Sentenza n. 1664/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione di inconveniente igienico-sanitario, successivamente annullata in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, in particolare, la carenza della propria qualità di erede e quindi l'assenza del presupposto soggettivo per l'adozione nei suoi confronti del provvedimento. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza cautelare propulsiva, il Comune ha annullato in autotutela l'atto impugnato. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il Comune ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulando anche una richiesta di condanna alle spese; il ricorrente ha chiesto, invece, di considerare la soccombenza virtuale dell'amministrazione ai fini delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza aveva fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio non ha proceduto alla valutazione della soccombenza virtuale nel merito e ha disposto la compensazione integrale delle spese, trattandosi di una pronuncia in rito e tenendo conto della tardività delle richieste formulate dalla parte.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato mediante annullamento in autotutela determina il venir meno dell'interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR insieme all'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., nel quadro della decisione in rito.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nel corso del giudizio, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il giudizio si definisce per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può regolare le spese senza procedere necessariamente a una decisione sulla soccombenza virtuale nel merito.
- La tardività delle richieste formulate dalle parti può essere considerata dal giudice ai fini della compensazione delle spese di lite.
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