valutazione dello CSTEP.
Istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali, con esenzioni dall'obbligo di sbarco e misure tecniche di selettività.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e limitatamente alle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7, nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Riguarda in particolare operatori e pescherecci che utilizzano diversi attrezzi (reti a strascico, sciabiche, sfogliare, tramagli, nasse e trappole, reti pelagiche e altri attrezzi selettivi) e disciplina alcune specie bersaglio e catture accessorie nelle acque nordoccidentali. Prevede esclusioni/limitazioni specifiche per determinate zone, tipologie di attrezzo, percentuali di cattura e, per alcune esenzioni, applicazione provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ulteriori dati scientifici entro il 31 maggio di ciascun anno o, per talune misure, entro il 31 maggio 2019.
Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali
Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione istituisce il piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021 nelle acque nordoccidentali, in attuazione dell'obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. L'intervento si fonda sulle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati e tiene conto della valutazione del CSTEP, privilegiando in più punti un approccio temporaneo e pragmatico per consentire la raccolta di dati scientifici e la progressiva eliminazione dei rigetti.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che consente alla Commissione di adottare piani in materia di rigetti mediante atto delegato, per periodi iniziali fino a tre anni rinnovabili. Il nuovo piano sostituisce il precedente regime applicabile nel 2018 e conferma che l'obiettivo di fondo resta la riduzione progressiva dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione, mediante l'obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
Ambito di applicazione territoriale, soggettivo e temporale
L'obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca demersale nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7, con specifica esclusione della 5a e limitazione alle acque dell'Unione nella 5b. Il regolamento disciplina numerose combinazioni di specie, aree e attrezzi, in particolare per scampo, sogliola, razze, passera di mare, eglefino, merluzzo bianco, suro e sgombro. Il periodo di applicazione è dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, con talune esenzioni e misure provvisorie limitate al 31 dicembre 2019.
Definizioni degli attrezzi e delle aree rilevanti
L'articolo 2 contiene definizioni tecniche essenziali per la corretta applicazione delle deroghe e delle misure selettive. Vengono definiti, tra gli altri, il pannello Flemish, il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid, il Netgrid CEFAS, la rete flip-flap trawl, la bordatura bloccapietre e il pannello di rilascio del benthos. È inoltre definita la zona di protezione del Mar Celtico, circoscritta alle acque delle divisioni CIEM 7f, 7 g e alla parte della 7j situata a nord di 50° N e a est di 11° O.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Il regolamento conferma o introduce varie esenzioni fondate sul presunto elevato tasso di sopravvivenza dei rigetti. Per scampo, l'esenzione copre diverse tipologie di cattura con nasse e trappole, reti a strascico e reti da traino a divergenti in specifiche sottozone e divisioni CIEM. Per la sogliola, l'esenzione vale per le catture sotto taglia nella divisione 7d entro 6 miglia dalla costa e fuori dalle zone di riproduzione designate, a precise condizioni relative a imbarcazioni, profondità e durata del traino.
Le razze beneficiano di un'esenzione generale nelle acque nordoccidentali con qualsiasi attrezzo, ma gli Stati membri devono presentare ogni anno, entro il 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche e il CSTEP deve valutarle entro il 1o agosto. Per la razza cuculo, l'esenzione è limitata al 31 dicembre 2019 e richiede un'integrazione istruttoria entro il 31 maggio 2019. La passera di mare è oggetto di esenzioni in più segmenti di flotta e zone, ma le esenzioni relative alle sfogliare nelle divisioni 7a-7k sono provvisorie fino al 31 dicembre 2019 e subordinate a nuove prove scientifiche. Per le specie catturate con nasse e trappole nelle sottozone 5, 6 e 7 è prevista un'esenzione aggiuntiva, con obbligo di rilascio immediato in caso di rigetto.
Esenzioni de minimis
L'articolo 8 consente rigetti de minimis per diverse specie e combinazioni di attrezzi, in deroga all'obbligo di sbarco. Per il merlano sono previste soglie fino al 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e 2021 in determinate aree e con specifici attrezzi; per la sogliola sono previste soglie del 3 % in due contesti distinti. Ulteriori esenzioni, applicabili solo nel 2019, riguardano eglefino, merluzzo bianco, suro e sgombro, con soglia del 7 % e carattere provvisorio fino al 31 dicembre 2019.
Le deroghe de minimis più controverse sono accompagnate da obblighi di ulteriore trasmissione di dati scientifici entro il 31 maggio 2019 e valutazione del CSTEP entro il 1o agosto 2019. Il regolamento sottolinea anche che, quando l'esenzione de minimis si basa su estrapolazioni da dati incompleti, gli Stati membri devono trasmettere dati esatti e verificabili sull'intera flotta interessata, così da consentire stime attendibili dei rigetti e una corretta fissazione dei TAC.
Misure tecniche per aumentare la selettività
Oltre alle deroghe, il regolamento introduce misure tecniche volte a ridurre le catture indesiderate e ad aumentare la selettività degli attrezzi nel Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda. Nella zona di protezione del Mar Celtico, dal 1o luglio 2019 i pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche devono utilizzare attrezzi specifici, con diverse alternative in base alla composizione delle catture. Sono previste regole speciali per le catture che superano determinate soglie di scampo, merlano o gadidi, e la possibilità di introdurre attrezzi equivalenti o superiori riconosciuti dallo CSTEP.
Nel Mare d'Irlanda, dal 1o gennaio 2019, sono stabilite analoghe misure tecniche graduate in funzione della composizione delle catture: se aumenta la presenza di scampo, devono essere usati dispositivi selettivi specifici; se superano determinate soglie eglefino, merluzzo bianco e razze, si applicano altri attrezzi; in caso di catture meno problematiche è comunque richiesto un assetto selettivo minimo, salvo eccezioni per pescherecci con alta incidenza di scampo. Anche qui è ammessa l'adozione di dispositivi equivalenti o migliori sulla base della valutazione dello CSTEP.
Obblighi di rilascio dei rigetti
Per tutte le esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, il regolamento prescrive che, in caso di rigetto in mare, le catture siano rilasciate immediatamente. In alcuni casi è richiesta la restituzione intera nella zona di cattura; per le razze è imposto il rilascio sotto la superficie del mare. Si tratta di prescrizioni operative importanti per gli operatori, poiché condizionano la gestione a bordo delle catture non sbarcate.
Applicazione, controlli scientifici e abrogazione del precedente piano
Molte esenzioni sono subordinate a verifiche scientifiche aggiuntive e al riesame dello CSTEP, con scadenze puntuali, in particolare il 31 maggio per la trasmissione dei dati e il 1o agosto per la valutazione. Il regolamento abroga espressamente il regolamento delegato (UE) 2018/46, che disciplinava il piano per il 2018 nelle stesse acque. L'entrata in vigore è immediata, il giorno successivo alla pubblicazione, ma l'applicazione sostanziale decorre dal 1o gennaio 2019.
Disposizioni principali
Ambito territoriale e temporale dell'obbligo di sbarco
Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e solo nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale secondo il regolamento per il periodo 2019-2021.
Definizioni tecniche degli attrezzi e della zona di protezione
L'articolo 2 definisce, tra gli altri, il pannello Flemish, il pannello Seltra, il dispositivo di selettività Netgrid e Netgrid CEFAS, la rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl), la bordatura bloccapietre (flip-up rope), il pannello di rilascio del benthos e la zona di protezione del Mar Celtico.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Sono previste esenzioni per scampo, sogliola, razze, passera di mare e specie catturate con nasse e trappole, basate sull'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Alcune esenzioni sono permanenti per il periodo del regolamento; altre sono provvisorie fino al 31 dicembre 2019 e richiedono ulteriori informazioni scientifiche e la valutazione dello CSTEP entro il 1o agosto 2019 o il 1o agosto di ciascun anno.
Esenzione per lo scampo
L'esenzione si applica allo scampo catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM 6 e 7, con reti a strascico con maglie pari o superiori a 100 mm nella sottozona 7, con reti a strascico da 70 a 99 mm in combinazione con attrezzi altamente selettivi nella sottozona 7 e con reti da traino a divergenti da 80 a 110 mm in combinazione con attrezzi selettivi nella divisione 6a entro 12 miglia dalla costa. In caso di rigetto, gli scampi devono essere rilasciati immediatamente e interi nella zona di cattura.
