Sentenza del 11/01/2018 n. 440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rateazione delle somme indicate in sei cartelle di pagamento, relative a tassa di smaltimento rifiuti e sanzioni per violazioni del Codice della strada. Equitalia aveva negato la dilazione affermando che si trattava di tributi non dilazionabili dall'agente della riscossione. I giudici di merito avevano ritenuto il diniego illegittimo per carenza di motivazione e avevano considerato nuova, quindi inammissibile, la spiegazione fornita da Equitalia in appello, secondo cui il Comune di Roma aveva mantenuto presso di sé la competenza sull'istruttoria delle istanze di rateazione. Equitalia ha impugnato la decisione sostenendo che tale spiegazione costituiva una mera difesa, che la normativa attribuiva la competenza all'ente creditore in caso di diversa determinazione e che non sussisteva l'obbligo di indicare nel diniego l'ufficio competente a cui rivolgersi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso. Ha stabilito che la deduzione formulata da Equitalia in appello non era una nuova eccezione tecnica, ma una difesa ammissibile volta a contestare le ragioni del contribuente. Ha inoltre ritenuto corretta, alla luce del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 26, la possibilità che l'ente creditore mantenga presso di sé la competenza sulla rateazione delle entrate iscritte a ruolo. Infine, ha escluso che la normativa imponesse di indicare nel provvedimento di diniego il soggetto competente a ricevere l'istanza. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente, condannandola al pagamento di 2.100 euro di spese legali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico.
Il divieto riguarda le eccezioni che modificano gli elementi materiali della pretesa o ampliano il tema della decisione. Sono invece ammissibili in appello le mere difese e contestazioni dei fatti o delle argomentazioni già dedotte.
Art. 345 c.p.c.
È richiamato in relazione al divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello; tale divieto non impedisce di sviluppare argomentazioni difensive sui fatti già oggetto della controversia.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19
Disciplina la rateazione delle somme iscritte a ruolo. La norma non impone che il diniego indichi il soggetto o l'ufficio competente a cui il contribuente debba rivolgersi.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 26, comma 1, come modificato dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, commi 2-bis e 2-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salva diversa determinazione dell'ente creditore.
La competenza dell'agente della riscossione alla rateazione delle entrate iscritte a ruolo può essere esclusa da una diversa determinazione dell'ente creditore. In tal caso l'ente può mantenere presso di sé la gestione delle istanze.
L. n. 241 del 1990, art. 10
Richiamato con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso concreto la motivazione sintetica è stata ritenuta sufficiente, poiché chiariva che le somme non erano rateizzabili dall'agente della riscossione.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello è vietata l'introduzione di nuove eccezioni tecniche o di una pretesa diversa, ma sono normalmente ammissibili le mere difese dell'amministrazione dirette a contestare le argomentazioni del contribuente, anche se non formulate in primo grado.
- La mancata costituzione dell'ente o dell'agente della riscossione in primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità delle difese formulate in appello, purché esse non introducano un nuovo oggetto della controversia.
- Per la rateazione di somme iscritte a ruolo occorre verificare non solo la natura del credito, ma anche l'eventuale diversa determinazione dell'ente creditore che abbia mantenuto presso di sé la competenza a istruire e decidere le istanze.
- Un provvedimento di diniego può essere sufficientemente motivato anche in forma sintetica quando indica con chiarezza la ragione ostativa, ad esempio l'assenza di competenza dell'agente della riscossione a concedere la rateazione.
- In assenza di una specifica disposizione normativa, l'amministrazione non è necessariamente obbligata a indicare nel diniego l'ufficio o il soggetto alternativo competente a ricevere una nuova istanza.
- Quando il giudice di merito fonda l'annullamento dell'atto su un'errata qualificazione processuale o su un obbligo di motivazione non previsto dalla legge, la Corte di cassazione può cassare la decisione e definire direttamente la causa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti.
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