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Ordinanza

Ordinanza n. 139/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione, del provvedimento scolastico emesso in data 28.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS- - dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-, e rilasciato ai ricorrenti in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi; e per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati e la declaratoria di riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia; per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 -2026 per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, e di quelli successivi quali il provvedimento di certificazione del 28.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS-, rilasciato dalla Scuola in pari data; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento della certificazione di frequenza formata in data 05.11.2025 – protocollo n. -OMISSIS-, nonché del P.E.I. formato, in data 31.10.2025, dalla Direzione della Scuola Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- -OMISSIS-, riferito al minore -OMISSIS- per l’anno scolastico 2025/2026.

Giustizia amministrativa202505833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026, certificazione scolastica e mancata attivazione o quantificazione dell'assistenza specialistica, nonché previsione di 18 ore di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunno)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e invalido civile con indennità di accompagnamento, hanno impugnato il provvedimento scolastico del 28 ottobre 2025 e, con motivi aggiunti, la certificazione di frequenza del 5 novembre 2025 e il PEI d'istituto del 31 ottobre 2025, chiedendo il riconoscimento del diritto a un numero adeguato di ore di insegnamento di sostegno per l'intero orario scolastico e all'assistenza specialistica comunale per l'autonomia, la comunicazione, la permanenza e la socializzazione. Hanno dedotto, in particolare, il difetto di motivazione e l'insufficienza della previsione di 18 ore di sostegno rispetto alle esigenze concrete del minore, nonché l'omessa quantificazione delle ore di assistenza specialistica e la mancata attivazione del relativo servizio. Il Comune ha sostenuto che l'impossibilità di attivare l'assistenza dipendeva dal mancato completamento degli adempimenti da parte della scuola e dell'ASL e dall'aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori. La scuola aveva dichiarato di avere richiesto al Comune l'attivazione del servizio, ma non ha depositato la documentazione comprovante né l'inoltro della richiesta né la quantificazione delle ore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che la previsione di un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario scolastico del minore, portatore di handicap grave, non risultava congruamente motivata in relazione alle sue specifiche esigenze. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione scolastica non aveva dimostrato di avere quantificato nel PEI le ore di assistenza specialistica né di avere trasmesso al Comune la richiesta di attivazione del servizio, nonostante tale circostanza fosse stata affermata nella certificazione scolastica e fosse stata oggetto di uno specifico ordine istruttorio del Tribunale. In conseguenza, ha ordinato all'amministrazione scolastica di riesaminare il PEI entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, provvedendo: a) all'integrazione delle ore di sostegno nella misura massima; b) alla specificazione del numero di ore di assistenza specialistica e all'inoltro al Comune, nello stesso termine, della richiesta di attivazione del servizio. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    portatore di handicap in situazione di gravità

    La condizione di gravità del minore costituisce elemento rilevante per valutare la congruità delle ore di sostegno rispetto alle sue specifiche esigenze.

  • art. 55 c.p.a.

    Base normativa della domanda cautelare esaminata dal Tribunale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La previsione di un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario scolastico di un alunno con disabilità grave deve essere congruamente motivata in relazione alle sue specifiche esigenze; in mancanza, il relativo PEI è suscettibile di riesame cautelare.
  • Quando l'amministrazione scolastica dichiara di avere richiesto al Comune l'attivazione dell'assistenza specialistica, deve poter dimostrare documentalmente l'inoltro della richiesta e la quantificazione delle ore necessarie.
  • Il giudice amministrativo può ordinare in sede cautelare il riesame del PEI entro un termine perentorio, indicando gli adempimenti necessari per rendere effettiva la tutela del diritto all'inclusione scolastica.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, della documentazione specificamente richiesta dal giudice può concorrere alla valutazione cautelare dell'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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