Circolare numero 85 del 3-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l'assegno alimentare corrisposto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sospesi dal servizio è soggetto alla contribuzione per l'assistenza sanitaria (SSN) e al contributo GESCAL. Il Ministero del Tesoro ritiene infatti che, pur in assenza di attività lavorativa durante la sospensione cautelare, permanga il rapporto di lavoro e quindi lo status di lavoratore dipendente. A sostegno della conclusione viene richiamato anche il trattamento fiscale dell'assegno, considerato reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF e assoggettato alla relativa imposta con detrazioni intere.
Assoggettamento dell'assegno alimentare dei dipendenti pubblici sospesi a contributi SSN e GESCAL
Assoggettamento dell'assegno alimentare dei dipendenti pubblici sospesi a contributi SSN e GESCAL
La circolare affronta il trattamento contributivo e fiscale dell'assegno alimentare corrisposto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sospesi dal servizio per provvedimento disciplinare. In particolare, chiarisce che tale emolumento resta collegato al rapporto di lavoro e, conseguentemente, mantiene rilevanza ai fini della contribuzione sanitaria e del contributo GESCAL.
Quesito e oggetto del chiarimento
A seguito di quesiti formulati dalle S.A.P., il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - è stato interpellato sulla possibilità di assoggettare o meno l'assegno alimentare alle contribuzioni dovute per le prestazioni del SSN e per la GESCAL.
Qualificazione dell'assegno alimentare
Il Ministero ha precisato che l'assegno alimentare trae origine e fondamento nel rapporto di lavoro. Per questa ragione deve essere assoggettato, ai fini dell'assistenza sanitaria, alla contribuzione prevista per i lavoratori dipendenti, nonostante durante la sua erogazione il dipendente non presti attività lavorativa.
Effetti della sospensione dal servizio sul rapporto di lavoro
La sospensione dal servizio è qualificata come provvedimento cautelativo dell'Amministrazione. Essa non fa venir meno, nel momento in cui viene adottata, il rapporto di lavoro sotto il profilo rilevante per la tutela sanitaria, anche se il provvedimento potrebbe in futuro essere revocato con effetto ex tunc.
Ne deriva che il dipendente, pur sospeso cautelativamente, non perde lo status di lavoratore e continua a essere tutelato come lavoratore dipendente ai fini dell'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.
Rilevanza fiscale e contributo GESCAL
A sostegno della conclusione, il Ministero richiama anche la disciplina fiscale dell'assegno alimentare, qualificato come reddito da lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF. Di conseguenza, l'emolumento è assoggettato alla relativa imposta con applicazione delle detrazioni nella misura intera.
Le medesime considerazioni valgono, secondo la circolare, anche per l'obbligo di versamento del contributo GESCAL.
Punti principali
Quesito sulla contribuzione dell'assegno alimentare
A seguito dei quesiti formulati dalle S.A.P., è stato sottoposto al Ministero del Tesoro il problema della soggezione o meno alla contribuzione per le prestazioni del SSN e per la GESCAL dell'assegno alimentare erogato ai dipendenti pubblici colpiti da sospensione dal servizio.
Qualificazione dell'assegno alimentare e permanenza del rapporto di lavoro
Il Ministero ha precisato che l'assegno alimentare deriva dal rapporto di lavoro e, per questo, deve essere assoggettato alla contribuzione sanitaria prevista per i lavoratori dipendenti, anche se durante la sua percezione il dipendente non svolge alcuna attività lavorativa. La sospensione dal servizio è qualificata come provvedimento cautelativo dell'Amministrazione e non elimina, ai fini contingenti della tutela sanitaria, il rapporto di lavoro, che potrebbe anche essere revocato con effetto ex tunc.
Effetti sul diritto all'assistenza sanitaria
Poiché il dipendente sospeso non perde lo status di lavoratore, egli continua a beneficiare dell'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico secondo il regime proprio del lavoratore dipendente, durante tutto il periodo di sospensione cautelativa.
Rilevanza fiscale e contributo GESCAL
A conferma dell'impostazione adottata, il Ministero richiama il fatto che l'assegno alimentare costituisce reddito da lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF ed è quindi assoggettato a tale imposta con applicazione delle relative detrazioni nella misura intera. Le medesime considerazioni valgono anche per l'obbligo di versamento del contributo GESCAL.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 apr 1990Circolare numero 84 del 2-4-1990
- Circolare · 5 apr 1990Circolare numero 86 del 5-4-1990
- Circolare · 31 mar 1990Circolare numero 83 del 31-3-1990
- Circolare · 6 apr 1990Circolare numero 87 del 6-4-1990
- Circolare · 30 mar 1990Circolare numero 82 del 30-3-1990
- Circolare · 7 apr 1990Circolare numero 88 del 7-4-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →