Cassazione Civile, Ordinanza n. 20489/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (passeggero)
La controversia
Una passeggera aveva agito davanti al Giudice di Pace per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla cancellazione, senza preavviso utile né assistenza o riprotezione, di un volo da Torino a Lamezia Terme programmato per il 21 ottobre 2022, con conseguente perdita anche del volo di rientro già acquistato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda, ritenendo provato lo sciopero del comparto aeroportuale e il suo nesso causale con la cancellazione; il Tribunale aveva confermato, valorizzando documentazione non proveniente da autorità istituzionali e ammettendo la prova anche in via presuntiva. Con il ricorso per cassazione la passeggera ha censurato la decisione di appello per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e degli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la compensazione può essere esclusa solo se il vettore prova tempestiva informazione o offerta di volo alternativo e, soprattutto, dimostra integralmente l’esistenza di circostanze eccezionali e il nesso causale diretto con il singolo volo cancellato. Ha inoltre dedotto che il giudice di merito non poteva fondare tale prova su presunzioni generiche o su massime di esperienza relative a c.d. effetti a catena di uno sciopero.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva reputato sufficiente, anche solo per presunzioni, la documentazione prodotta dal vettore per dimostrare sia l’esistenza dello sciopero sia la sua incidenza causale sulla cancellazione del volo. La Cassazione ha affermato che, in tema di compensazione aerea, grava integralmente sul vettore l’onere di provare in modo rigoroso e specifico l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale, il nesso diretto e inevitabile con il singolo volo e l’impossibilità di evitare o mitigare il disservizio con misure esigibili. È stato dichiarato assorbito il primo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 5
L'esonero del vettore dalla compensazione pecuniaria richiede la prova di circostanze eccezionali e dell'adempimento degli obblighi informativi o di riprotezione; la sola allegazione dello sciopero non basta.
Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 7
Costituisce la base della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero in caso di cancellazione del volo, salvo prova liberatoria del vettore.
Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 5, par. 3
L'onere di provare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso grava esclusivamente sul vettore.
Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 5, par. 4
Spetta al vettore dimostrare se e quando il passeggero sia stato informato della cancellazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa o errata considerazione delle domande e delle difese.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma sulla valutazione della prova, in relazione all'uso di presunzioni e documentazione generica.
art. 116 c.p.c.
Il prudente apprezzamento del giudice non consente di ritenere provato, tramite mere presunzioni generiche, il nesso causale richiesto per l'esimente del vettore.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare un vizio di motivazione della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Fondamento processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni semplici è ammessa solo se sorretta da gravità, precisione e concordanza.
cod. nav., artt. 783, 785 e 947
Richiamati nel primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito, in relazione al regime degli scioperi nel trasporto aereo.
Massime di principio
- Nel regime del Regolamento (CE) n. 261/2004, la compensazione pecuniaria per cancellazione del volo è esclusa solo se il vettore prova rigorosamente sia l'esistenza di circostanze eccezionali sia il nesso causale diretto e inevitabile tra tali circostanze e la cancellazione del singolo volo.
- L'onere della prova dell'esimente grava integralmente sul vettore aereo e comprende anche la dimostrazione di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare o attenuare il disservizio, nonché di se e quando il passeggero sia stato informato.
- In questa materia il giudice non può fondare la prova del nesso causale su mere massime di esperienza o su presunzioni generiche riferite a eventi di contesto, come uno sciopero in un'area vasta, se manca una dimostrazione specifica dell'incidenza su quel volo.
- La prova per presunzioni semplici è astrattamente ammessa, ma non può risolversi in una presunzione costruita su un fatto a sua volta solo presunto; occorre un supporto fattuale concreto, preciso e concordante.
- La nozione di circostanza eccezionale va interpretata restrittivamente, in coerenza con la finalità di garantire un elevato livello di tutela del passeggero, parte debole del rapporto di trasporto aereo.
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