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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1715

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1715 della Commissione, del 23 settembre 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2016

Normativa europea32016R1715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce, per il mese di settembre 2016, le condizioni di rilascio dei titoli di importazione per alcune quote tariffarie di riso e rotture di riso già aperte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. Per alcuni contingenti le domande superano i quantitativi disponibili e viene quindi fissato un coefficiente di attribuzione; per altri, invece, le richieste sono inferiori o pari alla disponibilità e possono essere accolte integralmente. Il testo stabilisce anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo per alcuni contingenti e dispone l’entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Rilascio dei titoli di importazione per alcune quote tariffarie di riso e rotture di riso per il sottoperiodo di settembre 2016, con fissazione dei coefficienti di attribuzione e dei quantitativi trasferiti al sottoperiodo successivo.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione per il riso e le rotture di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, limitatamente alle domande presentate nei primi 10 giorni lavorativi di settembre 2016. Riguarda i contingenti identificati dai numeri d’ordine 09.4117, 09.4118, 09.4168, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4112, 09.4119, 09.4138 e 09.4166/09.4168, con effetti su base UE e applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Non introduce nuove quote, ma disciplina la gestione del sottoperiodo mensile e il trasferimento dei quantitativi non utilizzati al periodo successivo.

Rilascio di titoli di importazione di riso per il sottoperiodo di settembre 2016

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1715 disciplina la gestione, per il mese di settembre 2016, di alcune quote tariffarie per l’importazione di riso e rotture di riso già aperte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. La Commissione interviene per determinare, sulla base delle domande ricevute nei primi 10 giorni lavorativi del mese, se i quantitativi richiesti possano essere accolti integralmente oppure debbano essere ridotti tramite coefficiente di attribuzione.

Contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, sull’articolo 188. Nei considerando si richiama anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che ha aperto e disciplinato i contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 1301/2006, per il criterio di calcolo del coefficiente di attribuzione quando le domande eccedono la disponibilità.

Esito delle domande presentate nel sottoperiodo di settembre 2016

La Commissione prende atto, sulla base delle comunicazioni previste dall’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che per i contingenti con numeri d’ordine 09.4117, 09.4118 e 09.4168 le domande presentate superano i quantitativi disponibili. Per tali contingenti, pertanto, il rilascio dei titoli avviene in misura proporzionale mediante il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato.

Per altri contingenti, invece, le domande risultano inferiori o pari alla disponibilità:

  • 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4112 e 09.4119;
  • per tali quote, le domande possono essere accettate integralmente.

Trasferimento dei quantitativi e disponibilità per il periodo successivo

Il regolamento precisa che il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente 09.4138 per il sottoperiodo successivo, in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, primo comma, del medesimo regolamento, vengono fissati nell’allegato i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per i contingenti 09.4138 e 09.4168.

Contenuto dell’allegato

L’allegato riporta i coefficienti di attribuzione e/o i quantitativi disponibili per i diversi contingenti. In particolare:

  • per il contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 relativo alle origini Stati Uniti, Thailandia, Australia e altre origini (numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130), le domande sono considerate integralmente accoglibili oppure non vi sono quantitativi disponibili per il sottoperiodo indicato;
  • per il contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 relativo a Thailandia, Stati Uniti, India, Pakistan e altre origini (numeri d’ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166), l’allegato indica i casi in cui non vi è disponibilità e i casi in cui si applicano coefficienti di attribuzione, tra cui 19,777775 % per il numero d’ordine 09.4117 e 22,796412 % per il numero d’ordine 09.4118;
  • per il contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 (numero d’ordine 09.4168), il coefficiente di attribuzione è pari a 1,050522 % e il quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo è pari a 0 kg.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dei titoli di importazione e coefficiente di attribuzione

Per le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni lavorativi di settembre 2016 per i contingenti 09.4117, 09.4118 e 09.4168, il rilascio avviene per i quantitativi richiesti previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato. Il coefficiente è determinato nel quadro dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, richiamato nei considerando.

Contingenti con domande integralmente accoglibili

Per i contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4112 e 09.4119, le domande presentate nei primi 10 giorni lavorativi di settembre 2016 risultano inferiori o uguali ai quantitativi disponibili; l’allegato indica quindi che possono essere accettate tutte le domande, senza riduzione.

Quantitativi trasferiti e disponibilità per il sottoperiodo successivo

Il regolamento indica nell’allegato i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per i contingenti 09.4138 e 09.4168. È inoltre richiamato il trasferimento, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, del quantitativo non utilizzato del sottoperiodo di settembre dei contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 verso il contingente 09.4138.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazionicontingenti tariffaricommercio internazionale

Testo integrale

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