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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/72

Regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato fissa le condizioni alle quali le autorità competenti possono autorizzare, in via eccezionale, l’uso di soli due anni di dati storici invece dei cinque anni normalmente richiesti per alcuni parametri del metodo IRB. La deroga è limitata a specifiche esposizioni, è soggetta a soglie quantitative del 5% e a stringenti condizioni qualitative sulla disponibilità e qualità dei dati. La concessione è ammessa solo nei primi cinque anni dall’adozione iniziale del metodo IRB e non incide sulle autorizzazioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Condizioni per autorizzare l’uso, nel metodo IRB, di serie storiche di dati di 2 anni invece che di 5 per PD, LGD interna e fattori di conversione.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento che utilizzano il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alle loro imprese madri e filiazioni per le richieste di autorizzazione alla deroga in materia di dati presentate all’autorità competente. Riguarda esclusivamente le esposizioni ammissibili ai fini della deroga, entro i primi cinque anni dall’autorizzazione iniziale all’uso del metodo IRB; restano esclusi le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed enti di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettere a) e b), e i portafogli di esposizioni non inclusi al momento della prima applicazione del metodo IRB. Le autorizzazioni già concesse prima dell’entrata in vigore del regolamento non sono disciplinate dal medesimo.

Condizioni per l’autorizzazione della deroga in materia di dati nel metodo IRB

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 575/2013 definendo in modo uniforme le condizioni alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti a utilizzare una serie storica di due anni, anziché di cinque, per taluni parametri del metodo IRB. La disciplina risponde all’esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo regime prudenziale, evitando al contempo che l’uso di dati più brevi comprometta l’affidabilità delle stime di rischio e il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento che applicano il metodo basato sui rating interni, oltre alle imprese madri e alle filiazioni coinvolte nella richiesta di autorizzazione. L’oggetto della deroga è circoscritto alla possibilità di impiegare dati relativi a un periodo di due anni per la PD, la LGD interna e i fattori di conversione previsti dagli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Esposizioni ammissibili ed esclusioni

L’articolo 2 distingue tra categorie di esposizioni ammissibili e non ammissibili. In linea generale, sono ammissibili i tipi di esposizioni diversi da quelli verso amministrazioni centrali, banche centrali ed enti ricompresi nell’articolo 147, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni verso imprese di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), possono rientrare nella deroga solo se non presentano una struttura caratterizzata da un numero esiguo o inesistente di default osservati. Sono invece esclusi i tipi di esposizioni non inclusi nel portafoglio dell’ente al momento in cui esso ha iniziato ad applicare il metodo IRB, indipendentemente dal fatto che tali esposizioni siano state incluse immediatamente o in fase successiva secondo il piano di introduzione sequenziale.

Limiti quantitativi

L’articolo 3 introduce due soglie cumulative del 5% che limitano la portata della deroga. Il primo limite riguarda il valore complessivo dell’esposizione oggetto della richiesta, sommato alle deroghe già concesse e ancora in vigore; il secondo riguarda l’importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato in modo analogo. Ai fini del calcolo del primo limite, il valore complessivo dell’esposizione comprende il valore aggregato di tutti i tipi di esposizioni misurato per il rischio di credito e di diluizione, al lordo delle rettifiche per il rischio di credito specifico, delle rettifiche di valore supplementari di cui agli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e di altre riduzioni dei fondi propri.

Requisiti qualitativi e prudenza nelle stime

Per ottenere l’autorizzazione, l’ente deve fornire prove adeguatamente documentate circa la carenza di serie storiche più lunghe oppure la loro inadeguatezza in termini di accuratezza, completezza e adeguatezza. Deve inoltre applicare un adeguato margine di prudenza ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, così da compensare il maggiore margine di errore connesso all’uso di campioni più limitati. Infine, il processo di vaglio dei dati immessi previsto dall’articolo 174, lettera b), deve essere rafforzato in funzione della minore ampiezza della base dati.

Durata della deroga e regime transitorio

La deroga può essere concessa solo nei primi cinque anni successivi alla data in cui l’ente è stato autorizzato per la prima volta a calcolare le esposizioni ponderate per il rischio con il metodo IRB, ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorizzazioni alla deroga già rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento restano fuori dal suo ambito di applicazione, con una salvaguardia espressa per evitare effetti retroattivi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della deroga in materia di dati

L’articolo 1 stabilisce le condizioni obbligatorie per autorizzare l’uso di dati relativi a un periodo di due anni anziché di cinque per la stima della probabilità di default (PD), della perdita in caso di default (LGD interna) e dei fattori di conversione previsti dagli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Esposizioni ammissibili

L’articolo 2 ammette, in linea generale, i tipi di esposizioni diversi da quelle verso amministrazioni centrali, banche centrali ed enti di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettere a) e b). Le esposizioni verso imprese di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), sono ammissibili solo se non sono strutturalmente caratterizzate da un numero esiguo o inesistente di default osservati. Restano escluse le esposizioni non presenti nel portafoglio dell’ente al momento della prima applicazione del metodo IRB.

Soglie quantitative massime

L’articolo 3 subordina la deroga al rispetto di due limiti cumulativi: il valore complessivo dell’esposizione oggetto della richiesta, sommato a quello delle deroghe già in vigore, non può superare il 5% del valore complessivo delle esposizioni dell’ente; analogamente, l’importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio non può superare il 5% dell’importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio dell’ente. Sono inoltre precisate le modalità di calcolo del valore complessivo dell’esposizione e dell’importo ponderato per il rischio.

Condizioni qualitative e qualità dei dati

L’articolo 4 richiede che l’ente dimostri documentalmente, per ciascun tipo di esposizione, che non esistono serie storiche più lunghe oppure che tali serie sono inadeguate per mancanza di accuratezza, completezza o adeguatezza; che è applicato un adeguato margine di prudenza ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; e che il processo di vaglio dei dati immessi di cui all’articolo 174, lettera b), è rafforzato per compensare la minore ampiezza del campione.

Limite temporale della deroga

L’articolo 5 consente l’autorizzazione solo nei primi cinque anni successivi alla data in cui l’ente è stato autorizzato per la prima volta a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio con il metodo IRB, ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Disposizione transitoria

L’articolo 6 prevede che le autorizzazioni alla deroga in materia di dati concesse prima dell’entrata in vigore del regolamento non siano soggette alle sue disposizioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialigestione del rischio di creditomodelli internifondi propri

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