Esenzione per la sogliola
Nella divisione 7d, entro 6 miglia dalla costa e fuori dalle zone di riproduzione designate, l'esenzione riguarda la sogliola sotto taglia catturata con reti da traino a divergenti con maglie del sacco tra 80 e 99 mm da navi con specifiche limitazioni di lunghezza, potenza e profondità di pesca. I pesci devono essere rilasciati immediatamente in caso di rigetto.
Esenzione per le razze
L'esenzione si applica al totale ammissibile di catture di razze in tutte le acque nordoccidentali con qualsiasi attrezzo nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7. Gli Stati membri interessati devono presentare ogni anno, entro il 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche; il CSTEP deve valutarle entro il 1o agosto. Per la razza cuculo l'esenzione vale solo fino al 31 dicembre 2019, con ulteriore documentazione da presentare entro il 31 maggio 2019. Le razze rigettate devono essere rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.
Esenzione per la passera di mare
Sono previste esenzioni per passera di mare catturata con tramagli o reti da traino a divergenti nelle divisioni 7d, 7e, 7f e 7 g, nonché con specifiche sfogliare nelle divisioni 7a-7k. Le esenzioni relative alle sfogliare sono provvisorie fino al 31 dicembre 2019 e richiedono ulteriori prove scientifiche da presentare entro il 31 maggio 2019; il CSTEP deve valutarle entro il 1o agosto 2019. In caso di rigetto, la passera di mare deve essere rilasciata immediatamente e sotto la superficie del mare.
Esenzione per specie catturate con nasse e trappole
Nelle sottozone 5 (esclusa la 5a e limitatamente alle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 si applica un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza alle specie catturate con nasse e trappole; le specie rigettate devono essere rilasciate immediatamente.
Esenzioni de minimis per merlano e sogliola
Sono consentiti rigetti de minimis fino al 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e 2021 per il merlano in alcune combinazioni di attrezzi e aree della divisione 7d e delle divisioni 7b-c e 7e-k; fino al 3 % per la sogliola catturata con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni 7d, 7e, 7f e 7 g; e fino al 3 % per la sogliola catturata con attrezzi TBB con pannello Flemish nelle divisioni 7d, 7e, 7f, 7 g e 7 h.
Esenzioni de minimis per eglefino, merluzzo bianco, suro e sgombro
Per eglefino e merluzzo bianco è previsto un limite del 7 % nel 2019 per catture effettuate con reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b-7c e 7e-7k. Per suro e sgombro è previsto un limite del 7 % nel 2019 nelle sottozone 6 e divisioni 7b-7k. Le esenzioni per eglefino, merluzzo bianco, suro e sgombro sono provvisorie fino al 31 dicembre 2019 e richiedono ulteriori dati scientifici entro il 31 maggio 2019 e valutazione CSTEP entro il 1o agosto 2019.
Misure tecniche nella zona di protezione del Mar Celtico
Dal 1o luglio 2019 i pescherecci con reti a strascico o sciabiche nella zona di protezione del Mar Celtico devono usare specifici attrezzi selettivi, tra cui sacco da 110 mm con pannello a maglie quadrate di 120 mm, sacco T90 da 100 mm o sacco da 100 mm con pannello a maglie quadrate di 160 mm. Sono previste deroghe con attrezzi alternativi per catture che contengono oltre il 5 % di scampo, oltre il 55 % di merlano o di una combinazione di specie indicate, oppure meno del 10 % di gadidi nella divisione 7f a est di 5° O. È possibile aggiungere attrezzi equivalenti o superiori riconosciuti dallo CSTEP.
Misure tecniche nel Mare d'Irlanda
Dal 1o gennaio 2019 i pescherecci con reti a strascico o sciabiche nella divisione 7a devono rispettare misure tecniche che dipendono dalla composizione delle catture. Per catture con oltre il 5 % di scampo sono ammessi attrezzi selettivi specifici, inclusi pannello Seltra, griglia da 35 mm, NetGrid CEFAS e flip-flap trawl. Per catture con oltre il 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze sono previsti altri attrezzi; per catture con meno del 10 % di tale combinazione si applica un sacco da 100 mm con pannello da 100 mm, salvo pescherecci con oltre il 30 % di scampo. Sono ammesse equivalenze riconosciute dallo CSTEP.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e abroga il regolamento delegato (UE) 2018/46.
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