Circolare numero 84 del 2-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula dell’accordo tra INPS e la Federazione nazionale autonoma dei Sindacati dei lavoratori agricoli aderente alla CISAL per la trattenuta delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. Vengono richiamate le regole operative già vigenti, precisati i requisiti della delega, istituite le scritture contabili dedicate, indicati le modalità di versamento e il rimborso spese, nonché la sigla con cui la Federazione deve comparire sui moduli. È inoltre riportato il testo dell’accordo con durata, rinnovo, responsabilità e disciplina delle trattenute.
Riscossione INPS delle quote associative CISAL sui trattamenti di disoccupazione agricola
Riscossione INPS delle quote associative CISAL sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà notizia dell’accordo sottoscritto tra l’INPS e la Federazione nazionale autonoma dei Sindacati dei lavoratori agricoli aderente alla CISAL per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. L’intesa è stipulata in attuazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e riprende sostanzialmente lo schema già adottato per analoghe convenzioni sindacali.
Ambito di applicazione
La trattenuta sindacale può essere effettuata sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai lavoratori agricoli aventi diritto:
- all’indennità ordinaria di disoccupazione;
- al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
L’accordo precisa che il diritto alla trattenuta è esercitabile dai lavoratori che presentano la relativa delega e che la pratica attuazione decorre dal pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1989.
Requisiti della delega
La circolare richiama espressamente l’art. 2 dell’accordo, evidenziando che la delega deve rispettare gli elementi essenziali del fac-simile allegato e i requisiti di validità riportati sul modulo Prest.Agr. 21 T.P. Le Sedi devono quindi verificare che siano presenti tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti.
In particolare:
- la delega deve essere firmata dal lavoratore agricolo interessato e da un rappresentante della Federazione sindacale stipulante;
- per il lavoratore analfabeta è ammesso il segno di croce, convalidato da due testimoni;
- in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenuto.
Presentazione della delega ed efficacia
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale. Essa produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui la prestazione si riferisce.
L’INPS non tiene conto delle deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.
Versamenti alla Federazione e flussi informativi
L’INPS versa alla Federazione l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascuna settimana, al netto:
- delle spese di cui all’art. 7 dell’accordo;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti sono eseguiti nel corso della settimana successiva mediante ordine di bonifico su un apposito conto corrente bancario della Federazione, indicato annualmente all’Istituto. La circolare indica inoltre il conto corrente presso il Banco di Napoli, Filiale di Roma Agenzia n. 8, conto n. 27/4593.
L’INPS trasmette alla organizzazione sindacale nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, con i nominativi dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta, completi di dati anagrafici e importo trattenuto. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute con le ordinarie modalità, la Federazione deve rimborsare le somme a semplice richiesta dell’Istituto.
Contabilizzazione delle operazioni
Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali e dei relativi debiti sono istituiti due conti specifici:
- GPA 25/08, per la rilevazione delle trattenute sindacali effettuate sulle indennità di disoccupazione, movimentato in contropartita dei conti relativi alla liquidazione delle prestazioni;
- GPA 11/82, per la rilevazione del debito verso la CISAL, movimentato in contropartita del conto GPA 35/42 già esistente.
L’allegato n. 2 riporta la denominazione completa e abbreviata dei conti istituiti.
Rimborso delle spese di esazione
Il rimborso delle spese sostenute dall’Istituto per l’espletamento del servizio di esazione delle quote sindacali è contabilizzato al conto GPA 24/42. Per l’anno 1990, per ciascuna trattenuta sindacale sulla prestazione di disoccupazione agricola, è dovuta la somma di L. 802,58.
L’accordo disciplina anche il criterio generale di determinazione delle spese del servizio:
- il costo è calcolato ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati;
- la quota di partecipazione alle spese generali annuali è stabilita dal Comitato Esecutivo dell’INPS;
- negli anni successivi il costo è aggiornato in base alla variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;
- in attesa dei dati, si applica la misura dell’anno precedente con riserva di conguaglio;
- la rideterminazione può essere chiesta anche prima della scadenza triennale se sopravvengono elementi oggettivi che modificano il reale onere.
Per la prima applicazione, la previsione triennale è anticipata al 1 gennaio 1991.
Sigla della Federazione sul modulo di domanda
La circolare precisa che sulla delega per le trattenute delle quote sindacali già stampata sul modulo di domanda delle prestazioni di disoccupazione il soggetto convenzionato deve essere indicato con la sigla "FEDERAGRICOLI CISAL".
Durata, rinnovo e responsabilità
L’accordo è valido fino al 31 dicembre 1990 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessaria l’introduzione di aggiunte o modifiche.
L’art. 8 solleva l’INPS da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e pone a carico della Federazione il rimborso, su semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo.
Domicilio delle parti
Ai fini dell’applicazione dell’accordo, le parti eleggono domicilio presso:
- l’Istituto nazionale della previdenza sociale, Viale Ciro il Grande 21, Roma;
- la Federazione nazionale autonoma sindacati lavoratori agricoli aderente alla CISAL, Via Volturno 58, Roma.
Punti principali
Stipula dell’accordo e finalità
L’INPS ha sottoscritto il 6 marzo 1990, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, un accordo con la Federazione nazionale autonoma dei Sindacati dei lavoratori agricoli aderente alla CISAL per riscuotere, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, le quote associative dovute dagli iscritti, in attuazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Requisiti e validità della delega
La delega deve rispettare i requisiti di sostanza e di forma previsti dal testo riportato sui moduli Prest.Agr. 21 T.P. e deve contenere gli elementi essenziali del fac-simile allegato. Deve essere firmata dal lavoratore agricolo e da un rappresentante della Federazione; per l’analfabeta è previsto il segno di croce convalidato da due testimoni. La delega deve essere presentata con la domanda di prestazione e vale in modo irrevocabile per l’anno cui la prestazione si riferisce.
Prestazioni interessate e decorrenza
La trattenuta può riguardare l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalle leggi n. 457/1972 e n. 37/1977. L’accordo è efficace dalla data di stipula, ma la pratica attuazione decorre dal pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1989.
Modalità di versamento e contabilizzazione
L’INPS versa alla Federazione l’importo delle trattenute operate ogni settimana, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante bonifico sul conto corrente indicato. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/08 per le trattenute sindacali sulle indennità di disoccupazione e GPA 11/82 per il debito verso la CISAL, in contropartita del conto GPA 35/42 già esistente.
Spese del servizio di esazione
Per il 1990 è dovuta, per ciascuna trattenuta sindacale sulla prestazione di disoccupazione agricola, la somma di L. 802,58, come già comunicato con la circolare n. 48 del 22 febbraio 1990. Le spese del servizio sono trattenute sui versamenti da corrispondere e soggette alle imposizioni fiscali vigenti al momento della liquidazione.
Sigla da utilizzare e dati bancari
Sulla delega precompilata del mod. Prest. Agr. 21 T.P. la Federazione deve essere indicata con la sigla "FEDERAGRICOLI CISAL". I versamenti vanno effettuati tramite bonifico sul conto corrente acceso presso il Banco di Napoli, Filiale di Roma Agenzia n. 8, conto corrente n. 27/4593.
Durata, rinnovo e responsabilità
L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 1990 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta entro il 30 giugno con raccomandata A/R. È prevista la revisione su richiesta di una delle parti in caso di necessità di aggiunte o modifiche. L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, mentre la Federazione rimborsa eventuali spese per controversie giudiziarie connesse alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo.
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