Regolamento (UE) 2016/1714
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1714 della Commissione, del 23 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nel quadro della disciplina UE sui mercati agricoli. I valori sono fissati in allegato per singoli codici NC e paesi terzi di origine, sulla base del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per le specifiche combinazioni di codice NC e paese terzo di origine ivi indicate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non contiene esclusioni espresse, ma riguarda solo i prodotti e le origini elencati nell'allegato; il codice "ZZ" indica le altre origini.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1714: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 23 settembre 2016, fissa i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, identificati per codice NC e per origine da specifici paesi terzi. I valori si applicano ai fini del prezzo di entrata nelle importazioni nell'Unione; non sono previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo fornito. Il codice "ZZ" è chiarito in nota come corrispondente a "altre origini".
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli stabiliti nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori da applicare a una serie di codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10 / 0809 30 90, con valori differenziati per paese di origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, NZ, US, ZA, CN e ZZ).
Decorrenza ed effetti giuridici
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è, inoltre, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Profilo pratico per operatori e professionisti
Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il regolamento rileva nella determinazione del prezzo di entrata dei prodotti interessati, con impatto sulla corretta liquidazione degli oneri all'importazione. La consultazione dell'allegato è essenziale per associare a ciascun codice NC e origine il corrispondente valore forfettario applicabile nella data di riferimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Fissazione dei valori nell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato, nel quale sono elencati i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e origini. I valori variano in funzione del prodotto e del paese terzo interessato; il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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