Sentenza del 15/01/2024 n. 1443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di rettifica e liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale su compravendite di terreni in O (CO). L'amministrazione aveva rettificato i valori dichiarati (prezzi molto inferiori ai valori accertati) adottando il metodo comparativo e facendo riferimento ai valori OMI; i ricorrenti contestavano l'adeguata motivazione degli avvisi, la mancata allegazione dell'atto di comparazione, l'uso esclusivo dei valori OMI senza considerare la perizia giurata di stima e la ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
La decisione
Prima la Commissione tributaria provinciale di Como aveva parzialmente accolto i ricorsi riducendo i valori accertati del 30%; la Commissione tributaria regionale di Milano ha invece rigettato l'appello e confermato la decisione di secondo grado di motivatione basata sul metodo comparativo. Tuttavia, in Cassazione i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso prima della pubblica udienza; la rinuncia è stata accettata dal difensore dell'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, senza decidere nel merito e senza pronunce sulle spese (nulla da disporre sulle spese giudiziali); inoltre è stata esclusa l'applicabilità dell'art.13, comma 1‑quater, del D.P.R. n.115/2002 (contributo unificato addizionale) per la fattispecie di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
art. 51, comma 3; art. 52
Riferite in tema di motivazione degli avvisi di rettifica e della necessità (contestata) di allegare l'atto di comparazione; il giudice di merito ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che il metodo comparativo potesse essere indicato come base dell'accertamento
Legge 27 luglio 2012, n. 212
Richiamata in relazione ai profili di diritto tributario; non esaminata definitivamente in Cassazione per effetto della rinuncia
Codice civile
Riferimento all'onere della prova: i ricorrenti sostenevano che spettasse all'amministrazione provare il valore maggiorato; i giudici di merito hanno invece ritenuto possibile l'uso dei dati OMI salvo la prova contraria (perizia giurata)
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3; art. 132; art. 390, secondo e terzo comma; art. 391, quarto comma
Art.360 citato come criterio di impugnazione in Cassazione; art.390 e segg. applicati per il corretto deposito e accettazione della rinuncia al ricorso e per il conseguente effetto di estinzione del procedimento; art.391 quarto comma invocato per non disporre sulle spese in caso di rinuncia accettata
Costituzione
Richiamata in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; non risolta nel merito a causa della rinuncia
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario; non decisa in punto di merito
Legge comunitaria 2008
art. 24, comma 5, lett. f e comma 6
Citate dai ricorrenti in ordine a specifiche garanzie/procedure; la Corte non si è pronunciata definitivamente in merito
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha ritenuto inapplicabile la norma che imporrebbe al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia, essendo la pronuncia di estinzione non equiparabile a sanzionatoria/definitiva
Massime di principio
- La rinuncia al gravame, se validamente proposta prima della pubblica udienza e accettata dall'altra parte, determina l'estinzione del procedimento senza decisione di merito.
- L'accettazione della rinuncia da parte del difensore della resistente è procedura rilevante: se accettata non si procede a decisione sostanziale né, di regola, a condanna delle spese.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a soccombenza e quindi, secondo la Corte, non attiva l'obbligo previsto dall'art.13, comma 1‑quater, del D.P.R. n.115/2002 relativo a versamenti addizionali.
- In controversie sul valore degli immobili/terreni l'amministrazione può utilizzare i dati OMI e il metodo comparativo, ma deve motivare adeguatamente l'accertamento e rendere valutabili i criteri usati; il contribuente può opporsi con perizia giurata e documentazione contraria per allegare prova del minor valore (controllare onere della prova, art.2697 c.c.).
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare che la rinuncia impedisce alla Corte di pronunciarsi sui profili di diritto contestati (perdita dell'occasione di ottenere un precedente favorevole).
- Se si contesta la motivazione dell'avviso di rettifica, nella fase processuale conviene evidenziare la mancanza dell'atto di comparazione o la scorretta applicazione dei valori OMI e depositare perizia tecnica che contrasti specificamente i criteri di valutazione usati dall'amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 8 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 1376 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 1392 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →