Sentenza del 12/01/2015 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa acquistata nel Comune ove l'acquirente svolge la sua attività - E' condizione sufficiente per usufruire dell'agevolazione tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta in favore del contribuente. È stato riconosciuto che lo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune in cui è situato l'immobile costituisce una condizione idonea per usufruire delle agevolazioni "prima casa", senza che sia necessariamente richiesta la residenza nello stesso Comune, a condizione che l'immobile sia utilizzato come abitazione secondo i requisiti previsti dalla normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un'abitazione nel Comune in cui svolgeva la propria attività lavorativa e sosteneva di avere diritto alle agevolazioni "prima casa". La questione riguardava l'interpretazione della nota II-bis, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: la norma considera rilevante, oltre alla residenza, anche il luogo in cui l'acquirente svolge la propria attività. Era quindi necessario stabilire se la sede di lavoro nel Comune dell'immobile fosse sufficiente, purché l'abitazione fosse effettivamente destinata allo scopo previsto dalla disciplina agevolativa.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa - Parte prima, nota II-bis, lett. a)
La sede dell'attività lavorativa dell'acquirente nel Comune in cui si trova l'immobile costituisce una delle condizioni alternative rilevanti per ottenere l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa. Tale requisito deve essere coordinato con la destinazione dell'immobile all'uso abitativo previsto dalla disciplina.
Massime di principio
- Per l'agevolazione prima casa, la residenza nel Comune dell'immobile non è l'unico criterio rilevante: può essere sufficiente anche lo svolgimento dell'attività lavorativa nello stesso Comune, se previsto dalla norma applicabile.
- Il requisito lavorativo deve essere concreto e documentabile, ad esempio mediante contratto di lavoro, sede dell'attività o altra prova idonea.
- L'immobile deve essere effettivamente destinato all'uso abitativo richiesto; il solo collegamento lavorativo con il Comune non supera gli altri requisiti e condizioni previsti dalla disciplina prima casa.
- Le condizioni agevolative devono essere verificate con riferimento alla normativa vigente e alla situazione concreta dell'acquirente, poiché ulteriori requisiti possono riguardare la titolarità di altri immobili, la destinazione dell'abitazione e le dichiarazioni rese nell'atto di acquisto.
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