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Ordinanza

Ordinanza n. 2454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione Quinta, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Campania n. 7803 del 3 dicembre 2025, chiedendone la sospensione. Nell’appello sono state reiterate le censure già dedotte in primo grado contro il provvedimento amministrativo impugnato. Il testo non specifica il contenuto dell’atto amministrativo né i singoli motivi di illegittimità. Il Consiglio di Stato ha rilevato, inoltre, che il ricorso di primo grado e l’appello non risultavano notificati alla controinteressata, con conseguente possibile profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che le censure contro il provvedimento impugnato non presentassero profili di fondatezza, precisando che esse dovranno comunque essere esaminate nella sede di merito. Il Collegio ha inoltre avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso di primo grado e dell’appello per mancata notifica alla controinteressata, questione da valutare preliminarmente nel merito. Quanto al periculum in mora, nella comparazione degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse al mantenimento della sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla tutela cautelare in appello.

  • art. 41, comma 1, c.p.a.

    La mancata notificazione del ricorso alla controinteressata costituisce un possibile profilo di inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti del possibile profilo di inammissibilità rilevato d’ufficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, nella cognizione sommaria propria della fase, le censure non presentino apprezzabili profili di fondatezza.
  • Nella valutazione del periculum in mora, l’interesse al mantenimento della sicurezza pubblica può prevalere sugli interessi individuali contrapposti.
  • La mancata notificazione del ricorso alla controinteressata, ove necessaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.a., può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione e deve essere valutata preliminarmente nel giudizio di merito.
  • Il giudice, qualora rilevi d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità non previamente discusso, deve sottoporlo al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoOrdine e sicurezza pubblica
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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