Sentenza del 19/05/2016 n. 3046 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Allegazione PVC - Lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione - Non sanabilità - Annullamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L’omessa allegazione del PVC ha determinato un difetto di motivazione dell’avviso e una lesione non sanabile del diritto di difesa del contribuente. Di conseguenza, l’avviso di accertamento è stato annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento perché il processo verbale di constatazione (PVC), contenente la descrizione completa e dettagliata degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria, non era stato allegato né notificato integralmente o per stralcio. La mera indicazione nell’avviso di alcuni dati o elementi relativi alle operazioni verificate non è stata ritenuta sufficiente, poiché impediva al contribuente di conoscere compiutamente i rilievi e di esercitare effettivamente il diritto di difesa e di instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Principio di motivazione degli atti tributari
L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere in modo completo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa. Quando tali elementi sono contenuti nel PVC, questo deve essere allegato, anche per stralcio, all’avviso di accertamento.
Diritto di difesa e principio del contraddittorio
Il contribuente deve poter conoscere integralmente i rilievi dell’Amministrazione e interloquire efficacemente prima o nell’ambito della contestazione dell’atto. La mancata disponibilità del PVC può configurare una lesione effettiva di tali garanzie.
Massime di principio
- La semplice riproduzione nell’avviso di alcuni dati o riferimenti alle operazioni verificate non sostituisce l’allegazione del PVC quando quest’ultimo contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria.
- Se l’avviso richiama un documento istruttorio non messo a disposizione del contribuente, l’atto può risultare illegittimo per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
- L’Amministrazione deve allegare il PVC integralmente o almeno nella parte contenente gli elementi fondanti dell’accertamento, così da rendere comprensibili le contestazioni.
- La lesione del diritto di difesa non è sanata dalla possibilità per il contribuente di reperire successivamente il documento o di contestare comunque l’accertamento, quando l’omissione iniziale gli abbia impedito un contraddittorio effettivo.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l’avviso esponga autonomamente tutti i presupposti della pretesa oppure rinvii a un PVC non allegato: nel secondo caso sussistono possibili profili di annullabilità dell’atto.
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