Cassazione Penale, Ordinanza n. 36400/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, 648 e 648-bis c.p. e il travisamento della prova in riferimento all’art. 192 c.p.p.; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 603 c.p.p. per l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. La difesa ha inoltre depositato una memoria, sostenendo che il ricorso non fosse inammissibile e chiedendone l’assegnazione a una sezione ordinaria per la decisione nel merito. La Corte ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità, perché riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale e miravano a ottenere una rivalutazione delle prove. La sentenza d’appello aveva motivato la non decisività dell’escussione richiesta, anche considerando che la prova era già stata acquisita per relationem, e aveva valorizzato gli elementi probatori relativi all’uso della targa e dei documenti di un’altra vettura e alla successiva vendita dell’auto, condotte ritenute funzionali a mascherare l’origine delittuosa del bene e integranti il riciclaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproducevano censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte d’appello con motivazione ritenuta corretta e non viziata, e che le contestazioni probatorie sollecitavano una rivalutazione delle fonti non consentita in sede di legittimità, senza individuare specifici travisamenti. Ha inoltre precisato che l’inammissibilità del ricorso originario si estende ai motivi aggiunti e non può essere sanata tardivamente, a prescindere dal contenuto di questi ultimi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
contestano, l’uno, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 640, 648 e 648 bis cod. pen. e il travisamento della prova in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.
La norma è indicata come parametro della censura di erronea applicazione della legge penale; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione, dichiarando inammissibili le doglianze perché estranee al sindacato di legittimità nei termini in cui sono state formulate.
contestano, l’uno, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 640, 648 e 648 bis cod. pen. e il travisamento della prova in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.
La norma è richiamata quale oggetto della censura di erronea applicazione della legge penale; la decisione non ne approfondisce l’interpretazione, poiché la doglianza è dichiarata inammissibile.
sull’analitico compendio probatorio comprovante i reati in contestazione e, in particolare, sull’attività manipolativa -utilizzo di targa e documenti di altravettura, con successiva vendita dell’auto- ritenuta dalla Corte territoriale, conmotivazione affatto esente dai dedotti vizi, funzionalmente orientata amascherare l’origine delittuosa del bene, con piena integrazione del delitto diriciclaggio
La condotta di manipolare l’identificazione del veicolo usando targa e documenti di un’altra vettura e poi venderlo, se funzionalmente diretta a mascherarne l’origine delittuosa, è stata ritenuta dai giudici di merito integrare il delitto di riciclaggio; la Cassazione ha giudicato non viziata la relativa motivazione.
contestano, l’uno, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 640, 648 e 648 bis cod. pen. e il travisamento della prova in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.
La norma è richiamata dalla difesa in relazione al travisamento della prova. La Corte ha escluso che le censure individuassero specifici travisamenti e ha ritenuto che mirassero invece a una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.
si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulleargomentate ragioni per cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in considerazione della non decisivitàdella sollecitata escussione del teste ai fini del decidere e tenuto pure conto dellagià avvenuta acquisizione per relationem della prova stessa
La rinnovazione dell’istruttoria non è dovuta quando la prova sollecitata non è decisiva ai fini della decisione e risulta già acquisita per relationem, purché il rigetto della richiesta sia adeguatamente motivato.
norma non indicata nel testo (inammissibilità del ricorso e motivi aggiunti)
l'inammissibilità dei ricorsi si estende ai motivi aggiunti e ciò a prescindere dal contenuto di questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria
Il vizio radicale di inammissibilità dell’impugnazione originaria non è sanabile mediante motivi aggiunti, ai quali l’inammissibilità si estende indipendentemente dal loro contenuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una loro lettura alternativa quando le censure non individuano specifici travisamenti e si limitano a contestare l’apprezzamento probatorio motivatamente compiuto dai giudici di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria può essere respinta quando la prova sollecitata non è decisiva ai fini del giudizio e risulta già acquisita per relationem, se il giudice motiva adeguatamente tali ragioni.
- L’uso di targa e documenti appartenenti a un altro veicolo, seguito dalla vendita dell’auto, può integrare il riciclaggio quando la condotta manipolativa sia funzionalmente orientata a mascherare l’origine delittuosa del bene.
- L’inammissibilità radicale del ricorso originario si estende ai motivi aggiunti e non può essere sanata tardivamente, indipendentemente dal contenuto di questi ultimi.
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